CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25743/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e quello di omicidio rilevando che questi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria in quanto il giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il reato di omicidio è stato commesso quale vendetta per un omicidio di mafia e che la partecipazione del ricorrente era sostanzialmente coincisa con tale azione, Rilevato che il provvedimento impugnato -facendo riferimento all'assenza di elementi dai quali poter desumere che lo specifico omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse già programmato nel momento in cui il ricorrente ha preso parte dell'associazione- si è conformato alla pacifica giurisprudenza sul punto secondo la quale la partecipazione a un'associazione mafiosa non consente di ritenere che sussista automaticamente il vincolo della continuazione tra questa è i reati fine che questo, invece, è ipotizzabile solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01), elemento questo escluso nel caso di specie che è oggetto di mera asserzione nell'atto di ricorso, nel quale non è neanche indicata la data di consumazione dei reati; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende