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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19683/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura alterna'jva della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] in quanto il condannato, in pendenza di tale misura, poneva in essere condotte illecite incompatibili con il beneficio penitenziario.

Avverso tale ordinanza il Selimovic, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupriti per la revoca della misura alternativa alla detenzione, che erano stati valutati í--1e di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale contraddiU,oric ,'mente illogico, che non teneva conto che, da un lato, sul reato di evasione non ora una r•,-ns-Jrizione in senso stretto suscettibile di violazione in ragione del fatto che si trattava di eventi collegati all'esercizio di attività di elettricista, cui era autorizzato dal Tribunale di sorveglianza.

2. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione.

Deve, in prpposito, rilevarsi che il ricorso del Selimovic non individua singoli aspetti del provvedimento imuugnalD da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione domiciliare, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.

Nell'ordinanza irripu:mati:3, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con ona - ione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processual,,, • particohre 7.tie r irnovic era stato controllato per strada e presso l'ar-tr3/. cu! no .1a i St.C., L'autorizza,-re sru dai -Tribunale di s i-vegliDnza, secondo quanto affermato dal ricorrente, non gli permetteva l'allontanamento e Selimovic non aveva comunicato gli spostamenti che avrebbe eseguito nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato„ evidenziava correttamente l'assoluta inAc,ne'l±i ,le:la misura alternativa applicata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, propHi tHo penitenziario concessogli.

Per questo trattandosi di rilievi essenzialmente in fatto, il ricorso proposto nell'interesse dove essere ilichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, ai versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] e e:: ‹7:rsore [OSCURATO:PERSONA] C,' i FiHrDpc lasa yL--; [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura alterna'jva della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] in quanto il condannato, in pendenza di tale misura, poneva in essere condotte illecite incompatibili con il beneficio penitenziario. Avverso tale ordinanza il Selimovic, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupriti per la revoca della misura alternativa alla detenzione, che erano stati valutati í--1e di sorveglianza di Roma, con un percorso motivazionale contraddiU,oric ,'mente illogico, che non teneva conto che, da un lato, sul reato di evasione non ora una r•,-ns-Jrizione in senso stretto suscettibile di violazione in ragione del fatto che si trattava di eventi collegati all'esercizio di attività di elettricista, cui era autorizzato dal Tribunale di sorveglianza. 2. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione. Deve, in prpposito, rilevarsi che il ricorso del Selimovic non individua singoli aspetti del provvedimento imuugnalD da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione domiciliare, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Nell'ordinanza irripu:mati:3, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con ona - ione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processual,,, • particohre 7.tie r irnovic era stato controllato per strada e presso l'ar-tr3/. cu! no .1a i St.C., L'autorizza,-re sru dai -Tribunale di s i-vegliDnza, secondo quanto affermato dal ricorrente, non gli permetteva l'allontanamento e Selimovic non aveva comunicato gli spostamenti che avrebbe eseguito nell'esercizio dell'attività lavorativa. Tenuto conto di questi indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza nel passaggio esplicitato nelle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato„ evidenziava correttamente l'assoluta inAc,ne'l±i ,le:la misura alternativa applicata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale, propHi tHo penitenziario concessogli. Per questo trattandosi di rilievi essenzialmente in fatto, il ricorso proposto nell'interesse dove essere ilichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, ai versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] e e:: ‹7:rsore [OSCURATO:PERSONA] C,' i FiHrDpc lasa yL--; [OSCURATO:PERSONA]
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