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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 38342/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteinell'accoglimentopel ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 46113 del 16 marzo 2018 la I sezione di questa Corte, per quanto ancora rileva, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5 febbraio 2016, che aveva confermato la decisione di primo grado in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui ai capi 2, 2 bis e 2 ter, relativi al tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati di ricettazione e di detenzione di armi La I sezione ha rilevato, in sintesi: a) che la Corte d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva ritenuto di estendere anche alle dichiarazioni del collaboratore Gallina i dubbi di attendibilità che avevano investito in primo grado il narrato di altro collaboratore (Solferino); b) che, pertanto, la Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità del Morello sulle dichiarazioni dei collaboratori Curato e Piercacciante, convergenti nell'indicare gli esecutori materiali dell'omicidio nel primo, che avrebbe sparato, e in [OSCURATO:PERSONA], detto "Antonello", che avrebbe guidato la moto utilizzata per l'agguato; c) che, tuttavia, la semplificazione argomentativa consistita nell'eliminare l'apporto del Gallina aveva finito per eludere la necessità di una rigorosa verifica del patrimonio conoscitivo fornito dagli altri collaboratori, tenuto conto del fatto: c1) che lo stesso Curato era un dichiarante de relato; c2) che il Piercacciante, in sede di esame dibattimentale, era caduto in contraddizioni puntualmente rilevate dal ricorso; c3) che nel frattempo erano sopraggiunte ulteriori dichiarazioni dissonanti, provenienti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed era stata annullata la condannapronunciata nei confronti del Ferrante per il concorso nel delitto.

2. Con sentenza del 23 febbraio 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, all'esito di ampia rinnovazione istruttoria, attraverso l'audizione del Lamanna, del Bruzzese, del Gallina, del Piercacciante e di [OSCURATO:PERSONA], capo del locale di Rossano all'epoca dei fatti, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e sempre per quanto ora rileva, ha assolto il Morello dai reati ascrittigli ai capi 2, 2-bis e 2-ter per non avere commesso il fatto.

In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni raccolte non consentivano, per la loro eterogeneità di contenuto e le divergenze, ulteriormente approfonditesi dopo la sentenza di annullamento con rinvio, di ricostruire in modo univoco il ruolo rivestito dal Morello nella vicenda della quale si tratta.

Anche l'Acri non era stato in grado di riferire in ordine ad un ruolo specifico coerente con la contestazione mossa al Morello, poiché si era limitato ad affermare che gli appartenenti al suo gruppo avevano condiviso il progetto deliberativo, salvo aggiungere che, in sua assenza, poteva essere sostituito soltanto da Converso, Galluzzi e Matalone: in altri termini, conclude la Corte territoriale, anche l'Acri non aveva specificato in che cosa fosse consistito l'apporto del Morello.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta inosservanza dell'art. 516 cod. pen.

Rilevato che l'Acri aveva indicato il Morello, al pari del Ferrante e degli altri componenti della sua cosca, come un sodale che "si occupava di tutto", il ricorrente aggiunge: a) che il Lamanna aveva attribuito al Morello non un ruolo esecutivo, ma di concorrente morale; c) che il Bruzzese non aveva attribuito al Morello un ruolo esecutivo.

Alla stregua di tali premesse, posto che la condotta di concorrente morale emersa nel corso del giudizio di rinvio, è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio delle decisione di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti al g.u.p. del Tribunale di Catanzaro per consentire al P.M. di modificare il capo di imputazione ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen. 4.

È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. All'udienza del 22 giugno 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Nella sostanza la Corte d'appello in sede di rinvio ha preso atto del carattere inconciliabile dei vari apporti narrativi dei collaboratori (e il percorso ricostruttivo della motivazione è puntualmente ripercorso dal ricorrente), che ora individuano il Morello come colui che conduceva la moto, ora come colui che avrebbe esploso i colpi mortali, e poi ha concluso rilevando che il collaboratore Acri, capo della locale, al fine divenuto collaboratore, aveva indicato del tutto genericamente una condivisione del progetto da parte del Morello, come di tutti gli appartenenti al gruppo.

Sebbene nella sentenza il significato di questa affermazione venga a volte correlato alla specifica "contestazione" - che inizialmente vedeva il Morello esecutore materiale, ossia come colui che esplose i colpi verso la vittima - 1 la ratio decidendi, ad una lettura complessiva della motivazione, è che, anche sul piano morale, non è emerso alcun contributo significativo.

In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato, a quest'ultimo riguardo, che le dichiarazioni dell'Acri erano prive della necessaria consistenza e non consentivano di definire in modo apprezzabile, oltre che riscontrato dagli altri collaboratori, il ruolo del Morello nell'omicidio.Rispetto a siffatta conclusione il ricorso è del tutto generico, poiché: a) non riesce a spiegare, se non aspirando ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie che non brillano per specificità, in che termini Acri avrebbe indicato un puntuale ruolo concorsuale del Morello; b) afferma in termini non puntualmente documentati che Lamanna avrebbe riferito del ruolo di concorrente morale del Morello (laddove per quanto riportato nel ricorso, il collaboratore si sarebbe limitato a dire che il Morello era una persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e che faceva parte di un nucleo di persone "interessate al fatto omicidiario"); c) osserva che Bruzzese non ha attribuito un ruolo esecutivo al Morello (e non s'intende come da ciò possa trarsi la dimostrazione del concorso morale).

Ne discende che è la premessa delle conclusioni del ricorso (l'emersione di un fatto diverso rispetto a quello contestato) a non trovare alcuna dimostrazione e a non essere oggetto di alcuna puntuale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteinell'accoglimentopel ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 46113 del 16 marzo 2018 la I sezione di questa Corte, per quanto ancora rileva, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 5 febbraio 2016, che aveva confermato la decisione di primo grado in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui ai capi 2, 2 bis e 2 ter, relativi al tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati di ricettazione e di detenzione di armi La I sezione ha rilevato, in sintesi: a) che la Corte d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva ritenuto di estendere anche alle dichiarazioni del collaboratore Gallina i dubbi di attendibilità che avevano investito in primo grado il narrato di altro collaboratore (Solferino); b) che, pertanto, la Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità del Morello sulle dichiarazioni dei collaboratori Curato e Piercacciante, convergenti nell'indicare gli esecutori materiali dell'omicidio nel primo, che avrebbe sparato, e in [OSCURATO:PERSONA], detto "Antonello", che avrebbe guidato la moto utilizzata per l'agguato; c) che, tuttavia, la semplificazione argomentativa consistita nell'eliminare l'apporto del Gallina aveva finito per eludere la necessità di una rigorosa verifica del patrimonio conoscitivo fornito dagli altri collaboratori, tenuto conto del fatto: c1) che lo stesso Curato era un dichiarante de relato; c2) che il Piercacciante, in sede di esame dibattimentale, era caduto in contraddizioni puntualmente rilevate dal ricorso; c3) che nel frattempo erano sopraggiunte ulteriori dichiarazioni dissonanti, provenienti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed era stata annullata la condannapronunciata nei confronti del Ferrante per il concorso nel delitto. 2. Con sentenza del 23 febbraio 2022 la Corte d'appello di Catanzaro, all'esito di ampia rinnovazione istruttoria, attraverso l'audizione del Lamanna, del Bruzzese, del Gallina, del Piercacciante e di [OSCURATO:PERSONA], capo del locale di Rossano all'epoca dei fatti, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e sempre per quanto ora rileva, ha assolto il Morello dai reati ascrittigli ai capi 2, 2-bis e 2-ter per non avere commesso il fatto. In sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni raccolte non consentivano, per la loro eterogeneità di contenuto e le divergenze, ulteriormente approfonditesi dopo la sentenza di annullamento con rinvio, di ricostruire in modo univoco il ruolo rivestito dal Morello nella vicenda della quale si tratta. Anche l'Acri non era stato in grado di riferire in ordine ad un ruolo specifico coerente con la contestazione mossa al Morello, poiché si era limitato ad affermare che gli appartenenti al suo gruppo avevano condiviso il progetto deliberativo, salvo aggiungere che, in sua assenza, poteva essere sostituito soltanto da Converso, Galluzzi e Matalone: in altri termini, conclude la Corte territoriale, anche l'Acri non aveva specificato in che cosa fosse consistito l'apporto del Morello. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta inosservanza dell'art. 516 cod. pen. Rilevato che l'Acri aveva indicato il Morello, al pari del Ferrante e degli altri componenti della sua cosca, come un sodale che "si occupava di tutto", il ricorrente aggiunge: a) che il Lamanna aveva attribuito al Morello non un ruolo esecutivo, ma di concorrente morale; c) che il Bruzzese non aveva attribuito al Morello un ruolo esecutivo. Alla stregua di tali premesse, posto che la condotta di concorrente morale emersa nel corso del giudizio di rinvio, è diversa da quella contestata nel capo di imputazione, il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio delle decisione di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti al g.u.p. del Tribunale di Catanzaro per consentire al P.M. di modificare il capo di imputazione ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen. 4. È stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. All'udienza del 22 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Nella sostanza la Corte d'appello in sede di rinvio ha preso atto del carattere inconciliabile dei vari apporti narrativi dei collaboratori (e il percorso ricostruttivo della motivazione è puntualmente ripercorso dal ricorrente), che ora individuano il Morello come colui che conduceva la moto, ora come colui che avrebbe esploso i colpi mortali, e poi ha concluso rilevando che il collaboratore Acri, capo della locale, al fine divenuto collaboratore, aveva indicato del tutto genericamente una condivisione del progetto da parte del Morello, come di tutti gli appartenenti al gruppo. Sebbene nella sentenza il significato di questa affermazione venga a volte correlato alla specifica "contestazione" - che inizialmente vedeva il Morello esecutore materiale, ossia come colui che esplose i colpi verso la vittima - 1 la ratio decidendi, ad una lettura complessiva della motivazione, è che, anche sul piano morale, non è emerso alcun contributo significativo. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato, a quest'ultimo riguardo, che le dichiarazioni dell'Acri erano prive della necessaria consistenza e non consentivano di definire in modo apprezzabile, oltre che riscontrato dagli altri collaboratori, il ruolo del Morello nell'omicidio.Rispetto a siffatta conclusione il ricorso è del tutto generico, poiché: a) non riesce a spiegare, se non aspirando ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie che non brillano per specificità, in che termini Acri avrebbe indicato un puntuale ruolo concorsuale del Morello; b) afferma in termini non puntualmente documentati che Lamanna avrebbe riferito del ruolo di concorrente morale del Morello (laddove per quanto riportato nel ricorso, il collaboratore si sarebbe limitato a dire che il Morello era una persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e che faceva parte di un nucleo di persone "interessate al fatto omicidiario"); c) osserva che Bruzzese non ha attribuito un ruolo esecutivo al Morello (e non s'intende come da ciò possa trarsi la dimostrazione del concorso morale). Ne discende che è la premessa delle conclusioni del ricorso (l'emersione di un fatto diverso rispetto a quello contestato) a non trovare alcuna dimostrazione e a non essere oggetto di alcuna puntuale
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