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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11629/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 26 agosto2024 ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare;ritenuta l’eccezione di competenza manifestamente infondata, poiché – come chiaritonel provvedimento impugnato – è fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità inprincipio secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza perterritorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimentoalla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione,rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù disuccessivi provvedimenti e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazionedella richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (ex multis, di recente Sez. 1, n. 22257 del17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01);rilevato – quanto alle censure nel merito – che, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza, la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimentoassunto, ha formulato una valutazione sintetica, ma adeguata ed ha valorizzato l’assenza diun progetto di prova e l’omessa presentazione all’Uepe in occasione dei due colloqui, cos’reputando insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova,apparendo tale misura ancora prematura, sicché la decisione del Giudice specializzatos’inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimentosociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029);ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11629/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3249/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36780/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 26 agosto2024 ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare;ritenuta l’eccezione di competenza manifestamente infondata, poiché – come chiaritonel provvedimento impugnato – è fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità inprincipio secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza perterritorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimentoalla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione,rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù disuccessivi provvedimenti e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazionedella richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (ex multis, di recente Sez. 1, n. 22257 del17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01);rilevato – quanto alle censure nel merito – che, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza, la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimentoassunto, ha formulato una valutazione sintetica, ma adeguata ed ha valorizzato l’assenza diun progetto di prova e l’omessa presentazione all’Uepe in occasione dei due colloqui, cos’reputando insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova,apparendo tale misura ancora prematura, sicché la decisione del Giudice specializzatos’inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimentosociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029);ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 26 agosto2024 ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare;ritenuta l’eccezione di competenza manifestamente infondata, poiché – come chiaritonel provvedimento impugnato – è fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità inprincipio secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza perterritorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimentoalla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione,rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù disuccessivi provvedimenti e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazionedella richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (ex multis, di recente Sez. 1, n. 22257 del17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01);rilevato – quanto alle censure nel merito – che, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza, la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimentoassunto, ha formulato una valutazione sintetica, ma adeguata ed ha valorizzato l’assenza diun progetto di prova e l’omessa presentazione all’Uepe in occasione dei due colloqui, cos’reputando insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova,apparendo tale misura ancora prematura, sicché la decisione del Giudice specializzatos’inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimentosociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029);ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11629/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3249/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36780/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la sua istanza diaffidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimentodi esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 26 agosto2024 ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare;ritenuta l’eccezione di competenza manifestamente infondata, poiché – come chiaritonel provvedimento impugnato – è fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità inprincipio secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza perterritorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimentoalla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione,rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù disuccessivi provvedimenti e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazionedella richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (ex multis, di recente Sez. 1, n. 22257 del17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01);rilevato – quanto alle censure nel merito – che, come ripetutamente affermato dallagiurisprudenza, la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimentoassunto, ha formulato una valutazione sintetica, ma adeguata ed ha valorizzato l’assenza diun progetto di prova e l’omessa presentazione all’Uepe in occasione dei due colloqui, cos’reputando insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova,apparendo tale misura ancora prematura, sicché la decisione del Giudice specializzatos’inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimentosociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza dilegittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamentopenitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029);ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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