CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 35835/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14713/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso l’ORDINANZA dellaCORTE D'APPELLO SALERNO n. 161/2014 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Lavoro autonomo R.G.N. 14713/2018 Ad. 07/10/2022 CC R.G. 14713/2018 - Pagina nr. 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702- bis, c.p.c., chiese alla Corte d’Appello di Salerno la liquidazione delle spese e competenze per l’attività difensiva svolta nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di gravame innanzi alla medesima Corte. Costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] per dedurre la fondatezza della pretesa, la Corte d’appello di Salerno respinse il ricorso, ritenendo l’insussistenza non solo di un contratto scritto, ma anche dell’attestazione del responsabile di spesa, concludendo quindi nel senso della nullità del contratto. 2. Per la cassazione di tale decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in due motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 83, c.p.c.; 16, 17 e 18, r.d.2440/1923; 1326 e 2233 c.c. Lamenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale abbia fatto implicita applicazione degli artt. 16 e 17, r.d. 2240/1923 – i quali impongono il ricorso alla forma scritta per i contratti conclusi con una pubblica Amministrazione - deducendo la inapplicabilità di tale disciplina ai contratti di patrocinio legale per i quali, invece, il ricorso deducela sufficienza del rilascio della procura ex art 83 c.p.c. ai fini del rispetto del requisito formale. R.G. 14713/2018 - Pagina nr. 3 di 6 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147-bis, 166, 184, 191 e 194,D. Lgs. 267/2000, nonché degli artt. 55, L. 142/1990 e 284, r.d. 383/1934. Il ricorso denuncia la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che ai fini della validità dell’incarico fossero necessarie sia la precisa quantificazione dei costi sia l’attestazione della copertura finanziaria, argomentando –anche con il richiamo a precedenti di questa Corte- l’inapplicabilità di tali previsioni alle deliberazioni di spesa per la difesa in giudizio di un Ente pubblico, rimarcando in fatto che, nella specie , la delibera di conferimento dell’incarico conteneva in ogni caso l’indicazione di una somma e l’indicazione del capitolo di spesa cui quest’ultima veniva imputata. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, infatti, si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte -affermato in numerosi precedenti-a mente del quale, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., tale requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 - Rv. 655190 – 01 e, prima ancora, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015 - Rv. 634430 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012 - Rv. 621776 - 01 ) . R.G. 14713/2018 - Pagina nr. 4 di 6 Come osservato, infatti, in altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 2018), “(…)questa Corte ha già più volte statuito che «in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., attesoche l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012, Rv. 621776-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 05/05/2004, Rv. 572611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, Rv. 592970-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10707 del 15/05/2014, non massimata; sulla idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta della procura generale alle liti purché individui l'ambito delle controversie per cui opera, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015, Rv. 634430-01, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 15454 del 22/07/2015, Rv. 636092-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4562 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4563 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5805 del 23/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15648 del 27/07/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15649 del 27/07/2016, non massimata)”. Da tale orientamento la decisione impugnata della Corte d’appello di Salerno si è discostata, escludendo nella specie il rispetto del requisito della forma scritta senza verificare la presenza, sugli atti difensivi predisposti dal ricorrente, della procura sottoscritta dai competenti organi del Comune, la quale sarebbe di per sé sufficiente - R.G. 14713/2018 - Pagina nr. 5 di 6 alla luce dell’orientamento appena richiamato-a comportare il rispetto del requisito formale imposto dalla legge ai contratti della p.A. 3. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, la decisione impugnata si pone in contrasto con altri numerosi precedenti di questa Corte che hanno affermato il principio per cui la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 - Rv. 655190 - 02) Come osservato, infatti, in altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 2018) “Quanto ai richiamati principi di contabilità pubblica, «è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione); inoltre, «il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla R.G. 14713/2018 - Pagina nr. 6 di 6 Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 09/12/2015, in motivazione).”. 4. Il ricorso va quindi accolto in relazione ad entrambi i motivi ed il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi prima richiamati, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le sp