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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1215/2023

ECLI:EU:C:2023:979
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0319_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2023 – [Avdzhilov] ( i ) (causa C‑319/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza sia internazionale che territoriale in materia contrattuale – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Domanda di compensazione pecuniaria da parte dei passeggeri aerei per la cancellazione di un volo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Organo giurisdizionale investito di un’azione fondata sul regolamento n. 261/2004 – Portata – Attribuzione sia della competenza internazionale che della competenza territoriale – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori – Inapplicabilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004 e n. 1215/2012, considerando 16 e art. 7, punto 1, b), secondo trattino] (v. punti 25‑30 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: quando tale disposizione è applicabile, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di un’azione volta ad ottenere una compensazione pecuniaria sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve valutare la propria competenza sia internazionale che territoriale alla luce di tale disposizione, nonostante l’eventuale esistenza, nella normativa nazionale, di altri fori competenti a favore dei consumatori. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0319_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2023 – [Avdzhilov] ( i ) (causa C‑319/23) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza sia internazionale che territoriale in materia contrattuale – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Domanda di compensazione pecuniaria da parte dei passeggeri aerei per la cancellazione di un volo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Organo giurisdizionale investito di un’azione fondata sul regolamento n. 261/2004 – Portata – Attribuzione sia della competenza internazionale che della competenza territoriale – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori – Inapplicabilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004 e n. 1215/2012, considerando 16 e art. 7, punto 1, b), secondo trattino] (v. punti 25‑30 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: quando tale disposizione è applicabile, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di un’azione volta ad ottenere una compensazione pecuniaria sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve valutare la propria competenza sia internazionale che territoriale alla luce di tale disposizione, nonostante l’eventuale esistenza, nella normativa nazionale, di altri fori competenti a favore dei consumatori. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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