CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 43267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1959 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia il 15/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Venezia, pur annullando in relazione al capo 5) (353 bis cod. pen.), ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto gravemente indiziato: - di concorso, insieme a [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala, a [OSCURATO:PERSONA], consigliere del Comune in questione, a [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, nel tentativo di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità nei riguardi dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], comproprietario di un dato terreno edificabile in relazione al quale questi aveva presentato una istanza di parere preventivo, la cui valutazione era propedeutica per un la stipula di un determinato contratto con tale [OSCURATO:PERSONA]; gli indagati avrebbero indotto Squarcina a dare o promettere loro denaro in cambio del parere facendo intendere che, altrimenti, il Comune non avrebbe mutato la destinazione del terreno (capo 2); - di quattro episodi di concorso nel reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], Saverio e Filippo (capo 3), di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) [OSCURATO:PERSONA] (capo 7), [OSCURATO:PERSONA] (capo 2) [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è gravemente indiziato anche del reato di corruzione propria (capo 4). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo necessità di reperire sul territorio del Comune indicato un'area su cui realizzare un centro servizi per anziani, si rivolgevano a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in accordo con il sindaco [OSCURATO:PERSONA], il consigliere [OSCURATO:PERSONA], e il dirigente dell'ufficio tecnico Pajaro, avrebbe posto in essere una serie di atti contrari ai doveri di ufficio consistiti: a) nell'individuare e indurre i Fedriga a vendere il terreno a [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo superiore di almeno cinque volte al valore agricolo; b) nel aver inserito la realizzazione di una R.s.a. in [OSCURATO:PERSONA] di Sala all'interno del c.d. Piano di zona socio sanitario; c) nel aver approvato la delibera di giunta n. 172 del 17.12.2020, relativa alla pubblicazione sull'albo pretorio comunale degli avvisi pubblici con cui l'amministrazione comunale invitava i soggetti privati e le imprese ad avanzare istanze volte ad ottenere il cambio di destinazione urbanistica dei terreni; d) nell'attivarsi con il presidente del Comitato dei sindaci del distretto per inserire nella pianificazione del piano di zona socio sanitario, la possibilità di realizzare nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala un centro di servizi per anziani (circostanza poi verificatsi); d) nell'aver redatto un bando su misura allo scopo di assicurare l'aggiudicazione alla società Relaxxi s.r.I., riferibile a [OSCURATO:PERSONA], della RSA da edificare In cambio sarebbe stato promesso; a) al sindaco [OSCURATO:PERSONA] un illecito compenso per il suo "interessamento" quantificato nel 10 o 15% dei costi di progettazione della futura casa di riposo, stimabili in 370.000 euro che la Relaxxi si impegnava a versare; b) di stipulare una convenzione di progettazione del costruendo scentro servizi per anziani con lo studio associato dell'architetto [OSCURATO:PERSONA], così consentendo un indebito ritorno economico al consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] che con quello studio professionale collaborava. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di norme processuali. Il tema attiene alla violazione delle norme che attengono alla durata delle indagini preliminari, e, in particolare, alla mancanza dei decreti di proroga del termine, alla mancata tempestiva notifica all'indagato delle richieste di proroga, alla conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, individuato dallo stesso Pubblico Ministero nel 29.6.2020. Il Pubblico Ministero, si argomenta, aveva indicato nella data indicata il termine di durata delle indagini preliminari e conseguentemente formulato una prima istanza di proroga il 24.6.2020 rispetto alla quale, tuttavia, non vi sarebbe traccia di un successivo provvedimento autorizzativo. Si aggiunge che: a) alla scadenza dei successivi due semestri non vi sarebbe stata nessuna richiesta di proroga del termine; b) solo il 29.10.2021. il Pubblico Ministero, rilevato che, a suo dire, il termine di durata delle indagini sarebbe scaduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si sarebbe determinato a chiedere nuovamente la proroga al Giudice delle indagini preliminari; c) solo rispetto a detta richiesta vi sarebbe un provvedimento autorizzatorio del Giudice del 23.11.2021 in cui veniva richiamata esclusivamente la richiesta del 30.10.2021 e non anche quella originaria del 24.6.2020; d) che detta prima richiesta di proroga sarebbe stata comunicata al ricorrente solo il 23.1.2023 in sede di notifica della ordinanza cautelare. In tal contesto l'indagato avrebbe eccepito specificamente in sede di riesame non solo la mancata comunicazione della prima richiesta di proroga del termine di durata delle indagini, ma anche l'assenza del provvedimento del Giudice rispetto ad essa, con conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al 29.6.2020, Il Tribunale, sovrapponendo le due questioni, si sarebbe limitato ad affermare, da una parte, che la mancata notifica della richiesta di proroga del termine di durata della indagini non determinerebbe la inutilizzabilità degli atti di indagine - conseguente solo per gli atti compiuti dopo la presentazione della richiesta e nel caso in cui sopraggiunga un provvedimento negativo del Giudice - e, dall'altra, che l'ordinanza autorizzativa ben potrebbe essere emessa anche dopo la scadenza del termine di durata, rilevando a tal fine solo che la richiesta sia anteriore alla scadenza di detto termine; sulla base di tale assunto, secondo il Tribunale, sarebbe infondata l'affermazione difensiva secondo cui il provvedimento di proroga del 23.11.2021 non potrebbe sanare le proroghe richieste e non ancora intervenute. Assume invece il difensore che, nel caso di specie, era stata eccepita espressamente la mancanza di provvedimento autorizzatorio rispetto alla prima richiesta di proroga, e che non vi fossero state altre richieste di proroga del termine ad eccezione dell'ultima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, tuttavia, non avrebbe potuto avere carattere sanante retroattivo, essendo venuta meno la necessaria concatenazione procedimentale tra scadenza dei termini, richiesta tempestiva di proroga e relativo provvedimento autorizzativo Dunque inutilizzabilità degli atti e carenza di gravi indizi 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale quanto al giudizio di gravità indiziaria. Si assume che: a) con decreto del 23.12.2019 il Giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 319 quater cod. pen., il Pubblico ministero a disporre intercettazioni con captatore informatico sul dispositivo portatile con un dato numero Imei in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonchè intercettazione telefonica su una determinata utenza sempre in uso a [OSCURATO:PERSONA] per la durata di 40 giorni e dunque con termine il 2.2.2020 (Rit 1048- 1049 del 2019); b) con decreto del 10.3.2020 (Rit 193 del 2020) il Giudice aveva autorizzato il Pubblico Ministero a disporre operazioni di intercettazione audio e video tra presenti all'interno dello studio tecnico. In tale contesto si deduce che sarebbe irrituale il primo termine di durata di quaranta giorni della captazioni, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice - che avrebbe fatto espresso riferimento all'art. 13 dl. 152 del 1991- nella specie, il termine sarebbe stato, ai sensi dell'art. 267, comma :3, cod. proc. peri., di quindici giorni e, dunque, le captazioni potevano essere eseguite solo fino al 7.1.2020. I due decreti indicati sarebbero stati prorogati rispettivamente solo il 15.4.2021, a fronte di una richiesta di proroga del 24.3.2021. (Rit. 1049/2019 e RIT 193/2020), e il 22 aprile 2021, a fronte di una richiesta di proroga del 22.4.2021 (RIT 1048/2019) Dunque vi sarebbe un "buco" per i Rit 1048-1049 dalla prima scadenza quindicinale del 7.1.2020 alle successive proroghe del 15.4.2011 e del 22.4.2021 e per il RIT 193/2020 dal 15.3. 2020 al 15.4.2021. Ne deriverebbe la inutilizzabilità delle conversazioni captate in detto periodo. In detto contesto si indicano per le singole vicende oggetto dei vari capi di imputazione le conversazioni inutilizzabili e si assume che, depurate da tali elementi, il quadro indiziario sarebbe inconsistente 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Quanto al delitto di tentata induzione indebita ai danni di Squarcina di al capo 2), la tesi accusatoria è che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero tentato di indurre Squarcina a promettere loro una tangente di 100.000 euro avendo i primi rivelato al privato che, per la compravendita del suo terreno, egli, se avesse accettato l'offerta di persone interessate ad offrigli 1,2 milioni di euro (clienti dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe potuto ottenere 1,1 milioni di euro, cioè lo stesso prezzo che Squarcina aveva negoziato con altri potenziali acquirenti, diversi da quelli "favoriti", mente gli altri 100.000 euro sarebbero dovuti "ritornare in nero" ai pubblici ufficiali. La prova della compartecipazione criminosa sarebbe stata fatta derivare da una conversazione del 20.11.2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiesto a Squarcina una tangente pari al 3% dell'importo della compravendita per la sua attività di mediazione- parlando con lo stesso Squarcina - che chiedeva a chi dovesse dare quella somma- rispose che avrebbe dovuto essere data a Pajaro. Assume invece l'indagato che .quella somma non poteva essere la tangente di 100.000 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il 3% di 1,2, milioni di euro ammonta a 36.000 euro e non a 100.000 euro. Dunque, una duplice richiesta, di cui quella dei 100.000 euro sarebbe stata ignota a [OSCURATO:PERSONA], come peraltro emergerebbe dalla conversazione del 21.10.2019 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Squarcina (si fa riferimento al testo integrale della conversazione riportata a pag. 25 dell'ordinanza genetica). La estraneità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata anche da altre conversazioni, tutte indicate nel ricorso. Anche quanto al capo 3), il tema è quello della responsabilità concorsuale e della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della richiesta della tangente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di 10 euro al metro quadro di terreno, pari a 100.000 euro. Considerazioni simili sono compiute anche per il fatto corruttivo di cui al capo 4) e si deduce la inutilizzabilità della conversazione ambientale n. 8:325 del 03.9.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Rit 193 del 2020 autorizzazione del 10.3.2020): la questione è quella di cui si detto in precedenza. Non diversamente, anche in relazione ai fatti induttivi di cui ai capi 6) e 7), l'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della compartecipazione criminosa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto: a) della risalenza nel tempo delle condotte contestate, circoscritte tra ottobre 2019 e il 16 aprile del 2020, rispetto al momento della adozione della misura; b) l'impatto mediatico della vicenda, che avrebbe "bruciato" ogni possibilità per l'indagato di mantenere rapporti sia con il vecchio che con il nuovo "potere amministrativo" e con il mondo imprenditoriale; c) la circostanza per cui, nonostante l'indagato sia stato sottoposto ad intercettazioni fino al giugno 2022, nulla sia successivamente emerso. Sul punto la motivazione sarebbe viziata avendo il Tribunale valorizzato il ruolo centrale del ricorrente all'interno della "squadra" che tuttavia, si assume, si sarebbe dissolta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria (capo 4). Si fa riferimento alla parte di motivazione in cui si pone in connessione il fatto corruttivo per cui si procede con la vicenda di induzione a dare o premettere denaro o altra utilità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], Saverio e Filippo di cui al capo 3). La tesi accusatoria è che i pubblici ufficiali avrebbero indotto i Fedriga a vendere il terreno a [OSCURATO:PERSONA] in ragione del patto corruttivo con questi sottostante Si assume che in realtà detta connessione e complementarietà tra i due fatti non sussisterebbe perché, se così fosse stato, il fatto corruttivo avrebbe dovuto essere precedente a quello di induzione atteso che questo avrebbe dovuto costituire un segmento esecutivo di un fatto criminale più ampio, laddove, invece, la fattispecie di cui al capo 3) sarebbe stata consumata il 10.6.2020 e quella di cui al capo 4) in epoca successiva, il 15.9.2020. Dunque il riesame avrebbe erroneamente avallato una sequenza fattuale illogica. Né il Tribunale avrebbe risposto alla deduzione difensiva secondo cui, a dire dello stesso Fedriga, la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di vendere il terreno ad un prezzo superiore a quello agricolo, appariva un buon affare e si poneva in linea con quanto in precedenza era accaduto, già nel 2012, con un diverso sindaco, in cui pure il terreno, insieme a quello di altri, era stato inserito quale area edificabile in un certo programma. Dunque sarebbe errato l'assunto secondo cui la costruzione della RSA fosse stata perseguita dal sindaco previa collusione con i privati corruttori. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria; il tema attiene al compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio e il motivo si sviluppa in una serie di articolate sotto argomentazioni. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del pericolo di recidiva. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Il tema attiene alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate con il captatore informatico per lo più autorizzate in epoca precedente al 31.8.2020 (RIT 10498- 1049/2019; Rit 193 del 2020) per il reato di cui agli artt. 56- 319 cod. pen. Si assume che nel cado di specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente dell'art. 270 cod. proc. pen. rispetto a quella introdotta con la legge n. 7 del 2020. Le intercettazioni sarebbero state utilizzate contro [OSCURATO:PERSONA] - allora neppure indagato- per i diversi reati di cui ai capi 4-5, ma autorizzate in relazione a soggetti diversi già indagati per reati diversi; [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati a ottobre del 2020 per il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. e solo nel 2021 per quello di corruzione.Il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le conversazioni in quanto i reati per cui furono autorizzate le captazioni sarebbero connessi con quello per cui si procede ma non avrebbe tuttavia spiegato in cosa consisterebbe detta connessione. Né sarebbero state rinvenute le richieste di intercettazioni. Sotto altro profilo si deduce la tardività della iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie di reato e dunque la inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini. .Si invoca l'applicazione del nuovo art. 335 quater cod. proc. pen ai quale dovrebbe riconoscersi natura di norma non solamente processuale, attesi i diritti fondamentali ad essa sottesi e si dubita della legittimità della disciplina transitoria introdotta 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene alla prova del patto corruttivo e si riporta un passo dei motivi di riesame con i quali si contestava il quadro accusatorio, fondato su conversazioni intercettate alcune delle quali in realtà intercorse tra soggetti diversi. In tale contesto si analizzano le conversazioni in questione 4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari 5. E' pervenuta una memoria nell'interesse di Cannporese con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso e, in particolare, quelli relativi alla prova della compartecipazione. 6. E' pervenuta altresì una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui, oltre a ribadire le argomentazioni esposte, si evidenzia come, nel caso di specie, i decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni fossero stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari ma poi non trasmessi al riesame, con conseguente violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. 7. È inoltre pervenuta una memoria nell'interesse di Cannporese, con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha valenza pregiudiziale e assorbente.Il Tribunale, dopo aver ricostruito la deduzione difensiva in modo del tutto conforme al contenuto del motivo in esame, ha ritenuto infondate le numerose questioni dedotte sostenendo che: a) la omessa o la tardiva notifica della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini non comporta la inutilizzabilità degli atti successivi, che, invece, conseguirebbe solo al rigetto della richiesta; b) il provvedimento di autorizzazione di proroga delle indagini ha un effetto sanante retroattivo, essendo necessario solo che il Pubblico Ministero abbia presentato tempestivamente la richiesta, cosa che nel caso di specie sarebbe avvenuta; c) il provvedimento di proroga del ,termine di indagine del 23.11.2021 sanerebbe quindi tutte le "proroghe richiese e non ancora intervenute. 2. Si tratta di un ragionamento viziato. Nel caso di specie non è stata contestata la semplice tardività del provvedimento di proroga del termine di durata delle indagini quanto, piuttosto: a) l'assenza di richieste di proroga dal 24.6.2020 fino al 29.10.2021; b) l'assenza di un provvedimento autorizzativo di proroga dal 29.6.2020 al 23.11.2021, in cui, peraltro, si sarebbe fatto riferimento solo alla richiesta di proroga del 30.10.2021 e non anche a quelle precedenti. Nulla è stato chiarito dal Tribunale sulla assenza delle richieste di proroga successive alla prima e sui conseguenti provvedimenti autorizzatori. Dunque, diversamente da quanto affermato con la ordinanza impugnata, al provvedimento di proroga del 23.11.2021 non può attribuirsi una indistinta, generale, onnicomprensiva valenza sanante, perché si tratta di un decreto del tutto scisso dalle precedenti cadenze procedimentali, e, in particolare, dalla sequenza ordinata di richieste tempestive di proroga e dallo sviluppo della fase investigativa. Sotto altro profilo, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non è conferente al caso di specie perché si riferisce ai casi in un cui, a fonte di una richiesta tempestiva di proroga del termine di durata delle indagini, il provvedimento venga emesso dopo la scadenza del termine: nel caso di specie, invece, ciò che non è stato provato è che siano state presentate tempestive richieste di proroga. A voler ragionare diversamente, si dovrebbe ipotizzare che l'intero sistema delle proroghe del termine di durata delle indagini potrebbe essere vanificato solo perché il Pubblico Ministero richieda a distanza di tempo la proroga di termini già in precedenza scaduti. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Il Tribunale, in sede di rinvio, verificherà: a) la successione di iscrizione delle notizie di reato; b) la decorrenza del termine di durata delle indagini in relazione alle singole notizie di reato; c) se e in che termini il Pubblico Ministero abbia chiesto la proroga del termine di durata delle indagini; d) se e in che termini il Giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato la proroga del termine di durata delle indagini; f) se e in che limiti siano utilizzabili gli atti di indagine nei riguardi dei singoli reati e dei singoli indagati. All'esito il Tribunale, sulla base degli atti utilizzabili, formulerà, anche alla luce delle altre questioni dedotte, un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria in ordine a tutti i reati per cui si procede e sulle esi