CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 35286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteUatitei le conclusioni del PG c....\\e_ <LA_ c\a,_ eb.\ ACA oh. %I.,.\e> • I Z\-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2024 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione, dopo avere richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha osservato che, nonostante l'identità del bene giuridico tutelato, vi era notevole distanza temporale tra i reati oggetto dell'istanza. 2. Ricorre per cassazione Privitera, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale per avere il giudice dell'esecuzione adottato la decisione senza fissare l'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e senza garantire il contraddittorio tra le parti. 2.2. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in punto di ritenuta insussistenza della deliberazione unica e anticipata. Il diniego è fondato esclusivamente sulla distanza temporale tra le condotte, senza il doveroso approfondimento sulla sussistenza degli altri indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. 3. Con requisitoria scritta depositata 1'8 aprile 2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione processuale esposta nei primi due motivi di ricorso è fondata ed assorbente il terzo motivo di ricorso. 2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso. L'ordinanza impugnata è stata, dunque, emessa de plano, fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, come nel caso che ci occupa, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 3. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza impugnata, affetta da nullità assoluta, va annullata con rinvio al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, ossequiante dei suindicati principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso, il 28 maggio 202