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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 12993/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Ben motivato appare il diniego delle generiche anche a fronte della logica evidenziazione della irrilevanza di una confessione operata nel quadro dell'Evidenza dei fatti, e della esclusione di elementi positivi oltre che della genericità affei mata, del gravame sul punto, senza che vi sia stata confutazione al riguardo dalla i lifesa.

Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-ti s c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con mot vazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindac3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascu no dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, e iniultis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO; Cass., 5ez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).

Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pela più lieve.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissit l'il!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!.

Così deciso in Roma il 14.3.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Ben motivato appare il diniego delle generiche anche a fronte della logica evidenziazione della irrilevanza di una confessione operata nel quadro dell'Evidenza dei fatti, e della esclusione di elementi positivi oltre che della genericità affei mata, del gravame sul punto, senza che vi sia stata confutazione al riguardo dalla i lifesa. Invero la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-ti s c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con mot vazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la ;tessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindac3ta in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascu no dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, e iniultis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02 MARIGLIANO; Cass., 5ez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativa è la tesi circa la applicazione di pela più lieve. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissit l'il!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!. Così deciso in Roma il 14.3.2025
Sentenza Cassazione n. 12993/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris