Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10745/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

14 MAR 2023 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Luana P avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da VENEZIANO Damiano, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1), e di alcune ipotesi di detenzione, cessione, acquisto di sostanze stupefacenti (capi 44, 45, 49, 57, 61).

2. Ricorre per cassazione il VENEZIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo e al coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio.

Si censura l'ordinanza per il difetto di adeguata identificazione, nel ricorrente, del "Damiano" evocato in alcune conversazioni valorizzate dal Tribunale, nelle quali tra l'altro emergeva l'estraneità del "Damiano" al sodalizio, alla luce delle domande che si facevano il BONFIGLIO e il CANNATA'.

Si sottolinea inoltre che mai si era fatto riferimento al cognome VENEZIANO, e che non vi era alcuna prova dell'utilizzo, nell'attività di spaccio al minuto, di strutture associative, né vi erano state accuse di spaccio dagli assuntori escussi.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attuali.

Si censura la valorizzazione della presunzione ex.art. 275 cod. proc. pen., e si lamenta il mancato apprezzamento del tempo trascorso dai fatti; sotto altro profilo, si censura la mancanza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che nessun rilievo era stato formulato in ordine a quanto affermato dal Tribunale circa l'assenza di censure in punto di gravità indiziaria (peraltro in presenza di motivazione adeguata anche quanto alla identificazione del ricorrente), e che le censure relative alle esigenze cautelari risultavano manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la fondatezza del rilievo del Tribunale (del resto non contestato dal ricorrente) circa la mancata deduzione in sede di riesame di censure afferenti la gravità indiziaria.

Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione» (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02).

3. Con riferimento alle censure dedotte in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente illustrato (pag. 62 segg. dell'ordinanza) le ragioni fondanti il mantenimento della misura custodiale in carcere, prendendo le mosse dalla gravità delle condotte poste in essere e della spiccata capacità delinquenziale del ricorrente, desunta anche dall'inserimento in un contesto associativo sintomatico di professionalità; ha quindi ricordato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la possibilità di superarla solo attraverso l'allegazione di specifici elementi idonei a comprovare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure gradate; ha poi ritenuto inidoneo, allo scopo, il richiamo al tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, avuto riguardo al contesto criminoso in cui il VENEZIANO era inserito, alla terminologia utilizzata, allo stabile inserimento anche della compagna del ricorrente; infine, ha ritenuto indispensabile il mantenimento della misura carceraria, avuto anche riguardo al ruolo di "spacciatore di fiducia" dei vertici associativi, rivestito dal ricorrente.

Trattasi di un percorso argomentativo non solo immune da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità qui deducibili, ma anche del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (così da ultimo Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, la quale ha aggiunto in motivazione che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).

A fronte di tale prospettazione, il ricorrente si è limitato a dedurre un difetto di attualità delle esigenze cautelari attuali in termini generici, e soprattutto senza adeguatamente farsi carico della necessità di enucleare elementi specifici e concreti, in ipotesi trascurati dal Tribunale e tuttavia idonei a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14 MAR 2023 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Luana P avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da VENEZIANO Damiano, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1), e di alcune ipotesi di detenzione, cessione, acquisto di sostanze stupefacenti (capi 44, 45, 49, 57, 61). 2. Ricorre per cassazione il VENEZIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo e al coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio. Si censura l'ordinanza per il difetto di adeguata identificazione, nel ricorrente, del "Damiano" evocato in alcune conversazioni valorizzate dal Tribunale, nelle quali tra l'altro emergeva l'estraneità del "Damiano" al sodalizio, alla luce delle domande che si facevano il BONFIGLIO e il CANNATA'. Si sottolinea inoltre che mai si era fatto riferimento al cognome VENEZIANO, e che non vi era alcuna prova dell'utilizzo, nell'attività di spaccio al minuto, di strutture associative, né vi erano state accuse di spaccio dagli assuntori escussi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attuali. Si censura la valorizzazione della presunzione ex.art. 275 cod. proc. pen., e si lamenta il mancato apprezzamento del tempo trascorso dai fatti; sotto altro profilo, si censura la mancanza di motivazione in punto di adeguatezza della misura applicata. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che nessun rilievo era stato formulato in ordine a quanto affermato dal Tribunale circa l'assenza di censure in punto di gravità indiziaria (peraltro in presenza di motivazione adeguata anche quanto alla identificazione del ricorrente), e che le censure relative alle esigenze cautelari risultavano manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la fondatezza del rilievo del Tribunale (del resto non contestato dal ricorrente) circa la mancata deduzione in sede di riesame di censure afferenti la gravità indiziaria. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione» (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02). 3. Con riferimento alle censure dedotte in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente illustrato (pag. 62 segg. dell'ordinanza) le ragioni fondanti il mantenimento della misura custodiale in carcere, prendendo le mosse dalla gravità delle condotte poste in essere e della spiccata capacità delinquenziale del ricorrente, desunta anche dall'inserimento in un contesto associativo sintomatico di professionalità; ha quindi ricordato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la possibilità di superarla solo attraverso l'allegazione di specifici elementi idonei a comprovare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure gradate; ha poi ritenuto inidoneo, allo scopo, il richiamo al tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, avuto riguardo al contesto criminoso in cui il VENEZIANO era inserito, alla terminologia utilizzata, allo stabile inserimento anche della compagna del ricorrente; infine, ha ritenuto indispensabile il mantenimento della misura carceraria, avuto anche riguardo al ruolo di "spacciatore di fiducia" dei vertici associativi, rivestito dal ricorrente. Trattasi di un percorso argomentativo non solo immune da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità qui deducibili, ma anche del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (così da ultimo Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, la quale ha aggiunto in motivazione che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). A fronte di tale prospettazione, il ricorrente si è limitato a dedurre un difetto di attualità delle esigenze cautelari attuali in termini generici, e soprattutto senza adeguatamente farsi carico della necessità di enucleare elementi specifici e concreti, in ipotesi trascurati dal Tribunale e tuttavia idonei a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 10745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris