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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31671/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il 01 /0 9 /19 59 avverso lasentenza 05 / 11 /202 4 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] civile: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma,che ha chiesto dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e condannare l’imputato al rimborso delle spese di costituzione delgrado di giudizio, coma danota spese allegata; lette le conclusioni della difesa dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando consuccessiva memoria di replica le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2024,in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], perché ritenuto responsabile del delitto di calunnia.

Secondo i giudici di merito, l’imputato, collaboratore di giustizia, nel corso di due interrogatori, in data 10 maggio e 28 giugno 2011, aveva falsamente accusato il Sostituto procuratore presso la [OSCURATO:PERSONA] del delitto di corruzione in atti giudiziari, affermando che questi aveva ricevuto una sostanziosa somma di danaro dal proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] per favorire la concessione della detenzione domiciliare ad un terzo fratello, [OSCURATO:PERSONA], gravemente ammalato e detenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di rinvio propon e ricorso per cassazione l’i mputat o , tramite ildifensore di fiducia sulla base di tre motiv i .

2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, avendo riferito circostanze apprese dal fratello [OSCURATO:PERSONA], come ribadito anche in sede dibattimentale, e ritenute plausibili, per il rapporto amicale fra quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza dei gravi problemi di salute di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’ingiustificato riconoscimento della recidiva, senza tener conto della proficua collaborazione e della revoca della misura di prevenzione, sintomatica della cessazione della pericolosità sociale.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la severità del trattamento sanzionatorio per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento dimostrato.

Con memoria difensiva del 24 luglio 2025, il difensore dell’imputato ha puntualizzato i motivi di ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova, insistendo per l’accoglimento.

Con memoria difensiva del 25 luglio 2025, il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

Con nota di replica alla requisitoria, pervenuta il 31 luglio 2025, la difesa dell’imputato ha contestato le conclusioni del P.G. in relazione al profilo soggettivo del reato, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso è inammissibile perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2.Attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, la corte territoriale in sede di rinvio si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, non esaminate dalla precedente sentenza di appello di assoluzione che, per tale lacuna motivazionale, è stata annulla ta ; il ricorrente, invece, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale del reato, per un verso, reitera tesi già sottoposte al vaglio di merito e, per altro, prospetta un’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità.

La sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del T ribunale, ha richiamato le fonti di prova attestanti la obiettiva falsità delle accuse, con particolare riferimento, oltre che alla loro ritrattazione nel 2013 con i memoriali in atti, anche alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe ad escludere di aver mai riferito le circostanze indicate nel capo d’imputazione al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Circa la consapevolezza della falsità della corruzione, la Corte territoriale ha sviluppato un ampio ragionamento teso a dimostrare l’esistenza del dolo (pag. 20), menzionando le ragioni di risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale come [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione di stampo mafioso;richiamando altresì la progressione narrativa, caratterizza nte le dichiarazioni accusatorie in argomento (“aggiustamenti e inversioni di rott a ”) , al fine di rendere plausibili le esternazioni e di evitare conseguenze per il mendacio, attraverso lo schermo della conoscenza de relato, rivelatasi non veritiera.

La portata logica di tali argomenti non è inficiata dai generici rilievi difensivi, basati suuna diversa lettura di atti processuali, peraltro non allegati al ricorso o in esso trascritti integralmente, tesa a porre in dubbio la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e d a ritenere possibil e l’equivoco i n ordine alle esternazioni di costui sull’interessamento per la scarcerazione del fratello [OSCURATO:PERSONA].

3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all’evidenza manifestamenteinfondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato le ragioni dell’applicazione della recidiva contestata ( la spiccata e specifica pericolosità, desumibile oltre che dai precedenti penali anche dalla condotta delittuosa in argomento, indice di un’accentuata propensione a delinquere, causa di espulsione dal programma di protezione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche(la personalità negativa, così come delineata in precedenza).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorsosegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

L’imputato, inoltre , è condannat o al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il11 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il 01 /0 9 /19 59 avverso lasentenza 05 / 11 /202 4 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] civile: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma,che ha chiesto dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e condannare l’imputato al rimborso delle spese di costituzione delgrado di giudizio, coma danota spese allegata; lette le conclusioni della difesa dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando consuccessiva memoria di replica le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2024,in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], perché ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Secondo i giudici di merito, l’imputato, collaboratore di giustizia, nel corso di due interrogatori, in data 10 maggio e 28 giugno 2011, aveva falsamente accusato il Sostituto procuratore presso la [OSCURATO:PERSONA] del delitto di corruzione in atti giudiziari, affermando che questi aveva ricevuto una sostanziosa somma di danaro dal proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] per favorire la concessione della detenzione domiciliare ad un terzo fratello, [OSCURATO:PERSONA], gravemente ammalato e detenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di rinvio propon e ricorso per cassazione l’i mputat o , tramite ildifensore di fiducia sulla base di tre motiv i . 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, avendo riferito circostanze apprese dal fratello [OSCURATO:PERSONA], come ribadito anche in sede dibattimentale, e ritenute plausibili, per il rapporto amicale fra quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza dei gravi problemi di salute di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’ingiustificato riconoscimento della recidiva, senza tener conto della proficua collaborazione e della revoca della misura di prevenzione, sintomatica della cessazione della pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la severità del trattamento sanzionatorio per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento dimostrato. Con memoria difensiva del 24 luglio 2025, il difensore dell’imputato ha puntualizzato i motivi di ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova, insistendo per l’accoglimento. Con memoria difensiva del 25 luglio 2025, il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Con nota di replica alla requisitoria, pervenuta il 31 luglio 2025, la difesa dell’imputato ha contestato le conclusioni del P.G. in relazione al profilo soggettivo del reato, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è inammissibile perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2.Attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, la corte territoriale in sede di rinvio si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, non esaminate dalla precedente sentenza di appello di assoluzione che, per tale lacuna motivazionale, è stata annulla ta ; il ricorrente, invece, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale del reato, per un verso, reitera tesi già sottoposte al vaglio di merito e, per altro, prospetta un’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del T ribunale, ha richiamato le fonti di prova attestanti la obiettiva falsità delle accuse, con particolare riferimento, oltre che alla loro ritrattazione nel 2013 con i memoriali in atti, anche alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe ad escludere di aver mai riferito le circostanze indicate nel capo d’imputazione al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Circa la consapevolezza della falsità della corruzione, la Corte territoriale ha sviluppato un ampio ragionamento teso a dimostrare l’esistenza del dolo (pag. 20), menzionando le ragioni di risentimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale come [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione di stampo mafioso;richiamando altresì la progressione narrativa, caratterizza nte le dichiarazioni accusatorie in argomento (“aggiustamenti e inversioni di rott a ”) , al fine di rendere plausibili le esternazioni e di evitare conseguenze per il mendacio, attraverso lo schermo della conoscenza de relato, rivelatasi non veritiera. La portata logica di tali argomenti non è inficiata dai generici rilievi difensivi, basati suuna diversa lettura di atti processuali, peraltro non allegati al ricorso o in esso trascritti integralmente, tesa a porre in dubbio la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e d a ritenere possibil e l’equivoco i n ordine alle esternazioni di costui sull’interessamento per la scarcerazione del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all’evidenza manifestamenteinfondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato le ragioni dell’applicazione della recidiva contestata ( la spiccata e specifica pericolosità, desumibile oltre che dai precedenti penali anche dalla condotta delittuosa in argomento, indice di un’accentuata propensione a delinquere, causa di espulsione dal programma di protezione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche(la personalità negativa, così come delineata in precedenza). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorsosegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato, inoltre , è condannat o al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il11 set
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