CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato [OSCURATO:PERSONA] propone, nell'interesse del suo assistito, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 30561 del 09/04/2025 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto (anche) dall'odierno ricorrente, così rendendo definitiva la condanna per il delitto di omicidio premeditato commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (il 4 maggio 2001) da [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale; Ricordato che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali; Rilevato che il ricorso in esame deduce: - un errore percettivo sulla portata del quinto e dell'ottavo motivo del ricorso, che denunciavano non, come ritenuto in sentenza, minime incongruenze, ma "una serie impressionante di contraddizioni insanabili alcune delle quali in grado da sole di ribaltare la sentenza" (primo motivo che si sviluppa riepilogando gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di appello);-un errore percettivo sul vizio denunciato con il secondo motivo, che non atteneva alle discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori, ma eccepiva la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. "sulle dichiarazioni dell'imputato che non necessiterebbero di riscontri sebbene questi ne abbia indicati a iosa" (secondo motivo che si sviluppa indicando le fonti di prova che hanno corroborato la versione dell'imputato); -un errore percettivo sul terzo motivo, conseguenza di quello commesso sul secondo motivo, poiché era il terzo motivo quello in cui si evidenziavano le discrasie insanabili tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione al nucleo della narrazione (terzo motivo che si sviluppa evidenziando le contraddizioni); - un errore percettivo nella analisi del decimo e dell'undicesimo motivo — dichiarati inammissibili in quanto i giudici di merito non avrebbero chiesto ad Attansio di provare la propria estraneità ai fatti, ma di evidenziare gli argomenti a sostegno delle tesi alternative prospettate — dato che, a differenza di quanto sostenuto dalla prima sezione, i giudici di merito hanno chiesto all'imputato di dimostrare la propria innocenza (quarto motivo che conclude nel senso che la corte di cassazione avrebbe dovuto annullare senza rinvio la sentenza di condanna perché "sono state indicate le prove documentali dell'innocenza dell'imputato", non vagliate né dai giudici di merito, né dal giudice di legittimità); - un errore percettivo circa l'assenza di prova che il mandante dell'omicidio fosse [OSCURATO:PERSONA] e che Lombardo avesse deciso di propria iniziativa di cambiare le modalità esecutive dell'omicidio, dato che la seconda circostanza risulta dalle pagine 151, nonché 237-238 del verbale di incidente probatorio del 28 giugno 2017 (che vengono trascritte) e che la prima circostanza dalle pagine 37, 38 e 40 del medesimo verbale (che vengono trascritte); Considerato, pertanto, che i pretesi errori denunciati dal ricorrente, come risulta dallo stesso tenore e dalla formulazione degli stessi, non sono riconducibili a errori di fatto, ma, al più ad assenti errori valutativi e di diritto; che il ricorso mira ad ottenere una rivalutazione dei medesimi motivi già dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M