CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 11484/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5222/2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t . ; [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappres.p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ordinanza n. 63/2024, depositata in da ta 2 gennaio 2024 dalla Corte di Cassazione;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per dichiarazione di fallimento, depositato in data 15 febbraio 2021, il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, chiedeva al Tribunale di Napoli di dichiarare il fallimento in estensione, ex art. 147, quinto comma l.f., alla società di fatto occulta composta dalla stessa fallita [OSCURATO:SOCIETA]., da A lfimpianti s .r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci in estensione ex art. 147, primo comma l.f. Con sentenza n. 79/2021, emessa in data 3 giugno 2021, il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147, quinto comma l.f. della società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso ex art. 18 l.f. con istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo ex art. 19 l.f., [OSCURATO:SOCIETA]., e lAlfimpianti s.r.l., proponevano reclamo avverso la sentenza n. 79/2021, chiedendone la revoca. Con sentenzaemessa in data 11 agosto 2021, la Corte di Appe llo di Napolirigettava il reclamo. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]., proponevano ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 63/2024, emessa in data 2 gennaio 2024, la Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile. In particolare-per quel che rileva in ordine al ricorso in questione- la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, dedotto ex art. 132, n.4, c.p.c., con la seguente motivazione: “Espongono i ricorrenti che nelle ipotesi in cui si chieda il fallimento in estensione della supersocietà di fatto e dei singoli soci, occorre allegare lo stato di insolvenza autonomo o quantomeno dedurre che tra socio fallito e società di fatto vi sia un’identità di impresa tale da rendere inutile un autonomo accertamento dello stato di insolvenza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è limitata ad indicare l’ingente passivo accertato nella procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione senza procedere al necessario riscontro dell’autonoma insolvenza della supersocietà. Il motivo è inammissibile. Va osservato che è pur vero che la Corte d’Appello, nell’occuparsi del requisito dell’insolvenza della supersocietà di fatto ha fatto, in primis, riferimento alla situazione debitoria complessiva della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pag. 9). Tuttavia, esaminando la motivazione della sentenza impugnata nel suo complesso, è comunque possibile individuare debiti che, seppur formalmente assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, erano in realtà stati ricondotti dal giudice di merito in toto alla supersocietà di fatto. In particolare, a pag. 7 della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado haevidenziato che “Il sodalizio occulto è stato preordinato a svuotare la compagine [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da ogni attività a beneficio degli altri soci di fatto, mediante l’ottenimento da parte della prima, di un ingente finanziamento (€ 860.000,00) e di un contributo a fondo perduto (€ 557.000,00) da parte dell’Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]. e la successiva trasmissione dei beni e dei fondi della società fallita agli altri soci di fatto, mediante operazioni negoziali fittizie e/o simulate. Il risultato finale è costituito da un ingente passivo lasciato a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore dell’Agenzia Predetta per le somme erogate a finanziamento dell’ente societario e non restituite, nonché in favore dell’Erario per ingenti imposte non versate, a fronte del beneficio patrimoniale ricevuto da soci occulti mediante il trasferimento - in maniera diretta oppure indiretta - delle attività della medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. In sostanza, il debito sopra indicato da finanziamento non restituito, benché formalmente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, era imputabile al sodalizio occulto e al meccanismo accertato dal giudice di merito di far assumere debiti alla fallita a beneficio degli altri soci di fatto: dunque proprio l’emersione del sodalizio ne ha rivelato la complessiva insolvenza. Non vi è dubbio che la Corte d’Appello, nel descrivere il già menzionato meccanismo, abbia implicitamente accertato un autonomo stato di insolvenza riconducibile alla supersocietà di fatto.”. [OSCURATO:SOCIETA] impugna la suddetta ordinanza della cassazione con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., in quanto viziata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Al riguardo, la ricorrente assume che: la decisione afferente al motivo n. 3del ricorso per cassazione (violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 in relazione all’art. 132 n. 4 cpc , per omessa motivazione relativamente alla prova dello stato di insolvenza della presunta supersocietà), è inequivocabilmente fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa; l’esame della documentazione versata nei tre gradi di giudizio, unitamente alla sentenza n. 3067/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, attestava l’inesistenza nei fascicoli processuali, della documentazione in grado di suffragare e attestare lo stato di insolvenza autonomo o quanto meno allegare la circostanza che tra socio fallito e società di fatto vi sia identità di impresa tale da rendere inutile un autonomo accertamento dello stato di insolvenza della presunta supersocietà di fatto occulta composta dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];infatti, la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che la Corte d'Appello, nel descrivere il già menzionato meccanismo, abbia implicitamente accertato un autonomo stato di insolvenza riconducibile alla supersocietà di fatto (pag. 12), acclarando l’inesistenza della documentazione idonea a suffragare lo stato di insolvenza della suddettasupersocietà di fatto; acriticamente la Corte di Appello di Napoli aveva recepito l’unico elemento addotto dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione a sostegno del presupposto dell’insolvenza della supersocietà di fatto, riconducibile all’ingente passivo accertato nella procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, senza procedere al necessario riscontro dell’autonoma insolvenza di tale supersocietà di fatto, limitandosi a prendere in considerazione dei debiti riferiti ad un singolo socio di quest’ultima (ndr. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione); tuttavia, secondo la sentenza della Suprema Corte n. 6030/2021, “è lasupersocietà di fatto il soggetto che deve essere preso in considerazione quale soggetto imprenditore e quale soggetto eventualmente insolvente, i suoi soci fallendo solo per "ripercussione". Per potere procedere alla verifica dell'eventuale insolvenza del soggetto che fallisce in via autonomo, dunque, occorre prima definire il perimetro delle obbligazioni che a questo soggetto -e cioè all'attività di impresa da questo svolta, risultano riferibili. La constatazione, che una simile verifica - concernendo una società di mera fatto -di necessità prescinde da criteri di imputazione formale e di "spedita del nome", non può certo fare dimenticare l'eventuale esistenza di debiti che siano solo "personali" dei soci;” pertanto, l’ordinanza impugnata sarebbe fondata sulla supposizione di documentazione processuale la cui esistenza sarebbe categoricamente esclusa dall’esame dei fascicoli dei tre gradi di giudizio. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la Cassazione ha chiaramente argomentato- come sopra illustrato-sull’inammissibilità del terzo motivo del ricorso in ordine alla prova dell’insolvenza della supersocietà di fatto- secondo i criteri elaborati da questa Corte, e come richiamati dalla stessa ricorrente- alla luce della complessiva valutazione degli elementi di prova acquisiti. Ne consegue che la censura posta a fondamento del ricorso per revocazione non è pertinente alla ratio decidendi, atteso che adduce che la decisione impugnata sarebbe stata fondata sulla supposizione dell’esistenza di documentazione invece inesistente, fattoche però non emerge dalla motivazione, che risulta elaborata alla stregua dei documenti e fatti di causa. Pertanto, il ricorso tende in sostanza a contrapporre alla sentenza impugnata una diversa interpretazione dei fatti, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asseri to errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti), e non può concernere l'attività interpretativa e valutativa(Cass., SU, n. 20013/2024; n. 489372023). Nulla per le spese, data la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M La Corte dichiara inammissibilericorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par