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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09630/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] instava, presentando conclusioni scritte, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze decidendo, con le forme del rito abbreviato, in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990.

La Cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello (a) per [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati descritti nel capo 6) della rubrica accusatoria, (b) per [OSCURATO:PERSONA], in relazione al solo reato associativo di cui al capo 3) .

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di El 3abiri Mustapha che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 74 d.P.R. 309/90) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato associativo, che sarebbe fondata sulla valutazione sommaria di una provvista probatoria insufficiente, che non dimostrerebbe il "contributo permanente" al sodalizio;

2.2. violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena che veniva determina senza indicare quale fosse il reato più grave e senza giustificare né la scelta della pena-base, né la definizione degli aumenti per la continuazione.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato descritto al capo 6) previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che sarebbe stata decisa sulla base di una provista probatoria insufficiente, caratterizzata dalla assenza di servizi di osservazione e controllo sul territorio e dalla genericità delle conversazioni intercettate;

3.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata attribuzione alle condotte contestate della qualifica di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: non osterebbe a tale riqualificazione, né la reiterazione nel tempo delle condotte, né il collegamento delle stesse con un gruppo organizzato;

3.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbero stati considerati gli argomenti allegati con l'appello a sostegno della concessione del beneficio sanzionatorio;

3.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato definito senza tenere conto delle contestazioni allegate con l'atto di appello;

3.5. violazione di legge (art. 235 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione, che sarebbe stata decisa senza considerare le doglianze proposte con l'appello. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'associazione contestata non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva e logica circa la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata.

La Corte di merito ha rilevato, infatti, che il ricorrente, nonostante la sua assenza per certi periodi dall'Italia, aveva svolto compiti rilevanti in seno all'associazione, operando in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] e gestendo, unitamente allo stesso, significativi quantitativi di sostanza stupefacente e di denaro, nonché seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA].

Ed ha ritenuto che l'intensa attività svolta dal ricorrente - seppur per un periodo inferiore a quello contestato - non poteva definirsi "occasionale" atteso che la sua vicinanza ad uno dei capi, unitamente alla sua conoscenza del modo di operare dell'associazione, lo indicavano come sicuro partecipe: egli risultava custode di significativi quantitativi di cocaina e di denaro, fornitore e trasportatore dello stupefacente e venditore a terzi spacciatori, sicché doveva ritenersi che lo stesso avesse fornito un costante e consapevole contributo alla vita associativa (pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo motivo di ricorso - che contesta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato.

Quanto alla contestazione circa la mancata esplicita indicazione del reato in relazione al quale è stata quantificata la pena-base, il collegio rileva che il giudizio rescissorio ha riguardato solo la sussistenza del reato associativo, che è stata confermata dalla Corte di appello, in accordo con quanto ritenuto dal Gup; e che, pertanto, la struttura della sanzione è rimasta invariata, essendo state confermate tutte le condanne, sicché deve ritenersi che il calcolo effettuato dalla Corte di appello - che ha condotto ad un ridimensionamento della pena - sia riferito alla struttura della sanzione già indicata dalla sentenza di primo grado.

Quanto alle censure in ordine alla quantificazione della pena, il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la quantificazione della sanzione è stata persuasivamente giustificata dalla Corte di appello con il riferimento alla notevole quantità dello stupefacente movimentato ed alla negativa personalità del ricorrente, con una motivazione sintetica, ma idonea a spiegare le ragioni sottese alla definizione del trattamento sanzionatorio (pag. 41 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo, che contesta la conferma della responsabilità per il reato descritto al capo 6), non supera la soglia di ammissibilità, in quanto generico.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione, in caso di genericità dei relativi motivi.

Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528).

Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto 1:) di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Nel caso in esame, a fronte del persuasivo percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'appello per giungere, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate, alla identificazione del ricorrente in colui che era soprannominato "pesce", ed all'attribuzione allo stesso della condotta delittuosa contestata al capo 6), il ricorrente si è limitato - in modo del tutto generico - a rilevare la generale insufficienza della provvista probatoria e la scarsa capacità dimostrativa delle conversazioni poste a sostegno della conferma della condanna.

La doglianza si ritiene, pertanto, generica.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma della responsabilità per i reati di spaccio di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione degli stessi nella fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza della Corte di legittimità, e non individua fratture logiche e manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della condanna.

Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione logica e persuasiva, la Corte d'appello riteneva che la ipotesi "attenuata" prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non potesse essere riconosciuta, tenuto conto dei quantitativi affatto modesti di stupefacente movimentato, dell'elevato numero delle acquisizioni di sostanza e del ruolo significativo svolto dal ricorrente anche in concorso con altre persone dedite al commercio illecito delle droghe (pag. 40 della sentenza impugnata).

2.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la decisione della Corte d'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato.

Sul punto il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con le linee ermeneutiche appena ricordate, la Corte di appello rilevava che non potevano riconoscersi al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, non emergendo dagli atti elementi positivamente valutabili; segnatamente si rilevava che [OSCURATO:PERSONA] aveva consumato numerose cessioni, concorrendo con persone inserite nelle organizzazioni che gestiscono il commercio dello stupefacente ed aveva avuto rapporti con fornitori con una «spiccata indole criminale».

A ciò si aggiungeva che lo stesso non aveva tenuto un comportamento collaborativo, né aveva mostrato alcun segnale di effettiva resipiscenza (pagg. 40 e 41 della sentenza impugnata) Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2.4. Gli ultimi due motivi di ricorso che contestano (a) la definizione del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla sua complessiva definizione, (b) la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto l'atto d'appello, su tali punti, si profila generico e, dunque, inidoneo a generare oneri motivazionali in capo al giudice dell'impugnazione.

Sul tema il collegio riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Nel caso in esame, con l'atto appello il ricorrente si era limitato ad invocare il ridimensionamento della sanzione e la revoca dell'espulsione, senza indicare le ragioni concrete a sostegno della richiesta, ma limitandosi a richiamare alcuni principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] instava, presentando conclusioni scritte, per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze decidendo, con le forme del rito abbreviato, in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990. La Cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello (a) per [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati descritti nel capo 6) della rubrica accusatoria, (b) per [OSCURATO:PERSONA], in relazione al solo reato associativo di cui al capo 3) . 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di El 3abiri Mustapha che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 74 d.P.R. 309/90) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato associativo, che sarebbe fondata sulla valutazione sommaria di una provvista probatoria insufficiente, che non dimostrerebbe il "contributo permanente" al sodalizio; 2.2. violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena che veniva determina senza indicare quale fosse il reato più grave e senza giustificare né la scelta della pena-base, né la definizione degli aumenti per la continuazione. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato descritto al capo 6) previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che sarebbe stata decisa sulla base di una provista probatoria insufficiente, caratterizzata dalla assenza di servizi di osservazione e controllo sul territorio e dalla genericità delle conversazioni intercettate; 3.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata attribuzione alle condotte contestate della qualifica di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: non osterebbe a tale riqualificazione, né la reiterazione nel tempo delle condotte, né il collegamento delle stesse con un gruppo organizzato; 3.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: non sarebbero stati considerati gli argomenti allegati con l'appello a sostegno della concessione del beneficio sanzionatorio; 3.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato definito senza tenere conto delle contestazioni allegate con l'atto di appello; 3.5. violazione di legge (art. 235 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della misura di sicurezza dell'espulsione, che sarebbe stata decisa senza considerare le doglianze proposte con l'appello. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'associazione contestata non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerto una motivazione persuasiva e logica circa la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. La Corte di merito ha rilevato, infatti, che il ricorrente, nonostante la sua assenza per certi periodi dall'Italia, aveva svolto compiti rilevanti in seno all'associazione, operando in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] e gestendo, unitamente allo stesso, significativi quantitativi di sostanza stupefacente e di denaro, nonché seguendo le direttive di [OSCURATO:PERSONA]. Ed ha ritenuto che l'intensa attività svolta dal ricorrente - seppur per un periodo inferiore a quello contestato - non poteva definirsi "occasionale" atteso che la sua vicinanza ad uno dei capi, unitamente alla sua conoscenza del modo di operare dell'associazione, lo indicavano come sicuro partecipe: egli risultava custode di significativi quantitativi di cocaina e di denaro, fornitore e trasportatore dello stupefacente e venditore a terzi spacciatori, sicché doveva ritenersi che lo stesso avesse fornito un costante e consapevole contributo alla vita associativa (pagg. 33 e 34 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo di ricorso - che contesta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato. Quanto alla contestazione circa la mancata esplicita indicazione del reato in relazione al quale è stata quantificata la pena-base, il collegio rileva che il giudizio rescissorio ha riguardato solo la sussistenza del reato associativo, che è stata confermata dalla Corte di appello, in accordo con quanto ritenuto dal Gup; e che, pertanto, la struttura della sanzione è rimasta invariata, essendo state confermate tutte le condanne, sicché deve ritenersi che il calcolo effettuato dalla Corte di appello - che ha condotto ad un ridimensionamento della pena - sia riferito alla struttura della sanzione già indicata dalla sentenza di primo grado. Quanto alle censure in ordine alla quantificazione della pena, il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la quantificazione della sanzione è stata persuasivamente giustificata dalla Corte di appello con il riferimento alla notevole quantità dello stupefacente movimentato ed alla negativa personalità del ricorrente, con una motivazione sintetica, ma idonea a spiegare le ragioni sottese alla definizione del trattamento sanzionatorio (pag. 41 della sentenza impugnata). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, che contesta la conferma della responsabilità per il reato descritto al capo 6), non supera la soglia di ammissibilità, in quanto generico. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione, in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto 1:) di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, a fronte del persuasivo percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'appello per giungere, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate, alla identificazione del ricorrente in colui che era soprannominato "pesce", ed all'attribuzione allo stesso della condotta delittuosa contestata al capo 6), il ricorrente si è limitato - in modo del tutto generico - a rilevare la generale insufficienza della provvista probatoria e la scarsa capacità dimostrativa delle conversazioni poste a sostegno della conferma della condanna. La doglianza si ritiene, pertanto, generica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma della responsabilità per i reati di spaccio di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione degli stessi nella fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza della Corte di legittimità, e non individua fratture logiche e manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della condanna. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione logica e persuasiva, la Corte d'appello riteneva che la ipotesi "attenuata" prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non potesse essere riconosciuta, tenuto conto dei quantitativi affatto modesti di stupefacente movimentato, dell'elevato numero delle acquisizioni di sostanza e del ruolo significativo svolto dal ricorrente anche in concorso con altre persone dedite al commercio illecito delle droghe (pag. 40 della sentenza impugnata). 2.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la decisione della Corte d'appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non supera la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondato. Sul punto il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con le linee ermeneutiche appena ricordate, la Corte di appello rilevava che non potevano riconoscersi al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, non emergendo dagli atti elementi positivamente valutabili; segnatamente si rilevava che [OSCURATO:PERSONA] aveva consumato numerose cessioni, concorrendo con persone inserite nelle organizzazioni che gestiscono il commercio dello stupefacente ed aveva avuto rapporti con fornitori con una «spiccata indole criminale». A ciò si aggiungeva che lo stesso non aveva tenuto un comportamento collaborativo, né aveva mostrato alcun segnale di effettiva resipiscenza (pagg. 40 e 41 della sentenza impugnata) Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.4. Gli ultimi due motivi di ricorso che contestano (a) la definizione del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla sua complessiva definizione, (b) la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto l'atto d'appello, su tali punti, si profila generico e, dunque, inidoneo a generare oneri motivazionali in capo al giudice dell'impugnazione. Sul tema il collegio riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Nel caso in esame, con l'atto appello il ricorrente si era limitato ad invocare il ridimensionamento della sanzione e la revoca dell'espulsione, senza indicare le ragioni concrete a sostegno della richiesta, ma limitandosi a richiamare alcuni principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rico
Sentenza Cassazione n. 09630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris