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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06826/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative al sequestro.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Roma che l'ha assolto dal reato di cui all'art. 10- quater, d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver commesso il fatto. 1.1.Con unico motivo lamenta il mantenimento del sequestro preventivo e deduce, al riguardo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 321, cod. proc. pen., e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ed è inammissibile perché tardivo. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente è stato irrevocabilmente assolto per non aver commesso il fatto; 3.2.spiega il Giudice che il reato a lui contestato era stato commesso dall'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], cui la rubrica aveva attribuito il delitto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, invece commesso, afferma il Tribunale dal [OSCURATO:PERSONA]; 3.3.in altre parole, vi sarebbe stato, secondo il Tribunale, uno scambio di persone ed un'inversione di ruoli: il ricorrente avrebbe commesso il reato attribuito al Mauro e viceversa; 3.4.di qui la decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero e di mantenere il sequestro preventivo; 3.5.tanto premesso, nella parte in cui decide le sorti del sequestro preventivo già adottato, la sentenza assume forma di ordinanza avverso la quale l'unico rimedio esperibile è l'appello di cui all'ad 322-bis cod. proc. pen.; 3.6.trova applicazione anche in tema di provvedimenti cautelari reali, il principio secondo il quale sono immediatamente impugnabili, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen., le ordinanze in materia di libertà personale, anche se contestuali alla sentenza o addirittura materialmente in essa contenute: e ciò sia perché i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al cosiddetto tribunale della libertà sono esperibili contro tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi giudice in materia di misure cautelari personali nella fase delle indagini preliminari e in quelle successive, sia in considerazione dell'autonomia concettuale del procedimento incidentale "de libertate" da quello avente ad oggetto la decisione sul merito dell'impugnazione (Sez. 1, n. 5536 del 24/10/1996, Caiazza, Rv. 206042 - 01; Sez. 1, n. 4703 del 08/11/1993, dep. 1994, Iakovidis, Rv. 196230 - 01; Sez. 2, n. 6756 del 04/12/1990, dep. 1991, Passannante, Rv. 186864 - 01; Sez. 5, n. 18779 del 12/01/2015, Maio, non mass.; Sez. 1, n. 22712 del 05/12/2012, dep. 2013, Bosti, non mass.; nel senso che i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale del capoluogo di provincia sono esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive, Sez.

U, n. 11 del 23/11/1990, dep. 1991, Santucci, Rv. 186130 - 01); 3.7.ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., nel termine di dieci dal deposito (contestuale) della motivazione e, dunque, entro il 27/12/2022 (essendo il 25 ed il 26 dicembre giorni festivi); 3.8.il ricorso, poiché depositato il 30 dicembre 2022, è perciò tardivo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative al sequestro.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Roma che l'ha assolto dal reato di cui all'art. 10- quater, d.lgs. n. 74 del 2000, per non aver commesso il fatto. 1.1.Con unico motivo lamenta il mantenimento del sequestro preventivo e deduce, al riguardo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 321, cod. proc. pen., e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ed è inammissibile perché tardivo. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente è stato irrevocabilmente assolto per non aver commesso il fatto; 3.2.spiega il Giudice che il reato a lui contestato era stato commesso dall'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], cui la rubrica aveva attribuito il delitto di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, invece commesso, afferma il Tribunale dal [OSCURATO:PERSONA]; 3.3.in altre parole, vi sarebbe stato, secondo il Tribunale, uno scambio di persone ed un'inversione di ruoli: il ricorrente avrebbe commesso il reato attribuito al Mauro e viceversa; 3.4.di qui la decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero e di mantenere il sequestro preventivo; 3.5.tanto premesso, nella parte in cui decide le sorti del sequestro preventivo già adottato, la sentenza assume forma di ordinanza avverso la quale l'unico rimedio esperibile è l'appello di cui all'ad 322-bis cod. proc. pen.; 3.6.trova applicazione anche in tema di provvedimenti cautelari reali, il principio secondo il quale sono immediatamente impugnabili, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen., le ordinanze in materia di libertà personale, anche se contestuali alla sentenza o addirittura materialmente in essa contenute: e ciò sia perché i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al cosiddetto tribunale della libertà sono esperibili contro tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi giudice in materia di misure cautelari personali nella fase delle indagini preliminari e in quelle successive, sia in considerazione dell'autonomia concettuale del procedimento incidentale "de libertate" da quello avente ad oggetto la decisione sul merito dell'impugnazione (Sez. 1, n. 5536 del 24/10/1996, Caiazza, Rv. 206042 - 01; Sez. 1, n. 4703 del 08/11/1993, dep. 1994, Iakovidis, Rv. 196230 - 01; Sez. 2, n. 6756 del 04/12/1990, dep. 1991, Passannante, Rv. 186864 - 01; Sez. 5, n. 18779 del 12/01/2015, Maio, non mass.; Sez. 1, n. 22712 del 05/12/2012, dep. 2013, Bosti, non mass.; nel senso che i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale del capoluogo di provincia sono esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive, Sez. U, n. 11 del 23/11/1990, dep. 1991, Santucci, Rv. 186130 - 01); 3.7.ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., nel termine di dieci dal deposito (contestuale) della motivazione e, dunque, entro il 27/12/2022 (essendo il 25 ed il 26 dicembre giorni festivi); 3.8.il ricorso, poiché depositato il 30 dicembre 2022, è perciò tardivo. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li. Così decis
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