Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42835/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta da! [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti ricorsi dei suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dello scorso 5 aprile, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA] e di corruzione di un agente di polizia penitenziaria, da lui remunerato per consentire l'ingresso di tali sostanze in quella struttura.

2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, sia in punto di gravità indiziaria per entrambi i reati, sia di esigenze cautelari.

2.1. Quanto al delitto associativo, il ricorso esamina partitamente le risultanze probatorie relative ai due distinti periodi di detenzione del Fabricino, durante i quali si sarebbero consumate quelle condotte delittuose: ovvero dal 19 febbraio 2013 al 7 febbraio 2017 e dal 12 aprile 2017 al febbraio del 2019.

Per il primo periodo, il Tribunale valorizza le dichiarazioni dei collaboratori Niglio e Romano: ma il primo menziona l'indagato soltanto tra i partecipi ad un traffico di orologi all'interno del carcere, e non anche a quello degli stupefacenti; mentre il secondo riferisce informazioni de relato da tal [OSCURATO:PERSONA] e manca di elementi di riscontro.

Tali non possono ritenersi, infatti, le dichiarazioni del collaborante Topo, che, pur avendo indicato Fabricino per uno dei partecipi, non lo ha riconosciuto in foto, benché si sia qualificato come elemento di vertice dell'ipotizzato sodalizio.

Per il secondo periodo detentivo, invece, Fabricino è accusato solo dal collaborante Schisa, mentre nulla riferisce di lui l'altro collaboratore ritenuto attendibile dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA].

E, per conciliare le dichiarazioni dei due, i giudici del riesame hanno ipotizzato, in via del tutto autonoma rispetto a quanto ritenuto dagli inquirenti, l'esistenza di un autonomo canale di approvvigionamento del Fabricino, ignoto al Piezzo: eventualità, questa, non solo non sorretta da risultanze probatorie, ma logicamente inconciliabile, se vera, col vincolo solidaristico e di mutua collaborazione che qualifica il vincolo associativo.

2.2. Riguardo alla corruzione, la difesa sottolinea l'incoerenza logica dell'ordinanza impugnata rispetto a quella adottata dal medesimo Tribunale nei confronti dell'ipotetico corrotto, ovvero l'agente di polizia penitenziaria Tucci, relativamente al quale le medesime dichiarazioni dei collaboranti Schisa e Romano, valorizzate a carico del Fabricino, sono state ritenute generiche ed insufficienti a sorreggere l'accusa.

Peraltro, quelle dichiarazioni, relativamente all'odierno ricorrente, si riscontrano reciprocamente solo sul dato generico dei suoi contatti personali con agenti di polizia penitenziaria.

2.3. In tema di esigenze cautelari, infine, il ricorso lamenta la mancata valutazione del pericolo di recidiva in relazione allo specifico reato associativo e non solo genericamente ai reati in materia di stupefacenti.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

3.1. Anch'egli, anzitutto, esamina distintamente i due periodi detentivi dell'indagato, sia in relazione al delitto associativo che alla corruzione, confutando il giudizio di attendibilità dei collaboranti, in punto di gravità indiziaria, sulla base delle seguenti considerazioni: — quanto al primo periodo: a) Niglio, pur essendo al vertice del gruppo di spaccio e indicando in dettaglio i nominativi dei soggetti coinvolti nei diversi traffici illegali, non annovera Fabricino in quello degli stupefacenti; b) Romano riferisce soltanto notizie de relato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, non indica le proprie fonti di conoscenza, potendo ben trattarsi di semplici voci correnti in àmbito penitenziario; c) le medesime carenze riguardano le dichiarazioni di costoro relative al delitto di corruzione; — quanto al secondo periodo: a) le dichiarazioni di Schisa sull'episodio della cessione di stupefacente da Fabricino ad Autore, cui egli avrebbe assistito, non trovano riscontro; b) Piezzo e Grillo, altro collaboratore, non menzionano il ricorrente, quindi non riscontrano Schísa; c) il collaborante Topo ha reso anch'egli solamente informazioni de relato, senza menzionare le proprie fonti e senza aver riconosciuto in fotografia Fabricino, pur avendolo indicato come coinvolto in quei traffici; d) la tesi dell'autonomo canale di approvvigionamento del Fabrìcino è priva di ogni riscontro; e) relativamente al delitto di corruzione, le dichiarazioni dei collaboratori Schisa e Romano, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non si riscontrano affatto, afferendo ciascuna ai due differenti periodi di detenzione dell'indagato, e non riuscendo il primo ad individuare l'ipotetico agente corrotto, neppure a sèguito di ricognizione fotografica, e non riferendo il secondo le proprie fonti informative.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia essenzialmente vizi di motivazione in punto di esistenza di esigenze cautelari e di scelta della misura, contestando il giudizio di attualità della pericolosità dell'indagato, sulla base dei seguenti elementi: a) assenza di condotte illecite successive alla sua scarcerazione del febbraio 2019; b) svolgimento di attività lavorativa sin dal marzo del 2021, e non solo nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (cui si riferiscono le buste paga prodotte), avendo il Tribunale del riesame erroneamente omesso di rilevare la data di assunzione indicata su quei documenti; c) provvedimento del Magistrato di sorveglianza del dicembre 2021, che ha escluso l'attuale pericolosità sociale del Fabricino, proprio in ragione dello svolgimento di attività lavorativa e dell'assenza di successive censure, e le cui valutazioni non possono essere superate - come invece ha fatto il Tribunale - sostenendo che quel giudice fosse all'oscuro dei fatti oggetto del presente procedimento, poiché, così ragionando, il pericolo di recidiva verrebbe illegittimamente fondato solo sulla gravità del fatto; d) comportamento sempre corretto tenuto dall'indagato durante la custodia domiciliare; e) disponibilità allo svolgimento degli arresti domiciliari presso una comunità residenziale, argomento, questo, del tutto pretermesso nell'ordinanza.

3.3. Detti motivi ed argomenti sono stati poi ribaditi, in termini più sintetici, anche con memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi non possono essere ammessi.

L'analogia degli argomenti ne consente la trattazione congiunta.

2. Relativamente al profilo della gravità indiziaria, essi muovono essenzialmente censure su specifici passaggi delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia, chiedendo sostanzialmente alla Corte di cassazione di rivalutare l'attendibilità degli stessi e la credibilità del loro narrato: ovvero un tipico giudizio di fatto, che esula dai poteri del giudice di legittimità.

E' sufficiente osservare, allora, in questa sede, per escludere quella manifesta incongruenza logica che sola potrebbe comportare l'annullamento della decisione, che il giudizio di complessiva concludenza indiziaria del contributo probatorio dì costoro, quale formulato dal Tribunale, non trova logica smentita in alcune discrasie tra le rispettive dichiarazioni (mancati riconoscimenti, omesse menzioni): risulta ampiamente plausibile, infatti, sì come hanno ritenuto quei giudici, che, trattandosi di attività illegale condotta clandestinamente e con limitatissime possibilità d'incontro tra i vari partecipi, non vi fosse tra tutti questi un'approfondita conoscenza reciproca, a meno che non maturata prima ed al di fuori della comune esperienza detentiva.

Di qui, dunque, la non decisività delle isolate divergenze del narrato tra i collaboranti e la persuasività, invece, della coincidenza del nucleo essenziale delle loro dichiarazioni, in quanto provenienti, peraltro, da soggetti sostanzialmente privi di un pregresso vissuto delinquenziale comune.

Fuorviante, peraltro, risulta la netta cesura tra i due periodi detentivi dell'indagato, che entrambi i suoi difensori provano a rappresentare.

Se si considera, infatti, che lo spazio intermedio tra quei periodi di restrizione in carcere è stato di soli due mesì (da febbraio ad aprile 2017), è del tutto logico ritenere reciprocamente confermative le emergenze probatorie relative a ciascuno di essi e, come tali, espressive di un durevole collegamento del Fabricino con uno o più esponenti della polizia penitenziaria e dell'esistenza di un sistema illegale collaudato, in cui egli era ben inserito.

Infine, con riferimento alla corruzione, l'esclusione della gravità indiziaria per l'ipotetico agente di polizia penitenziaria corrotto di per sé non vizia d'incoerenza il provvedimento impugnato, dal momento che la decisione liberatoria per costui è stata adottata dal Tribunale esclusivamente per l'incertezza nell'identificazione dello stesso, ma non per l'inesistenza di esso.3.

Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si risolve per lo più in generiche affermazioni di principio; inoltre, là dove sostiene la necessità di valutare il pericolo di recidiva in relazione al solo delitto associativo e non anche ad eventuali reati-scopo, è privo di qualsiasi fondamento giuridico, dovendo intendersi per "reati della stessa specie", a norma dell'art. 274, cod. proc. pen., non necessariamente e soltanto quelli riconducibili all'identica fattispecie incriminatrice per cui si procede, bensì tutti quelli offensivi degli stessi o di analoghi beni-interessi giuridici, quali ovviamente sono i reati cui l'associazione è finalizzata.

Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, sollecita la Corte ad una valutazione essenzialmente di merito.

Nessuno degli elementi con esso addotti, invero, è tale da rendere irragionevole la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Tribunale e, soprattutto, da vincere la presunzione legale esistente in tal senso, facendo apparire come seriamente plausibile un distacco dell'indagato da quei contesti, che l'ordinanza ha ragionevolmente escluso anche in ragione del fatto che si tratta di soggetto munito di precedenti specifici e protratti nel tempo, nonostante le esperienze detentive intermedie.

Peraltro, un siffatto argomentare contiene indiscutibilmente la giustificazione, ancorché implicita, dell'inadeguatezza di ogni forma di custodia attenuata, anche presso una struttura residenziale, laddove si consideri che neppure il carcere è riuscito a distogliere l'indagato dalla sua scelta delinquenziale.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta da! [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi dei suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli dello scorso 5 aprile, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA] e di corruzione di un agente di polizia penitenziaria, da lui remunerato per consentire l'ingresso di tali sostanze in quella struttura. 2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, sia in punto di gravità indiziaria per entrambi i reati, sia di esigenze cautelari. 2.1. Quanto al delitto associativo, il ricorso esamina partitamente le risultanze probatorie relative ai due distinti periodi di detenzione del Fabricino, durante i quali si sarebbero consumate quelle condotte delittuose: ovvero dal 19 febbraio 2013 al 7 febbraio 2017 e dal 12 aprile 2017 al febbraio del 2019. Per il primo periodo, il Tribunale valorizza le dichiarazioni dei collaboratori Niglio e Romano: ma il primo menziona l'indagato soltanto tra i partecipi ad un traffico di orologi all'interno del carcere, e non anche a quello degli stupefacenti; mentre il secondo riferisce informazioni de relato da tal [OSCURATO:PERSONA] e manca di elementi di riscontro. Tali non possono ritenersi, infatti, le dichiarazioni del collaborante Topo, che, pur avendo indicato Fabricino per uno dei partecipi, non lo ha riconosciuto in foto, benché si sia qualificato come elemento di vertice dell'ipotizzato sodalizio. Per il secondo periodo detentivo, invece, Fabricino è accusato solo dal collaborante Schisa, mentre nulla riferisce di lui l'altro collaboratore ritenuto attendibile dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA]. E, per conciliare le dichiarazioni dei due, i giudici del riesame hanno ipotizzato, in via del tutto autonoma rispetto a quanto ritenuto dagli inquirenti, l'esistenza di un autonomo canale di approvvigionamento del Fabricino, ignoto al Piezzo: eventualità, questa, non solo non sorretta da risultanze probatorie, ma logicamente inconciliabile, se vera, col vincolo solidaristico e di mutua collaborazione che qualifica il vincolo associativo. 2.2. Riguardo alla corruzione, la difesa sottolinea l'incoerenza logica dell'ordinanza impugnata rispetto a quella adottata dal medesimo Tribunale nei confronti dell'ipotetico corrotto, ovvero l'agente di polizia penitenziaria Tucci, relativamente al quale le medesime dichiarazioni dei collaboranti Schisa e Romano, valorizzate a carico del Fabricino, sono state ritenute generiche ed insufficienti a sorreggere l'accusa. Peraltro, quelle dichiarazioni, relativamente all'odierno ricorrente, si riscontrano reciprocamente solo sul dato generico dei suoi contatti personali con agenti di polizia penitenziaria. 2.3. In tema di esigenze cautelari, infine, il ricorso lamenta la mancata valutazione del pericolo di recidiva in relazione allo specifico reato associativo e non solo genericamente ai reati in materia di stupefacenti. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. 3.1. Anch'egli, anzitutto, esamina distintamente i due periodi detentivi dell'indagato, sia in relazione al delitto associativo che alla corruzione, confutando il giudizio di attendibilità dei collaboranti, in punto di gravità indiziaria, sulla base delle seguenti considerazioni: — quanto al primo periodo: a) Niglio, pur essendo al vertice del gruppo di spaccio e indicando in dettaglio i nominativi dei soggetti coinvolti nei diversi traffici illegali, non annovera Fabricino in quello degli stupefacenti; b) Romano riferisce soltanto notizie de relato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, non indica le proprie fonti di conoscenza, potendo ben trattarsi di semplici voci correnti in àmbito penitenziario; c) le medesime carenze riguardano le dichiarazioni di costoro relative al delitto di corruzione; — quanto al secondo periodo: a) le dichiarazioni di Schisa sull'episodio della cessione di stupefacente da Fabricino ad Autore, cui egli avrebbe assistito, non trovano riscontro; b) Piezzo e Grillo, altro collaboratore, non menzionano il ricorrente, quindi non riscontrano Schísa; c) il collaborante Topo ha reso anch'egli solamente informazioni de relato, senza menzionare le proprie fonti e senza aver riconosciuto in fotografia Fabricino, pur avendolo indicato come coinvolto in quei traffici; d) la tesi dell'autonomo canale di approvvigionamento del Fabrìcino è priva di ogni riscontro; e) relativamente al delitto di corruzione, le dichiarazioni dei collaboratori Schisa e Romano, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non si riscontrano affatto, afferendo ciascuna ai due differenti periodi di detenzione dell'indagato, e non riuscendo il primo ad individuare l'ipotetico agente corrotto, neppure a sèguito di ricognizione fotografica, e non riferendo il secondo le proprie fonti informative. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia essenzialmente vizi di motivazione in punto di esistenza di esigenze cautelari e di scelta della misura, contestando il giudizio di attualità della pericolosità dell'indagato, sulla base dei seguenti elementi: a) assenza di condotte illecite successive alla sua scarcerazione del febbraio 2019; b) svolgimento di attività lavorativa sin dal marzo del 2021, e non solo nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (cui si riferiscono le buste paga prodotte), avendo il Tribunale del riesame erroneamente omesso di rilevare la data di assunzione indicata su quei documenti; c) provvedimento del Magistrato di sorveglianza del dicembre 2021, che ha escluso l'attuale pericolosità sociale del Fabricino, proprio in ragione dello svolgimento di attività lavorativa e dell'assenza di successive censure, e le cui valutazioni non possono essere superate - come invece ha fatto il Tribunale - sostenendo che quel giudice fosse all'oscuro dei fatti oggetto del presente procedimento, poiché, così ragionando, il pericolo di recidiva verrebbe illegittimamente fondato solo sulla gravità del fatto; d) comportamento sempre corretto tenuto dall'indagato durante la custodia domiciliare; e) disponibilità allo svolgimento degli arresti domiciliari presso una comunità residenziale, argomento, questo, del tutto pretermesso nell'ordinanza. 3.3. Detti motivi ed argomenti sono stati poi ribaditi, in termini più sintetici, anche con memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi non possono essere ammessi. L'analogia degli argomenti ne consente la trattazione congiunta. 2. Relativamente al profilo della gravità indiziaria, essi muovono essenzialmente censure su specifici passaggi delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia, chiedendo sostanzialmente alla Corte di cassazione di rivalutare l'attendibilità degli stessi e la credibilità del loro narrato: ovvero un tipico giudizio di fatto, che esula dai poteri del giudice di legittimità. E' sufficiente osservare, allora, in questa sede, per escludere quella manifesta incongruenza logica che sola potrebbe comportare l'annullamento della decisione, che il giudizio di complessiva concludenza indiziaria del contributo probatorio dì costoro, quale formulato dal Tribunale, non trova logica smentita in alcune discrasie tra le rispettive dichiarazioni (mancati riconoscimenti, omesse menzioni): risulta ampiamente plausibile, infatti, sì come hanno ritenuto quei giudici, che, trattandosi di attività illegale condotta clandestinamente e con limitatissime possibilità d'incontro tra i vari partecipi, non vi fosse tra tutti questi un'approfondita conoscenza reciproca, a meno che non maturata prima ed al di fuori della comune esperienza detentiva. Di qui, dunque, la non decisività delle isolate divergenze del narrato tra i collaboranti e la persuasività, invece, della coincidenza del nucleo essenziale delle loro dichiarazioni, in quanto provenienti, peraltro, da soggetti sostanzialmente privi di un pregresso vissuto delinquenziale comune. Fuorviante, peraltro, risulta la netta cesura tra i due periodi detentivi dell'indagato, che entrambi i suoi difensori provano a rappresentare. Se si considera, infatti, che lo spazio intermedio tra quei periodi di restrizione in carcere è stato di soli due mesì (da febbraio ad aprile 2017), è del tutto logico ritenere reciprocamente confermative le emergenze probatorie relative a ciascuno di essi e, come tali, espressive di un durevole collegamento del Fabricino con uno o più esponenti della polizia penitenziaria e dell'esistenza di un sistema illegale collaudato, in cui egli era ben inserito. Infine, con riferimento alla corruzione, l'esclusione della gravità indiziaria per l'ipotetico agente di polizia penitenziaria corrotto di per sé non vizia d'incoerenza il provvedimento impugnato, dal momento che la decisione liberatoria per costui è stata adottata dal Tribunale esclusivamente per l'incertezza nell'identificazione dello stesso, ma non per l'inesistenza di esso.3. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si risolve per lo più in generiche affermazioni di principio; inoltre, là dove sostiene la necessità di valutare il pericolo di recidiva in relazione al solo delitto associativo e non anche ad eventuali reati-scopo, è privo di qualsiasi fondamento giuridico, dovendo intendersi per "reati della stessa specie", a norma dell'art. 274, cod. proc. pen., non necessariamente e soltanto quelli riconducibili all'identica fattispecie incriminatrice per cui si procede, bensì tutti quelli offensivi degli stessi o di analoghi beni-interessi giuridici, quali ovviamente sono i reati cui l'associazione è finalizzata. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, sollecita la Corte ad una valutazione essenzialmente di merito. Nessuno degli elementi con esso addotti, invero, è tale da rendere irragionevole la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Tribunale e, soprattutto, da vincere la presunzione legale esistente in tal senso, facendo apparire come seriamente plausibile un distacco dell'indagato da quei contesti, che l'ordinanza ha ragionevolmente escluso anche in ragione del fatto che si tratta di soggetto munito di precedenti specifici e protratti nel tempo, nonostante le esperienze detentive intermedie. Peraltro, un siffatto argomentare contiene indiscutibilmente la giustificazione, ancorché implicita, dell'inadeguatezza di ogni forma di custodia attenuata, anche presso una struttura residenziale, laddove si consideri che neppure il carcere è riuscito a distogliere l'indagato dalla sua scelta delinquenziale. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per g
Sentenza Cassazione n. 42835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris