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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20412/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26/07/2025, il Tribunale del riesame di Catania, decidendo insede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha annullato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania in data 31/01/2025limitatamente ai capi 6), 7), 10) della contestazione e alla circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 11), disponendo in riforma la sostituzione dellacustodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la misura degli arrestidomiciliari presso l’abitazione che lo stesso avrebbe indicato, con divieto di comunicare conpersone diverse dai conviventi o da chi lo assiste, fatta eccezione per il difensore.[OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito l’iter procedimentale evidenziando che il Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicato la custodia cautelare in carcere neiconfronti dell’indagato, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 deld.P.R. n. 309/1990 (capi da 10 a 17); in sede di riesame la difesa aveva contestato l’assenzadi gravi indizi per tutte le imputazioni e chiesto l’annullamento della misura.Con ordinanza in data 20/03/2025, il Tribunale aveva annullato l’ordinanza soltanto conriferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. del capo 11, confermandonel resto.Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Corte,con sentenza in data 11/06/2025, aveva annullato il provvedimento limitatamente allestatuizioni relative al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alle esigenze cautelari, conrinvio al Tribunale per nuovo giudizio.Nel nuovo giudizio il Tribunale del riesame ha affermato che le risultanze investigativenon consentivano di ritenere integrata la gravità indiziaria in ordine all’esistenza del sodaliziocriminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, non emergendo ulteriori elementi diversi daquelli già stigmatizzati dalla Corte e conseguentemente annullava l’ordinanza in relazione alreato associativo contestato al capo 10, precisando che non doveva invece procedersi adalcuna nuova valutazione sui reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in quanto su tali imputazionisi era già formato il giudicato cautelare.Quanto alle esigenze cautelari per le residue imputazioni di traffico di sostanzestupefacenti, il Tribunale dava seguito alle indicazioni della Suprema Corte che avevacensurato la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti, della giovane età edell’incensuratezza dell’indagato e ha ritenuto tuttavia sussistente il concreto e attualepericolo di reiterazione, valorizzando la stabilità dell’attività illecita almeno dalla secondametà del 2021, il ruolo organizzativo svolto dall’indagato, il rinvenimento il 14/05/2022 dimodiche quantità di marijuana e cocaina unitamente a strumenti per pesatura econfezionamento, nonché l’esistenza di un carico pendente specifico relativo a fattisuccessivi a quelli oggetto del presente procedimento, culminato nella sentenza di condannadel Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania del 15/05/2025 per fatticommessi il 22/11/2024.L’assenza di successivi contatti con i coindagati o di indici di prosecuzione non potevaessere valutata in favore dell’indagato, poiché l’attività investigativa nel presenteprocedimento si era interrotta con la perquisizione del maggio 2022 e, soprattutto, l’arrestodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] per detenzione a fini di spaccio di marijuana e cocaina dimostrava laprosecuzione dell’attività criminosa in epoca successiva.

Il Tribunale catanese, pertanto, haritenuto necessaria l’applicazione di una misura custodiale e quella adeguata venivaindividuata negli arresti domiciliari con braccialetto elettronico2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., quindi con specificoriferimento al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari.La difesa sostiene che anche i successivi rilievi posti a fondamento della decisioneemessa nel giudizio di rinvio non avrebbero potuto superare i principi fissati dallaCassazione sul cosiddetto “tempo silente”, ossia sull’ampio lasso temporale trascorso tra lacommissione delle condotte contestate e l’applicazione della misura, da quantificarsi in circatre anniL’ordinanza aveva altresì anticipato in modo apodittico l’inizio della presunta attivitàcriminosa alla metà del 2021 e aveva ritenuto che essa fosse proseguita sino al 22/11/2024,valorizzando come indice decisivo di continuità l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] in quella data perdetenzione di circa 10 grammi di sostanza stupefacente.Non aveva altresì tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa relativa atale episodio, rappresentata dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Catania resa in sede di convalida (che aveva rigettato la richiesta di misuracautelare per carenza dei gravi indizi) e dalla successiva sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Catania (che in sede di giudizio abbreviato aveva emessosentenza di condanna sulla base dei medesimi elementi investigativi che il giudice cautelarenon aveva ritenuto sufficienti a fondare la gravità indiziaria).La difesa ha quindi sostenuto che, a fronte di tale evidente divergenza tra lavalutazione espressa dal giudice cautelare in sede di convalida e quella adottata dal giudicedi merito, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto confrontarsi seriamente con la “dubbia”vicenda giudiziaria relativa all’episodio del 22 novembre 2024.Infine, la difesa ha dedotto che, ai fini dell’applicazione della misura cautelare per il soloreato residuo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale avrebbe dovuto applicarecorrettamente l’art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. e valorizzare due elementi decisivi giàpresenti agli atti, e cioè da un lato l’assoluta incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ilfatto che altri coimputati nei capi contestati ([OSCURATO:PERSONA] per l’episodio del capo 15) eReale Simone per l’episodio del capo 17), tratti in arresto in flagranza per quei fatti,risultavano condannati con sentenza definitiva per l’ipotesi di lieve entità prevista dal quintocomma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovutoincidere sulla valutazione complessiva sia della gravità della condotta sia del regimecautelare applicabile.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’unico articolato motivo di censura, proposto dal ricorrente avverso la motivazionedel provvedimento impugnato riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari el’adeguatezza dell’applicata misura, si presente di contenuto esclusivamente rivalutativo.In tema di misure cautelari personali, ai sensi dell’articolo 274, comma 1, lett.

