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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25550/2026

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efano Aquilino e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 960/2023 depositata il14 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza n.960/2023 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello diConfagricoltura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza n.8633/2019 delNumero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026Tribunale di Foggia con la quale era stata accolta la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] del risarcimento del danno subito per effetto dellatrasmissione da parte della suddetta società, per conto di [OSCURATO:PERSONA],deceduto, di una domanda diretta all’erogazione di contributi comunitaripriva tuttavia della dovuta sottoscrizione del richiedente.Ad avviso dell’appellante, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto laresponsabilità della società dato che la sottoscrizione della domanda nondoveva ritenersi requisito necessario per l’inoltro della domanda deibenefici richiesti e altresì che l’attore avrebbe invece dovuto proporreopposizione avverso il provvedimento, emesso dalla competente autorità,di revoca dei contributi comunitari inizialmente concessi. [OSCURATO:PERSONA] invece chiesto il rigetto dell’appello per l’inadempimentocontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale,ritenuto che la domanda di erogazione dei contributi comunitari trasmessadalla società fosse priva dei requisiti di riferibilità all’assunto richiedente,rigettava appunto il gravame.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, articolato in tremotivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Dirimente, alla luce del sistema della ragione più liquida, è il terzomotivo del ricorso.1.1 Il motivo censura, infatti, la decisione della corte territoriale per«irriducibile illogicità ed insufficiente motivazione della sentenzaimpugnata ex art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4»c.p.c., sostenendo che il giudice ha ritenuto sussistente il dannoeconomico come ‘pacificamente conseguito’ dall'appellato senza tuttaviaoffrire una logica motivazione di questo.Numero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026In particolare, allorché si è affermato che la mancata concreta percezionedell’aiuto comunitario rappresenta il danno conseguito dall’erede, non sisarebbe tenuto in debito conto l’inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi allo stesso facenti capo di comunicare alla mandatarial’avvenuto decesso del mandante originario.1.2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.La ricorrente intende, invero, sottoporre all’attenzione di questo giudice dilegittimità l’esame delle reciproche condotte delle parti nello svolgimentodel rapporto, come se fosse ammissibile condurlo a vagliare il merito, perricostruire l’origine del danno che l’attore aveva chiesto di risarcire equindi, a ben guardare, proprio la vicenda che è stata veicolata in causa.In sede di sindacato di legittimità deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme.Sotto il profilo della completezza motivazionale, poi, il rilievo meritarigetto, poiché le argomentazioni del giudice del gravame soddisfano ictuoculi il ben noto requisito del ‘minimo costituzionale’ come indicato, inparticolare, da S.U. n. 8053/2014 e S.U. n. 22232/2016.

Infatti,l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante edassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, la motivazioneapparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, lamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nella specie conevidenza non ricorrenti.Numero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il mancato accoglimento di questo motivo assorbe logicamente l’esamedegli altri due, e il ricorso deve quindi essere rigettato, le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500 per compensi,oltre euro 200 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, d.p.r. n.115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,se dovuto.Così deciso in Roma il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
efano Aquilino e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 960/2023 depositata il14 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza n.960/2023 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello diConfagricoltura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la ordinanza n.8633/2019 delNumero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026Tribunale di Foggia con la quale era stata accolta la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] del risarcimento del danno subito per effetto dellatrasmissione da parte della suddetta società, per conto di [OSCURATO:PERSONA],deceduto, di una domanda diretta all’erogazione di contributi comunitaripriva tuttavia della dovuta sottoscrizione del richiedente.Ad avviso dell’appellante, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto laresponsabilità della società dato che la sottoscrizione della domanda nondoveva ritenersi requisito necessario per l’inoltro della domanda deibenefici richiesti e altresì che l’attore avrebbe invece dovuto proporreopposizione avverso il provvedimento, emesso dalla competente autorità,di revoca dei contributi comunitari inizialmente concessi. [OSCURATO:PERSONA] invece chiesto il rigetto dell’appello per l’inadempimentocontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale,ritenuto che la domanda di erogazione dei contributi comunitari trasmessadalla società fosse priva dei requisiti di riferibilità all’assunto richiedente,rigettava appunto il gravame.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, articolato in tremotivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dirimente, alla luce del sistema della ragione più liquida, è il terzomotivo del ricorso.1.1 Il motivo censura, infatti, la decisione della corte territoriale per«irriducibile illogicità ed insufficiente motivazione della sentenzaimpugnata ex art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4»c.p.c., sostenendo che il giudice ha ritenuto sussistente il dannoeconomico come ‘pacificamente conseguito’ dall'appellato senza tuttaviaoffrire una logica motivazione di questo.Numero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026In particolare, allorché si è affermato che la mancata concreta percezionedell’aiuto comunitario rappresenta il danno conseguito dall’erede, non sisarebbe tenuto in debito conto l’inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi allo stesso facenti capo di comunicare alla mandatarial’avvenuto decesso del mandante originario.1.2 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.La ricorrente intende, invero, sottoporre all’attenzione di questo giudice dilegittimità l’esame delle reciproche condotte delle parti nello svolgimentodel rapporto, come se fosse ammissibile condurlo a vagliare il merito, perricostruire l’origine del danno che l’attore aveva chiesto di risarcire equindi, a ben guardare, proprio la vicenda che è stata veicolata in causa.In sede di sindacato di legittimità deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme.Sotto il profilo della completezza motivazionale, poi, il rilievo meritarigetto, poiché le argomentazioni del giudice del gravame soddisfano ictuoculi il ben noto requisito del ‘minimo costituzionale’ come indicato, inparticolare, da S.U. n. 8053/2014 e S.U. n. 22232/2016. Infatti,l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quellache si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante edassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, la motivazioneapparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, lamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nella specie conevidenza non ricorrenti.Numero registro generale 1888/2024Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 25550/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il mancato accoglimento di questo motivo assorbe logicamente l’esamedegli altri due, e il ricorso deve quindi essere rigettato, le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500 per compensi,oltre euro 200 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1- quater, d.p.r. n.115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,se dovuto.Così deciso in Roma il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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