Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:145
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CO0132
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
12 marzo 2009 (
*1
)
Nel procedimento C-132/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal rechtbank van koophandel te Brussel (Belgio), con decisione 26 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa
[OSCURATO:PERSONA] plc e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA],
IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA],
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con decisione 26 febbraio 2007, pervenuta alla Corte il 5 marzo seguente, il rechtbank van koophandel te Brussel, in applicazione dell’art. 234 CE, ha proposto questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli artt. 4, n. 2, 6 e 9, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (
GU L 196, pag. 7
) e dell’art. 9, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione , n. 1891, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/03 del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (
GU L 328, pag. 16
).
2
Il 16 maggio 2007, le ricorrenti nella causa principale hanno tuttavia interposto appello avverso tale decisione presso lo hof van beroep te Brussel (Belgio). Di conseguenza, il procedimento è proseguito, sul piano nazionale, dinanzi a quest’ultimo giudice.
3
Con lettere del 6 marzo e del , pervenute alla Corte il 10 marzo e il 25 marzo, le parti nella causa principale hanno informato la Corte di aver proceduto alla composizione amichevole della controversia e che, pertanto, le questioni poste a titolo pregiudiziale erano divenute prive di oggetto.
4
In seguito, lo hof van beroep ha comunicato alla Corte la sentenza che esso aveva pronunciato il 9 giugno 2008 nel procedimento principale che constatava la composizione amichevole della controversia e che ordinava la cancellazione dal ruolo di questa.
5
Ciò premesso, la Corte, con lettera 20 novembre 2008, ha informato il rechtbank van koophandel della circostanza che, fatte salve eventuali obiezioni da parte sua entro il , essa intendeva procedere alla cancellazione dal ruolo della causa dinanzi ad essa pendente.
6
Il rechtbank van koophandel non ha reagito a tale lettera.
7
Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo della Corte.
8
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi il presidente della Seconda Sezione della Corte così provvede:
La causa C-132/07 è cancellata dal ruolo della Corte.
Lussemburgo, 12 marzo 2009
Il cancelliere
R. [OSCURATO:PERSONA] presidente della Seconda Sezione
C.W.A. Timmermans
(
*1
) Lingua processuale: l’olandese.