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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09034/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 13 aprile 2021, all'esito dell'udienza camerale del 6 aprile 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata chiesta la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli il 21 marzo 2014, in relazione alle opere abusive oggetto della sentenza di condanna del Pretore di Portici del 28 ottobre 1993, emessa a carico della Cipollini, proprietaria dell'immobile, costituito da quattro appartamenti, uno dei quali era stato acquistato dalla Severini.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, la Cipollini e la Severini, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale è stata eccepita la violazione degli art. 178 e 666 n. 4 e 5 cod. proc. pen., rilevandosi che la decisione impugnata è stata emessa all'esito dell'udienza del 6 aprile 2021, udienza di cui il difensore non ha avuto notizia: dall'esame del fascicolo, si è infatti appurato che, alla precedente udienza del 9 marzo 2021, trattata in presenza del difensore delle ricorrenti, il giudice monocratico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, aveva emesso ordinanza interlocutoria, depositata il 15 marzo, di rinvio all'udienza del 6 aprile 2021, al fine di acquisire ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

La relativa comunicazione è stata tuttavia inviata, a mezzo p.e.c., all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Pozzuoli alla via Troiano n. 25, persona diversa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Ercolano alla via Sernmola n. 41, con indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , difensore delle ricorrenti.

Dunque, per effetto dell'errore della notifica, è stata inibita alla difesa la possibilità di interloquire sulla documentazione acquisita dal giudice dell'esecuzione e, di conseguenza, di rassegnare le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della censura sollevata, si rileva che, nel corso del giudizio camerale instaurato a seguito della richiesta difensiva di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 9 marzo 2021, a scioglimento della riserva assunta, emanava ordinanza con cui "rimetteva la causa sul ruolo", fissando all'uopo l'udienza del 6 aprile 2021, ciò al fine di acquisire una serie di atti, ovvero la sentenza resa dal Pretore di Portici il 28 ottobre 1993, l'ordine di demolizione e l'eventuale consulenza disposta dal P.M. dell'[OSCURATO:PERSONA].

Di tale provvedimento, depositato il 15 marzo 2021, veniva disposta la comunicazione alle parti e, in data 16 marzo 2021, la Cancelleria inoltrava a mezzo pec l'ordinanza all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] Si perveniva così all'udienza del 6 aprile 2021, in cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver raccolto le conclusioni del P.M. e del difensore d'ufficio delle richiedenti, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., stante l'assenza del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riservava di decidere, depositando il provvedimento decisorio in data 13 aprile 2021.

Ora, la mancata partecipazione all'udienza del 6 aprile 2021 del difensore delle istanti appare ricollegabile a un vizio della notifica della precedente ordinanza interlocutoria, posto che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, l'indirizzo pec cui è stata inviata la comunicazione dell'ordinanza di rinvio del 15 marzo 2021 è quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1981, di Pozzuoli, mentre il difensore delle ricorrenti è l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1953, di Ercolano, il cui indirizzo pec è: [OSCURATO:EMAIL].

L'omonimia dei difensori ha verosimilmente creato equivoci nell'individuazione del destinatario della notifica dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 15 marzo 2021, determinandosi per effetto di ciò l'omessa notifica al difensore di fiducia delle richiedenti del provvedimento di rinvio all'udienza del 6 aprile 2021.

Ciò ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio, essendo stata inibita all'effettivo difensore delle ricorrenti la partecipazione all'udienza in cui, all'esito delle acquisizioni documentali disposte dal Tribunale, su cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto interloquire, è avvenuta la decisione del giudizio camerale.

2. Alla stregua di tali considerazioni e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 13 aprile 2021, all'esito dell'udienza camerale del 6 aprile 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata chiesta la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli il 21 marzo 2014, in relazione alle opere abusive oggetto della sentenza di condanna del Pretore di Portici del 28 ottobre 1993, emessa a carico della Cipollini, proprietaria dell'immobile, costituito da quattro appartamenti, uno dei quali era stato acquistato dalla Severini. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, la Cipollini e la Severini, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale è stata eccepita la violazione degli art. 178 e 666 n. 4 e 5 cod. proc. pen., rilevandosi che la decisione impugnata è stata emessa all'esito dell'udienza del 6 aprile 2021, udienza di cui il difensore non ha avuto notizia: dall'esame del fascicolo, si è infatti appurato che, alla precedente udienza del 9 marzo 2021, trattata in presenza del difensore delle ricorrenti, il giudice monocratico, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, aveva emesso ordinanza interlocutoria, depositata il 15 marzo, di rinvio all'udienza del 6 aprile 2021, al fine di acquisire ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza. La relativa comunicazione è stata tuttavia inviata, a mezzo p.e.c., all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Pozzuoli alla via Troiano n. 25, persona diversa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Ercolano alla via Sernmola n. 41, con indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , difensore delle ricorrenti. Dunque, per effetto dell'errore della notifica, è stata inibita alla difesa la possibilità di interloquire sulla documentazione acquisita dal giudice dell'esecuzione e, di conseguenza, di rassegnare le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della censura sollevata, si rileva che, nel corso del giudizio camerale instaurato a seguito della richiesta difensiva di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 9 marzo 2021, a scioglimento della riserva assunta, emanava ordinanza con cui "rimetteva la causa sul ruolo", fissando all'uopo l'udienza del 6 aprile 2021, ciò al fine di acquisire una serie di atti, ovvero la sentenza resa dal Pretore di Portici il 28 ottobre 1993, l'ordine di demolizione e l'eventuale consulenza disposta dal P.M. dell'[OSCURATO:PERSONA]. Di tale provvedimento, depositato il 15 marzo 2021, veniva disposta la comunicazione alle parti e, in data 16 marzo 2021, la Cancelleria inoltrava a mezzo pec l'ordinanza all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] Si perveniva così all'udienza del 6 aprile 2021, in cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver raccolto le conclusioni del P.M. e del difensore d'ufficio delle richiedenti, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., stante l'assenza del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riservava di decidere, depositando il provvedimento decisorio in data 13 aprile 2021. Ora, la mancata partecipazione all'udienza del 6 aprile 2021 del difensore delle istanti appare ricollegabile a un vizio della notifica della precedente ordinanza interlocutoria, posto che, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, l'indirizzo pec cui è stata inviata la comunicazione dell'ordinanza di rinvio del 15 marzo 2021 è quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1981, di Pozzuoli, mentre il difensore delle ricorrenti è l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], classe 1953, di Ercolano, il cui indirizzo pec è: [OSCURATO:EMAIL]. L'omonimia dei difensori ha verosimilmente creato equivoci nell'individuazione del destinatario della notifica dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 15 marzo 2021, determinandosi per effetto di ciò l'omessa notifica al difensore di fiducia delle richiedenti del provvedimento di rinvio all'udienza del 6 aprile 2021. Ciò ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio, essendo stata inibita all'effettivo difensore delle ricorrenti la partecipazione all'udienza in cui, all'esito delle acquisizioni documentali disposte dal Tribunale, su cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto interloquire, è avvenuta la decisione del giudizio camerale. 2. Alla stregua di tali considerazioni e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
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