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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 17654/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.33692/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 619/2019depositata il 09/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.G. il quale ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Sentiti i procuratori delle parti presenti che hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza n. 619/05/2019, depositata in data 9 aprile 2019 e non notificata, rigettava l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dal predetto avverso l’ avviso di liquidazione n. 2013/IT006147000 in forza del quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, riqualificando, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, un’operazione di cessione di quote di una società in compravendita di un bene.

1.1. Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza suindicata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 consentiva all’[OSCURATO:PERSONA] di determinare l’imposta di registro a prescindere dal contenuto dell’atto portato alla registrazione, ma riqualificandolo in base alla funzione economica della complessiva operazione economica in cui tali atti risultavano inseriti ritenendo che l’assunto dell’ ufficio, secondo cui l’ atto sottoposto da registrazione era finalizzato a realizzare una compravendita immobiliare, appariva dimostrato da una serie di circostanze fattuali univoche e concordanti rivelatrici del vero e sostanziale effetto giuridico voluto dalle parti.

I giudici di appello ritenevano, poi, infondate le ulteriori censure relative alla mancata applicazione del c.d. valore-prezzo ed alla erronea quantificazione della base imponibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta sentenza sulla base di sei motivi, illustrati con memoria.

3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’ udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve darsi atto che l’Ufficio ha comunicato di aver esercitato, in data 09/04/2024, autotutela sull’avviso di liquidazione n. 2013 1T 006147000 dichiarando che, per l’effetto, nulla era più dovuto all’Erario in relazione all’atto in oggetto.

2. In ragione di tale nota e di quanto chiesto dai difensori delle parti va dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere.

3. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della pronunzia e del sovrapporsi in corso di causa, sull'orientamento di legittimità, di interventi normativi modificativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversaprofili di novità, con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti.

4. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 10 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] ) (Or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.33692/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 619/2019depositata il 09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.G. il quale ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Sentiti i procuratori delle parti presenti che hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza n. 619/05/2019, depositata in data 9 aprile 2019 e non notificata, rigettava l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dal predetto avverso l’ avviso di liquidazione n. 2013/IT006147000 in forza del quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, riqualificando, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, un’operazione di cessione di quote di una società in compravendita di un bene. 1.1. Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza suindicata la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 consentiva all’[OSCURATO:PERSONA] di determinare l’imposta di registro a prescindere dal contenuto dell’atto portato alla registrazione, ma riqualificandolo in base alla funzione economica della complessiva operazione economica in cui tali atti risultavano inseriti ritenendo che l’assunto dell’ ufficio, secondo cui l’ atto sottoposto da registrazione era finalizzato a realizzare una compravendita immobiliare, appariva dimostrato da una serie di circostanze fattuali univoche e concordanti rivelatrici del vero e sostanziale effetto giuridico voluto dalle parti. I giudici di appello ritenevano, poi, infondate le ulteriori censure relative alla mancata applicazione del c.d. valore-prezzo ed alla erronea quantificazione della base imponibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta sentenza sulla base di sei motivi, illustrati con memoria. 3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’ udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che l’Ufficio ha comunicato di aver esercitato, in data 09/04/2024, autotutela sull’avviso di liquidazione n. 2013 1T 006147000 dichiarando che, per l’effetto, nulla era più dovuto all’Erario in relazione all’atto in oggetto. 2. In ragione di tale nota e di quanto chiesto dai difensori delle parti va dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere. 3. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della pronunzia e del sovrapporsi in corso di causa, sull'orientamento di legittimità, di interventi normativi modificativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversaprofili di novità, con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. 4. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 10 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] ) (Or
Sentenza Cassazione n. 17654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris