Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1994

Cassazione n. 03062/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati perché, quanto al primo motivo, non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa la responsabilità dell'imputato per il reato ex artt. 110 e 391-ter cod. pen. (utilizzo di un cellulare nel carcere in cui era detenuto) e tantomeno ne evidenziano manifeste illogicità, mentre , quanto al secondo e al terzo motivo, deve rilevarsi che - a differenza di quel che si assume nel ricorso - la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione delle recidiva reiterata e infraquinquennale, rimarcando che l'ultima condotta delittuosa palesa un'indole particolarmente proclive al reato, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione circa le circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali; ritenuto, pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle ammende.

Così dec; 24/11/2025 Il ConsIy re, estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati perché, quanto al primo motivo, non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata circa la responsabilità dell'imputato per il reato ex artt. 110 e 391-ter cod. pen. (utilizzo di un cellulare nel carcere in cui era detenuto) e tantomeno ne evidenziano manifeste illogicità, mentre , quanto al secondo e al terzo motivo, deve rilevarsi che - a differenza di quel che si assume nel ricorso - la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'applicazione delle recidiva reiterata e infraquinquennale, rimarcando che l'ultima condotta delittuosa palesa un'indole particolarmente proclive al reato, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta e dei precedenti penali; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente illustrato il criterio di valutazione circa le circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali; ritenuto, pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle ammende. Così dec; 24/11/2025 Il ConsIy re, estensore
Sentenza Cassazione n. 03062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris