CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale del riesame di Ragusa, che ha respinto la richiesta di riesame reale presentata anche da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dalla sorella Chiara) avverso il decreto di sequestro preventivo: - del complesso aziendale e delle quote societarie della Ronda s.r.I., - della somma di 70.720,19 nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nel caso in cui l'importo predetto non fosse stato sufficiente, dei beni nella disponibilità di Chiara e [OSCURATO:PERSONA] quali legali rappresentanti delle due anzidette società. Il decreto genetico — per quanto di specifico interesse in questa sede è stato emesso in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l'esistenza del fumus dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l." esercente attività di vigilanza privata, dichiarata fallita dal Tribunale di Ragusa il 15 luglio 2021, dei reati di cui agli artt. 8 e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e del reato di autoriciclaggio. 2. Contro l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216 legge fall., 11 d.lgs. 74 del 2000 e 648ter1 cod. pen. Sarebbe oscuro — sostiene il ricorrente — il passaggio argomentativo che il Tribunale del riesame ha dedicato al coefficiente soggettivo del reato di cui al capo B), cui ha ritenuto di dover ricollegare il vincolo esistente. Nei motivi aggiunti e nelle spontanee dichiarazioni dell'indagato, era evidenziato come l'agire degli Agosta non avesse alcun intento fraudolento, né rispetto ai creditori, né rispetto al fisco. A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente riporta un segmento dei motivi aggiunti di riesame e ricorda che le sue dichiarazioni avevano chiarito che non vi era stata la polverizzazione della [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva mantenuto un patrimonio immobiliare del valore di 500.000 euro, che l'affitto del complesso aziendale si era limitato ad un anno e che il credito maturato nei confronti dell'affittuaria, anche se non riscosso, era esigibile, trattandosi di un'impresa solvibile. La persistenza negli anni di perdite aveva imposto di diversificare l'attività, cedendo in affitto l'azienda ad una società dotata dell'affidabilità finanziaria ed economica prevista dalla normativa vigente in materia di vigilanza privata, per poi indirizzare la fallita verso un'attività di commercio on line per cui era già stata formalizzata una SCIA. [OSCURATO:PERSONA] 1 — conclude il ricorrente — non aveva debiti, se non verso il fisco, che però non ne aveva mai preteso l'adempimento. Un altro versante del ricorso attiene alla mancanza di motivazione circa la sussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio, che il Tribunale del riesame ha eluso reputando assorbita la questione, in quanto ha ritenuto che il sequestro preventivo fosse stato disposto solo in relazione al delitto di bancarotta. Anche in questo caso il ricorrente trascrive i motivi aggiunti sul fumus dell'anzidetto reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione quanto al periculum in mora. Non si comprende — si legge nel ricorso se l'imposizione del vincolo reale al complesso aziendale sia stata giustificata ex art. 321, comma 1 o comma 2 cod. proc. pen. In quest'ultimo caso, sarebbe stato compito del Tribunale del riesame quello di spiegare perché il complesso aziendale fosse confiscabile. Come illustrato nei motivi aggiunti di riesame, la somma distratta — pari a 70.000 euro — è già stata assicurata attraverso il sequestro dei beni immobili di proprietà degli indagati, sicché qualsivoglia altro sequestro è illegittimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva — in ordine al primo segmento del ricorso, quello che investe il vaglio del Tribunale del riesame sul fumus commissi delicti — che il provvedimento impugnato ha specificato che il sequestro delle quote e del complesso aziendale è da ricollegare al «capo B)», capo che, come si rileva già dall'ordinanza impugnata e come confermato dalla visione della richiesta di sequestro preventivo (cui il decreto genetico rinvia), contiene in sé gli addebiti di cui agli artt. 216 legge fall., 11 d.lgs. 74 del 2000 e 648ter1 cod. pen. Ora, rispetto al vaglio del fumus, l'ordinanza impugnata si concentra sui primi due reati e, contrariamente a quanto assume il ricorrente, fornisce una motivazione effettiva dell'esistenza di indizi di un'attività depauperativa a danno della [OSCURATO:SOCIETA]. e a beneficio della Ronda s.r.I., evidenziando svariate spie di fraudolenza dell'operazione di affitto di azienda, rilevanti sia ai fini del reato di bancarotta che di quello tributario. In particolare, nell'ordinanza avversata, si legge della cointeressenza degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA] nella nuova società, della continuità gestionale, di sede e di maestranze, del trasferimento della licenza prefettizia per svolgere l'attività di vigilanza nonché — a denotare la finalità smaccatamente depauperativa — del mancato pagamento dei canoni sia dell'affitto di azienda che di locazione dell'immobile sede della società dove si svolgeva l'attività della nuova società e del pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] a beneficio della Ronda s.r.I., delle utenze elettriche e telefoniche e dei canoni di noleggio di un veicolo ancorché quest'ultimo sia stato poi riscattato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tutto in un momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva debiti nei confronti dell'Erario per 1 milione di euro e non riusciva a pagare i dipendenti. Questi indicatori sono stati ritenuti sintomatici, quindi, sia di un'attività spoliativa nei confronti del ceto creditorio, sia di un complesso di attività in frode alle aspettative di riscossione del fisco. Di fronte a questo quadro ricostruttivo che, si ribadisce, ha isolato plurimi indicatori di un'attività di evidente matrice depauperativa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. — il ricorso non coglie vizi del provvedimento impugnato censurabili in questa sede. Va ricordato, infatti, che il sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., al vizio di «violazione di legge» nel quale rientrano, oltre che i veri e propri errori di diritto, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). E' poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ogni delibazione affidata a questa Corte, giammai può essere richiesta in questa sede una rivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio non solo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, ma anche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità. E', quindi, solo all'interno di detto ambito che potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell'approccio adottato dal ricorrente. L'ammissibilità del ricorso incontra, infatti, due limiti, tra loro collegati. Da una parte, la motivazione del Collegio della cautela reale ha ampiamente soddisfatto il dovere argomentativo che si impone in tema di fumus, secondo l'itinerario argomentativo cui si è sopra accennato. Dall'altra, il ricorso non denunzia violazione di legge o una carenza motivazionale assoluta, ma pretende di imporre una propria, alternativa ricostruzione dei fatti che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Quanto al coefficiente soggettivo, che il ricorrente assume non vagliato, la Corte ritiene che la motivazione del Collegio della cautela non possa dirsi mancante o apparente giacché — pur non avendo affrontato ex professo il tema — ha evidenziato una serie di dati di fatto dotati di autoevidenza dimostrativa della finalità fraudolenta delle operazioni verso tutti i creditori, tra cui anche l'Erario. D'altra parte, la giurisprudenza in tema di scrutinio del Tribunale del riesame reale sul coefficiente soggettivo ha sancito che il Tribunale del riesame è investito solo di un vaglio sulla sua assenza, qualora però quest'ultima emerga ictu ()cui/ (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).In relazione, infine, alla doglianza circa la mancanza di motivazione sul fumus del reato di autoriciclaggio — tema dichiaratamente non affrontato dal Collegio della cautela siccome ritenuto assorbito — il ricorso è inammissibile per carenza di interesse da parte del ricorrente, dal momento che il decreto di sequestro è stato comunque confermato in ordine agli altri due titoli di reato; né il ricorrente ha chiarito quale sia il suo interesse, concreto ed attuale, ad ottenere comunque una pronunzia sul punto. Naturalmente, però, poiché l'argomento non è stato affrontato e, quindi, non vi è stato alcuno scrutinio sul punto, quanto a questo specifico aspetto della regiudicanda non può dirsi formato alcun giudicato cautelare. 2. Il ricorso è inammissibile anche per ciò che attiene alla contestazione circa il vaglio del Tribunale del riesame sul periculum in mora, in quanto del tutto privo di un reale confronto critico con l'itinerario argomentativo che si apprezza nel provvedimento impugnato, che ha evidenziato la duplice natura del sequestro, altresì ricollegandolo sia alla bancarotta che ai reati tributari di cui agli artt. 8 e 11 d.lgs. 74 del 2000. Innanzitutto, a dispetto della vaghezza argomentativa lamentata dal ricorrente, il Collegio della cautela ha spiegato che l'azienda, le quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e la somma di euro 70.720,19 (che costituisce un arricchimento patrimoniale di cui ha beneficiato la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) erano state sequestrate perché la loro libera disponibilità avrebbe potuto protrarre le conseguenze dei reati predetti, il che significa che in primis si tratta, quanto ai beni predetti, di sequestro impeditivo. In secondo luogo, il Tribunale ha chiarito che il medesimo vincolo era giustificato altresì dal fatto che l'azienda e le somme sequestrate avrebbero potuto essere oggetto di confisca in quanto profitto del reato e cosa utilizzata per commettere il reato, come tali confiscabili ex art. 240, comma 1, cod. pen. e ex art. 12-bis d.lvo 74 del 2000. Questo riferimento va letto: - insieme al ragionamento svolto circa la natura distrattiva dell'affitto di azienda, sostanzialmente trasferita dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Ronda senza un corrispettivo, ma solo per consentire alla seconda società di continuare l'attività della prima, beneficiando di ogni componente attiva e lasciando alla prima solo i debiti; il sequestro dell'azienda trasferita dalla Ronda s.r.I., quindi, è funzionale sia ad impedire la protrazione delle conseguenze della condotta predatoria che costituisce il substrato fattuale dei delitti di cui agli artt. 216 legge fall. e 11 d.lgs 74 del 2000, sia ad assicurare al procedimento un bene che, in quanto rientrante nel novero di quelli di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., è suscettibile di confisca. - in uno alla spiegazione che il Tribunale ha fornito alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, laddove ha puntualizzato le componenti che avevano condotto ad una quantificazione in 70.720,19 euro del profitto confiscabile (citando i vari esborsi sine causa che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sopportato in luogo della Ronda e le operazioni inesistenti per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva emesso fatture), quale profitto sia del reato di bancarotta che di quelli tributari ex artt. 8 e 11 d.lgs 74 del 2000 (profitto che ha, quindi, un'origine duplice, salvo la porzione della somma predetta riferibile al solo reato di cui all'art. 8 d.lgs 74 del 2000). Ne consegue che il provvedimento impugnato ha giustificato adeguatamente i sequestri in atto e non è incorso in alcuna falla argomentativa né in errori di diritto, laddove i beni sono stati vincolati per idonei titoli giustificativi; peraltro — ad escludere l'esistenza di vuoti argomentativi censurabili in questa sede — si sottolinea che il Collegio della cautela reale ha anche ragionato sul pericolo di dispersione dei beni da confiscare, con ciò assolvendo anche al dovere argonnentativo imposto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. Quanto al riferimento ad un sequestro che sarebbe stato operato anche sui beni personali degli indagati, il ricorso è generico (non si comprende, cioè, se il ricorrente si dolga di una duplicazione, in fase esecutiva, del sequestro per equivalente rispetto a quello diretto); non aiuta a decodificare la doglianza della parte il richiamo ai motivi di riesame, nei quali si coglie un rifermento non già ad un sequestro sui beni personali degli Agosta, ma ad un «pignoramento». 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara ina