CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 06386/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19473 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 19473del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente del Consiglio di Amministrazione,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRTMSM 56M24 C770M ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B01 C770O) BERDINI Clara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R45 C770J) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 162/2022, pubblicatain data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- cosaro Soc. Coop. (oggi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) ha promosso l’esecuzione forzata, nella forma dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- schettoni e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un contratto di mutuo Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 26/02/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 fondiario; nella procedura esecutiva hanno svolto intervento la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui sono subentrate, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e doBank S.p.A. ); i debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; la banca opposta, in via riconvenzionale su- bordinata, ha proposto domanda di condanna degli opponenti alla restituzione delle somme erogate in virtù del contratto di mutuo contestato; l’opposizione è rigettata dal Tribunale di Macerata; la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta; ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; la banca ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; in via del tutto pregiudiziale, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, per due concorrenti ragioni: a) in primo luogo, in quanto il ricorso non risulta notificato a tutte le parti del giudizio di merito e, di conseguenza, va inte- grato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e do- [OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorti necessarie se non altro per avere par- tecipato ai gradi di merito del giudizio e, comunque, in difetto di elementi per escludere il loro interesse, quali interventrici, all’esito del presente giudizio, ai fini della prosecuzionedel pro- cesso esecutivo; b) in secondo luogo, perché il ricorso pone – tra l’altro – la questione della validità del cd. mutuo solutorio, questione Ric. n. 19473/2022 –Sez. 3 – A d. 26/02/2025 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 tuttora all’esame delle Sezioni Unite di questa stessa Cortee non risolta alla data dell’odierna camera di consiglio, onde oc- corre differire la trattazione all’esito della risoluzione della stessa; per questi motivi la Corte: - dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edoBank S.p.A. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso