CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45122/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1962; [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1952; avverso la sentenza n. 115 della Corte di appello di Genova del 13 gennaio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito, altresì, per i ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Genova, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova ha, con sentenza del 13 gennaio 2020, confermato la decisione con la quale il precedente 5 ottobre 2018 il Tribunale di Massa aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 del dlgs n. 74 del 2000, limitatamente alla condotta di occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione, ed aveva, pertanto, condannato i predetti alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre agli accessori. Con la predetta sentenza il Tribunale massese aveva, altresì, provveduto ad assolvere i due imputati in ordine all'altro reato loro contestato, riguardante l'aver omesso la presentazione, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, in qualità di legali rappresentanti della Navy & [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta dal 2008 al 2011, non essendo stata raggiunta la prova in ordine al superamento della soglia di punibilità prevista per legge, ed a riqualificare le condotte dì occultamento delle scritture contabili in illecito amministrativo, ai senso dell'art. 9 del dlgs n. n. 471 del 1997, applicando, pertanto, agli stessi la sanzione amministrativa di euro 8.000,00 ciascuno. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno presentato ricorso per cassazione i due prevenuti, articolando 2 motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso i due imputati hanno dedotto la erroneità dell'affermazione della Corte ligure in ordine all'avvenuta integrazione del reato loro contestato, sebbene non vi fosse la dimostrazione (anzi essendo stata ritenuta l'esistenza della prova contraria tanto che per una parte della imputazione loro originariamente era stata ritenuta la sussistenza del mero illecito amministrativo) che l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili sia mai stato assolto dai prevenuti; hanno, in sostanza, dedotto i ricorrenti che neppure vi era la prova della conservazione della documentazione contabile per la quale vi era stata la pronunzia di condanna. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno osservato che nella sentenza impugnata non sarebbe stato chiarito dalla Corte di merito quale fra le due condotte sanzionate dalla norma precettiva, cioè la distruzione o l'occultamento della documentazione, sarebbe stata concretamente realizzata dai due ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati dai due prevenuti sono infondati, con le derivanti conseguenze a loro carico. Osserva il Collegio come il primo motivo di impugnazione sia infondato. I due ricorrenti, in sostanza, lamentano il fatto che sia stato ritenuto integrato il reato contestato a loro carico, sia pure limitatamente alla sola condotta avente ad oggetto la documentazione contabile di cui è doverosa la conservazione, senza che sia stata raggiunta la prova del fatto che una siffatta documentazione sia mai esistita. L'argomento dedotto dai due ricorrenti è, come detto, infondato; infatti, come è diligentemente segnalato nella sentenza impugnata, deve essere considerato che è stato possibile ricostruire i movimenti reddituali della impresa societaria gestita dai due imputati sulla base del fatto che è stata rinvenuta documentazione contabile, consistente nelle fatture emesse dalla predetta società nei confronti dei soggetti destinatari delle attività commerciali - da quella svolte. Sulla base di tale obbiettivo rilievo è stato ragionevolmente ritenuto che, quanto meno nei limiti di cui sopra, la documentazione contabile riferita alle attività prestate dai due imputati sia stata istituita, per cui il suo mancato reperimento in sede di ispezione fiscale, dovuto alla condotta di occultamento o distruzione della medesima, è fattore certamente idonea a far ritenere integrato il rato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000. Come, infatti, questa Corte ha rilevato - con affermazione di principio che qui si intende pienamente avallare, essendo opportuno dare ad essa piena continuità -, poiché la fattura commerciale deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto consente di desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41683). Con ciò non si vuole seccamente intendere che la emissione della fattura commerciale deve presumersi essere stata operata in duplice copia, ma si vuole significare che compete, nella ipotesi in cui sia stata rinvenuto l'originale di un documento del quale è obbligo dell'emittente conservare copia, che sia onere di questo fornire plausibili elementi dimostrativi del fatto che il suo mancato attuale rinvenimento sia dovuto alla sua originaria omessa formazione e non alla sua soppressione o occultamento. Relativamente al secondo motivo di impugnazione, riguardante la mancata scelta da parte del giudicante - nella individuazione della condotta effettivamente addebitata ai due imputati - fra l'ipotesi della distruzione della documentazione in questione ovvero del suo occultamento, osserva il Collegio (in disparte ogni questione in ordine alla rilevanza di tale mancata scelta in funzione della linea difensiva privilegiata dai due ricorrenti, i quali, avendo sostenuto che siffatta documentazione mai sarebbe stata formata, in nulla sarebbero stati pregiudicati dalla circostanza che, in sede di contestazione, non sia stato precisato se a loro sia stata addebitata la distruzione di tale documentazione ovvero l'occultamento della medesima, posto che, in entrambi i casi, si tratta di condotte, comunque, incompatibili con la tesi difensiva sviluppata in prima battuta dai ricorrenti, sicchè nessuna violazione del diritto di difesa potrebbe essere riscontrata nella pretesa vaghezza del capo di imputazione e nella genericità dell'accertamento del fatto commesso) che - secondo la giurisprudenza di questa Corte, premessa la possibilità che il reato in questione si manifesti indifferentemente sia sotto la forma della distruzione che dell'occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è necessaria la conservazione - deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui gli atti di cui sopra non siano stati materialmente rinvenuti, è onere del soggetto che ne avrebbe dovuto curare la conservazione, dimostrare - per lo più (ma non a questo solo scopo) onde avvalersi del più favorevole regime prescrizionale connesso alla natura di reato istantaneo e non permanente, come nel caso dell'occultamento, dell'ipotesi di distruzione della documentazione in questione - che la documentazione era stata distrutta e non solamente occultata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2017, n. 14461). Nulla avendo i ricorrenti dedotto sul punto, né, peraltro, essendo emerso che la questione avesse formato oggetto di doglianza in sede di impugnazione, l'attuale censura è inammissibile, non potendosi rinvenire• alcun vizio della sentenza impugnata nel fatto che non sia stato chiarito dai giudici del merito quale fra le due condotte descritte dalla norma precettiva, essendo ambedue parimenti idonee ad integrare l'illecito penale contestato, fosse stata effettivamente posta in essere dai due prevenuti.Alla dichiarazione di infondatezza dei ricorsi, consegue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p