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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35161/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27330/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 187. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., . -INTIMATA- avverso l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 19239/2019, depositata in data 17.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione in cinque motivi, illustrati con memoria, avverso l'ordinanza n. 19239/2019, con cui questa Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 5632/2014.

La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che questa Corte di legittimità avrebbe erroneamente asserito che le censure formulate dal ricorrente non fossero rubricate.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n, 4 c.p.c., lamentando che con il primo ricorso in cassazione era stato dedotto che il giudice d'appello non aveva preso in considerazione: a) le ragioni che deponevano per l'illegittimità del recesso in quanto contrario a buona fede (motivo

5.1. par.

C.1); b) che il contratto del 7.6.2004 non era stato risolto, era vincolante ed efficace ed integrava una pattuizione a favore di terzo (motivo 5.1., par.

C.2); c) che l'efficacia di detto contratto costituiva un fatto decisivo sul quale il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare (par. c.3.); d) le prove documentali riguardanti l'avvenuta esecuzione del contratto del 7.6.2004 prima della stipula del successivo contratto del 16.6.2004, (par.

C.4.), censure che questa Corte non avrebbe esaminato, non ritenendole proposte, incorrendo in un evidente errore di percezione riguardo al contenuto dell'impugnazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver questa Corte sostenuto che le censure relative alla seconda parte della pronuncia di appello si riferissero a pretesi danni da lesione dell'immagine e costituissero doglianze nuove e quindi inammissibili, mentre esse vertevano sulla richiesta dei compensi variabili, calcolati sulle vendite di prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] e con marchio Hugin e Kabelsystem, basata sul contratto del 16.6.2004.

Anche in tal caso, questa Corte di legittimità avrebbe omesso di pronunciare su tali censure, ritenendole non oggetto dell'impugnazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n, 4 c.p.c., per aver l'ordinanza sostenuto che la terza parte della pronuncia di appello vertesse sulla recedibilità dal contratto originario (par.

5.3. della sentenza di secondo grado), senza valutare quanto eccepito dal ricorrente (par.

B e D del ricorso), ossia che il recesso doveva ritenersi illegittimo perché esercitato in palese violazione dei principi di correttezza.

Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver l'ordinanza ritenuto che, con riferimento alla quarta parte della decisione di appello, fosse in discussione l'omessa valutazione di un fatto, ossia la recedibilità dal contratto, mentre avverso il par.

5.4. della pronuncia e con i motivi di cui ai par.

A.1.2. era stato contestato il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare un accordo verbale sui compensi variabili.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c...

L'impugnazione difetta dell'esposizione delle domande di merito, con i relativi fatti giustificativi e le vicende intercorse tra le parti, non consentendo di individuare l'oggetto dei rapporti sostanziali, le questioni controverse e le soluzioni assunte nei precedenti gradi di merito.

Le domande sono riassunte senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcuna esposizione dei fatti costitutivi e delle vicende che le sostengono, in poche righe, nel prospetto a pag. 4 del ricorso.

I singoli motivi non contengono alcuna ulteriore indicazione che valga a sanare le evidenziate lacune del ricorso: le censure sono riportate in modo ugualmente sintetico, senza alcuna adeguata illustrazione dei fatti controversi, delle vicende sostanziali, della posizione e della qualità rivestita dalle parti, della natura del rapporto intercorso.

In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13).

Manca - difatti - la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa.

Deve ricordarsi che anche la domanda di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass. 14126/2018; Cass. s.u. 13863/2015; Cass. s.u. 24170/2004 e Cass. 17631/2003).

Non può sostenersi che - come affermato nella memoria illustrativa - le lacune del ricorso siano sanate dal deposito della sentenza di appello e degli atti del primo giudizio di legittimità, dovendo l'impugnazione per revocazione autonomamente soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 366 c.p.c., restando esclusa la possibilità - a tal fine - di far riferimento ad altri atti del processo (Cass.24432/2020).

Anche le singole censure appaiono inammissibili, presupponendo che questa Corte abbia omesso di rilevare il contenuto delle singole censure o abbia ritenuto non sollevate in sede di legittimità questioni che erano state oggetto dell'impugnazione.

In realtà, nessuna affermazione in tal senso, evincibile dal contenuto dell'ordinanza, supporta le deduzioni del ricorrente, non trovando alcun riscontro la sussistenza di plurimi errori di percezione del contenuto del ricorso.

Le censure - seppure veicolate ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.- contestano - in realtà - a questa Corte asserite ed ipotetiche omissioni di pronuncia sui motivi di ricorso, non denunciabili con il mezzo della revocazione.

Il ricorso va- pertanto- dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 17.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27330/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 187. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., . -INTIMATA- avverso l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 19239/2019, depositata in data 17.7.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione in cinque motivi, illustrati con memoria, avverso l'ordinanza n. 19239/2019, con cui questa Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 5632/2014. La [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che questa Corte di legittimità avrebbe erroneamente asserito che le censure formulate dal ricorrente non fossero rubricate. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n, 4 c.p.c., lamentando che con il primo ricorso in cassazione era stato dedotto che il giudice d'appello non aveva preso in considerazione: a) le ragioni che deponevano per l'illegittimità del recesso in quanto contrario a buona fede (motivo 5.1. par. C.1); b) che il contratto del 7.6.2004 non era stato risolto, era vincolante ed efficace ed integrava una pattuizione a favore di terzo (motivo 5.1., par. C.2); c) che l'efficacia di detto contratto costituiva un fatto decisivo sul quale il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare (par. c.3.); d) le prove documentali riguardanti l'avvenuta esecuzione del contratto del 7.6.2004 prima della stipula del successivo contratto del 16.6.2004, (par. C.4.), censure che questa Corte non avrebbe esaminato, non ritenendole proposte, incorrendo in un evidente errore di percezione riguardo al contenuto dell'impugnazione. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver questa Corte sostenuto che le censure relative alla seconda parte della pronuncia di appello si riferissero a pretesi danni da lesione dell'immagine e costituissero doglianze nuove e quindi inammissibili, mentre esse vertevano sulla richiesta dei compensi variabili, calcolati sulle vendite di prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] e con marchio Hugin e Kabelsystem, basata sul contratto del 16.6.2004. Anche in tal caso, questa Corte di legittimità avrebbe omesso di pronunciare su tali censure, ritenendole non oggetto dell'impugnazione. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n, 4 c.p.c., per aver l'ordinanza sostenuto che la terza parte della pronuncia di appello vertesse sulla recedibilità dal contratto originario (par. 5.3. della sentenza di secondo grado), senza valutare quanto eccepito dal ricorrente (par. B e D del ricorso), ossia che il recesso doveva ritenersi illegittimo perché esercitato in palese violazione dei principi di correttezza. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver l'ordinanza ritenuto che, con riferimento alla quarta parte della decisione di appello, fosse in discussione l'omessa valutazione di un fatto, ossia la recedibilità dal contratto, mentre avverso il par. 5.4. della pronuncia e con i motivi di cui ai par. A.1.2. era stato contestato il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare un accordo verbale sui compensi variabili. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c... L'impugnazione difetta dell'esposizione delle domande di merito, con i relativi fatti giustificativi e le vicende intercorse tra le parti, non consentendo di individuare l'oggetto dei rapporti sostanziali, le questioni controverse e le soluzioni assunte nei precedenti gradi di merito. Le domande sono riassunte senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcuna esposizione dei fatti costitutivi e delle vicende che le sostengono, in poche righe, nel prospetto a pag. 4 del ricorso. I singoli motivi non contengono alcuna ulteriore indicazione che valga a sanare le evidenziate lacune del ricorso: le censure sono riportate in modo ugualmente sintetico, senza alcuna adeguata illustrazione dei fatti controversi, delle vicende sostanziali, della posizione e della qualità rivestita dalle parti, della natura del rapporto intercorso. In definitiva, non è stata svolta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve essere tale da consentire alla Corte di cassazione di conoscere gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. s.u. 11826/13). Manca - difatti - la necessaria "chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione" (Cass.16315/07) e non è stata assolta la "funzione riassuntiva" (Cass. 1905/12), che sta alla base della previsione normativa. Deve ricordarsi che anche la domanda di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass. 14126/2018; Cass. s.u. 13863/2015; Cass. s.u. 24170/2004 e Cass. 17631/2003). Non può sostenersi che - come affermato nella memoria illustrativa - le lacune del ricorso siano sanate dal deposito della sentenza di appello e degli atti del primo giudizio di legittimità, dovendo l'impugnazione per revocazione autonomamente soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 366 c.p.c., restando esclusa la possibilità - a tal fine - di far riferimento ad altri atti del processo (Cass.24432/2020). Anche le singole censure appaiono inammissibili, presupponendo che questa Corte abbia omesso di rilevare il contenuto delle singole censure o abbia ritenuto non sollevate in sede di legittimità questioni che erano state oggetto dell'impugnazione. In realtà, nessuna affermazione in tal senso, evincibile dal contenuto dell'ordinanza, supporta le deduzioni del ricorrente, non trovando alcun riscontro la sussistenza di plurimi errori di percezione del contenuto del ricorso. Le censure - seppure veicolate ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.- contestano - in realtà - a questa Corte asserite ed ipotetiche omissioni di pronuncia sui motivi di ricorso, non denunciabili con il mezzo della revocazione. Il ricorso va- pertanto- dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 17.9.2021. [OSCURATO:PERSONA]