C) c.p.p.,il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, alla stregua di un giudizioprognostico fondato su specifici elementi desunti dalle modalità del fatto e dalla personalitàdell’indagato; giudizio che è rimesso alla motivata valutazione del giudice di merito ed èsindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietàdella motivazione, non potendo la Suprema Corte sovrapporvi una propria diversa letturadegli elementi di fatto.Il controllo di legittimità riguarda, infatti, solo la tenuta logica della motivazione.Orbene le doglianze difensive vertono sulla collocazione temporale dei fatti chesarebbero risalenti al 2022 e non potrebbero ritenersi espressivi di una pericolosità attuale.Ma il c.d. tempo silente non basta a escludere l’attualità.Il tempo trascorso è solo un indice, non determina automaticamente la caduta delleesigenze cautelari; l’attualità va verificata in concreto e il Tribunale del riesame lo ha fattocon apprezzamento non sindacabile questa sede mettendo in relazione le modalità diazione, la ripetizione delle condotte e infine una vicenda giudiziaria nella quale è intervenutasentenza di condanna per altro reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il22/11/2024.

Del tutto eccentriche sono poi le critiche mosse dal ricorrente al Tribunale delriesame, che non aveva tenuto conto del fatto che quella sentenza di condanna era statapreceduta da una richiesta di assoluzione del pubblico ministero, visto che ai fini dellavalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è sufficiente la valorizzazione di unanotizia di reato o della pendenza di un procedimento.Inoltre, il giudizio cautelare è ontologicamente distinto da quello di merito quanto anatura, finalità e standard valutativo, sicché eventuali difformità non implicano la necessità didisattendere la valenza sintomatica del fatto sopravvenuto ai fini della prognosi cautelare,soprattutto quando l’episodio venga considerato non quale autonoma fonte esclusiva dellapericolosità, bensì quale indice fattuale della perdurante operatività, idoneo a corroborarecomplessivamente il giudizio di attualità.Né può richiedersi in sede di legittimità, come fa invece il ricorrente, un apprezzamentosull’esito comparativo tra l’esito dei procedimenti penali a carico di coindagati, ai fini di dareapplicazione al disposto di cui all’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.3.

Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26/07/2025, il Tribunale del riesame di Catania, decidendo insede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha annullato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania in data 31/01/2025limitatamente ai capi 6), 7), 10) della contestazione e alla circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 11), disponendo in riforma la sostituzione dellacustodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la misura degli arrestidomiciliari presso l’abitazione che lo stesso avrebbe indicato, con divieto di comunicare conpersone diverse dai conviventi o da chi lo assiste, fatta eccezione per il difensore.[OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito l’iter procedimentale evidenziando che il Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicato la custodia cautelare in carcere neiconfronti dell’indagato, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 deld.P.R. n. 309/1990 (capi da 10 a 17); in sede di riesame la difesa aveva contestato l’assenzadi gravi indizi per tutte le imputazioni e chiesto l’annullamento della misura.Con ordinanza in data 20/03/2025, il Tribunale aveva annullato l’ordinanza soltanto conriferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. del capo 11, confermandonel resto.Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Corte,con sentenza in data 11/06/2025, aveva annullato il provvedimento limitatamente allestatuizioni relative al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alle esigenze cautelari, conrinvio al Tribunale per nuovo giudizio.Nel nuovo giudizio il Tribunale del riesame ha affermato che le risultanze investigativenon consentivano di ritenere integrata la gravità indiziaria in ordine all’esistenza del sodaliziocriminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, non emergendo ulteriori elementi diversi daquelli già stigmatizzati dalla Corte e conseguentemente annullava l’ordinanza in relazione alreato associativo contestato al capo 10, precisando che non doveva invece procedersi adalcuna nuova valutazione sui reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in quanto su tali imputazionisi era già formato il giudicato cautelare.Quanto alle esigenze cautelari per le residue imputazioni di traffico di sostanzestupefacenti, il Tribunale dava seguito alle indicazioni della Suprema Corte che avevacensurato la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti, della giovane età edell’incensuratezza dell’indagato e ha ritenuto tuttavia sussistente il concreto e attualepericolo di reiterazione, valorizzando la stabilità dell’attività illecita almeno dalla secondametà del 2021, il ruolo organizzativo svolto dall’indagato, il rinvenimento il 14/05/2022 dimodiche quantità di marijuana e cocaina unitamente a strumenti per pesatura econfezionamento, nonché l’esistenza di un carico pendente specifico relativo a fattisuccessivi a quelli oggetto del presente procedimento, culminato nella sentenza di condannadel Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania del 15/05/2025 per fatticommessi il 22/11/2024.L’assenza di successivi contatti con i coindagati o di indici di prosecuzione non potevaessere valutata in favore dell’indagato, poiché l’attività investigativa nel presenteprocedimento si era interrotta con la perquisizione del maggio 2022 e, soprattutto, l’arrestodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] per detenzione a fini di spaccio di marijuana e cocaina dimostrava laprosecuzione dell’attività criminosa in epoca successiva. Il Tribunale catanese, pertanto, haritenuto necessaria l’applicazione di una misura custodiale e quella adeguata venivaindividuata negli arresti domiciliari con braccialetto elettronico2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., quindi con specificoriferimento al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari.La difesa sostiene che anche i successivi rilievi posti a fondamento della decisioneemessa nel giudizio di rinvio non avrebbero potuto superare i principi fissati dallaCassazione sul cosiddetto “tempo silente”, ossia sull’ampio lasso temporale trascorso tra lacommissione delle condotte contestate e l’applicazione della misura, da quantificarsi in circatre anniL’ordinanza aveva altresì anticipato in modo apodittico l’inizio della presunta attivitàcriminosa alla metà del 2021 e aveva ritenuto che essa fosse proseguita sino al 22/11/2024,valorizzando come indice decisivo di continuità l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] in quella data perdetenzione di circa 10 grammi di sostanza stupefacente.Non aveva altresì tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa relativa atale episodio, rappresentata dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Catania resa in sede di convalida (che aveva rigettato la richiesta di misuracautelare per carenza dei gravi indizi) e dalla successiva sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Catania (che in sede di giudizio abbreviato aveva emessosentenza di condanna sulla base dei medesimi elementi investigativi che il giudice cautelarenon aveva ritenuto sufficienti a fondare la gravità indiziaria).La difesa ha quindi sostenuto che, a fronte di tale evidente divergenza tra lavalutazione espressa dal giudice cautelare in sede di convalida e quella adottata dal giudicedi merito, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto confrontarsi seriamente con la “dubbia”vicenda giudiziaria relativa all’episodio del 22 novembre 2024.Infine, la difesa ha dedotto che, ai fini dell’applicazione della misura cautelare per il soloreato residuo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale avrebbe dovuto applicarecorrettamente l’art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. e valorizzare due elementi decisivi giàpresenti agli atti, e cioè da un lato l’assoluta incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ilfatto che altri coimputati nei capi contestati ([OSCURATO:PERSONA] per l’episodio del capo 15) eReale Simone per l’episodio del capo 17), tratti in arresto in flagranza per quei fatti,risultavano condannati con sentenza definitiva per l’ipotesi di lieve entità prevista dal quintocomma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovutoincidere sulla valutazione complessiva sia della gravità della condotta sia del regimecautelare applicabile.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico articolato motivo di censura, proposto dal ricorrente avverso la motivazionedel provvedimento impugnato riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari el’adeguatezza dell’applicata misura, si presente di contenuto esclusivamente rivalutativo.In tema di misure cautelari personali, ai sensi dell’articolo 274, comma 1, lett. C) c.p.p.,il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, alla stregua di un giudizioprognostico fondato su specifici elementi desunti dalle modalità del fatto e dalla personalitàdell’indagato; giudizio che è rimesso alla motivata valutazione del giudice di merito ed èsindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietàdella motivazione, non potendo la Suprema Corte sovrapporvi una propria diversa letturadegli elementi di fatto.Il controllo di legittimità riguarda, infatti, solo la tenuta logica della motivazione.Orbene le doglianze difensive vertono sulla collocazione temporale dei fatti chesarebbero risalenti al 2022 e non potrebbero ritenersi espressivi di una pericolosità attuale.Ma il c.d. tempo silente non basta a escludere l’attualità.Il tempo trascorso è solo un indice, non determina automaticamente la caduta delleesigenze cautelari; l’attualità va verificata in concreto e il Tribunale del riesame lo ha fattocon apprezzamento non sindacabile questa sede mettendo in relazione le modalità diazione, la ripetizione delle condotte e infine una vicenda giudiziaria nella quale è intervenutasentenza di condanna per altro reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il22/11/2024. Del tutto eccentriche sono poi le critiche mosse dal ricorrente al Tribunale delriesame, che non aveva tenuto conto del fatto che quella sentenza di condanna era statapreceduta da una richiesta di assoluzione del pubblico ministero, visto che ai fini dellavalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è sufficiente la valorizzazione di unanotizia di reato o della pendenza di un procedimento.Inoltre, il giudizio cautelare è ontologicamente distinto da quello di merito quanto anatura, finalità e standard valutativo, sicché eventuali difformità non implicano la necessità didisattendere la valenza sintomatica del fatto sopravvenuto ai fini della prognosi cautelare,soprattutto quando l’episodio venga considerato non quale autonoma fonte esclusiva dellapericolosità, bensì quale indice fattuale della perdurante operatività, idoneo a corroborarecomplessivamente il giudizio di attualità.Né può richiedersi in sede di legittimità, come fa invece il ricorrente, un apprezzamentosull’esito comparativo tra l’esito dei procedimenti penali a carico di coindagati, ai fini di dareapplicazione al disposto di cui all’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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