Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 18487/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2578/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6465/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 1/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], quale creditore di euro 360.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agì ex articolo 2901 c.c. o per l’accertamento di simulazione assoluta in relazione ad un contratto del 26 marzo 2010 in cui figurava che la Patria avesse venduto al cognato [OSCURATO:PERSONA] il suo diritto all’usufrutto vitalizio per un appartamento sito in Roma, via Farnesina, a fronte del corrispettivo di euro

400.000. I convenuti si costituirono, resistendo, e in particolare sostenendo che la vendita, non simulata, fosse stata necessaria quale unico mezzo per estinguere debiti della Patria.

Il Tribunale rigettava le pretese attoree con sentenza del 28 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano le controparti, e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza dell’1 ottobre 2021.

Hanno presentato ricorso Federica e AriannaMuccione, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more.

Si sono difesi con rispettivo controricorso la Patria e il Marini.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto l’atto come vendita a scopo solutorio e quindi non revocabile.

Si argomenta in senso contrario,in base in particolare all’essere stata “solo una minima parte del prezzo” –cioè euro 170.119,72 su euro 400.000 - destinat a al pagamento dei debiti scaduti.

Il giudice d’appello ha invocato una giurisprudenza di questa Suprema Corte escludente la necessitàche tutto il ricavo della vendita vengadestinato al pagamento di debiti scaduti (si veda la sentenza laddove, a pagina 6, invoca Cass. 16756/2006 e Cass. 14420/2013).

Si oppone che il giudice di legittimità “non ha affrontato la questione se sia possibile evitare la revocatoria se solo una parte di prezzo di molto inferiore alla metà risulti versata ai creditori”.

Dalla giurisprudenza (per esempio, Cass. 11051/2009) emerge che, affinché l’atto sia irrevocabile ex articolo 2901, terzo comma, c.c., deve essere un atto dovuto, e non integrare una “scelta volitiva del debitore”; e il giudice d’appello non avrebbe valutato tale necessità.

Ad avviso delle ricorrenti, l’articolo 2901, terzo comma, c.c. sarebbe applicabile soltanto se fosse dimostrato che la maggior parte del prezzo sia stato destinato ai creditori.

La giurisprudenza di legittimità, inclusa quella invocata dal giudice d’appello, “si pone in un’ottica di non revocabilità dell’atto per … inesistenzadella par condicio creditorum”: e ciò presuppone che il corrispettivo “debba pervenire alla categoria dei creditori e non certo restare per la gran parte nelle mani del debitore”.

Il fatto poi che “la stragrande parte del prezzo” non sia andata ai creditori farebbe “prevalere l’intento frodatorio a quello solutorio ”; e il giudice d’appello avrebbe taciuto sulla “prevalenza dell’intento solutorio rispetto a quello frodatorio del negozio”. 1.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c. e dell’articolo 2697 c.c. per avere il giudice d’appello qualificato l’atto di disposizione come vendita a scopo solutorio e quindi non revocabile, nonostante non sia stato provato che la vendita fosse l’unico mezzo per pagare i debiti. 1.3 I due motivi possono essere vagliati congiuntamente.

L’articolo 2901, terzo comma, c.c. recita: “Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto”.

Ciò significa che l’unico presupposto della irrevocabilità è che l’adempimento non possa compiersi diversamente, non essendo posti limiti relativi al quantumdel debito da pagare in tal modo.

L’entità della percentuale del debito rispetto al corrispettivo ottenuto -qualora appunto il corrispettivo non coincida con il debito da pagare -è invece uno degli elementi fattuali che suscitano come presupposto la necessità di applicazione, essendo ovvio che l’entità deve coprire una percentuale non minima del prezzo, e in particolare non deve corrispondere ad una somma minima - vale a dire, sproporzionata in senso negativo - al punto da dimostrare che in realtà l’atto non era affatto necessario,id est che l’atto non è irrevocabile.

Né l’articolo 2901, terzo comma, d’altronde, prevede come discrimen un 50% del prezzo: è dunque corretta la citazione, operata dal giudice d’appello, di giurisprudenza di questa Suprema Corte e già sopra richiamata, per cui la vendita deve essere caratterizzata da una strumentalità necessaria per l’adempimento dei debiti scaduti, essendo l’unico mezzo rimasto al debitore, salva restando ovviamente la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore eventualmente abbia poi disposto della somma residua.

La corte territoriale ha pure vagliato in termini di fatto l’esistenza o meno della necessità di tale alienazione (sentenza, pagine 5s.), elemento appunto fattuale.

Il che è stato oggetto, a ben guardare, specificamente del secondo motivo, che è intessuto appunto di inammissibili censure direttamente fattuali.

Tutte queste doglianze, in conclusione, non hannoconsistenza.

2. Il terzo motivo denuncia erroneae falsa applicazione degli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c. per non avere il giudice d’appello accolto la domanda di dichiarazione della simulazionein base alla “accertata intestazione fittizia con atto sim ulato dell’immobile al Marini”.

La corte territoriale ha ritenuto mancante la prova del pagamento “di una parte molto superiore alla metà del prezzo” (che per la corte sarebbe euro 200.000, ma che , “in realtà”, sarebbe euro 229.880 “perché non vi è prova c he il pagamento dell’assegno bancario rilasciato” davanti al notaio sia poi avvenuto) e ha ritenuto altresì che tale difetto di prova escluda “la simulazione dei debitori in termini di interposizione fittizia”.Si tratterebbe di un’affermazione “illogica” e implicante erroneainterpretazion e e applicazionedegli articoli 1414 e 1415 c.c., perché lo stesso giudice d’appello riconosce che “l’operazione … era frodatoria trattando della revocazione non accogliendo la domanda” solo ex articolo 2901, terzo comma,c.c. e comunque precisando che si è dimostrato il pagamento del prezzo nella misura soltanto di metà; la corte poi “afferma che la vendita sia effettivamente simulata ma potrebbe essere qualificata come negotium mixtum cum donatione”: la Patria donava al cognato “non essendovi prova del pagamento di gran parte del prezzo”.

Qui “i Giudici del merito” sugli accertamenti in fatto si contraddirebbero; correttamente applicando invece gli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c., “il pagamento dei soli creditori procedenti ed intervenuti” non sarebbe prova di un negotium mixtum cum donatione, bensì prova “di una simulazione in frode al creditore tramite intestazione del bene ad un famigliare per non solo trasferire ilbene per impedire nuove esecuzioni ma anche per estinguere quella esistente precludendo anche eventuali interventi ex art. 495 c.p.c.”; e il giudiceavrebbe dovuto tener conto di “tutte le risultanze istruttorie … in una visione unitaria”.

In conclusione, il giudice d’appello avrebbe errato nel rigettare la domanda relativa alla simulazione. 3.2 Si è dinanzi, ictu oculi, di argomentazioni in realtà direttamente fattuali, pur tentando le ricorrenti a schermare ciò con riferimenti normativi.

Non corrisponde al vero, d’altronde, che il giudice d’appello abbia riconosciuto frodatoria la vendita perché ha rigettato la domanda pauliana solo sulla base dell’articolo 2901, terzo comma, c.c.: ha invece applicato una ratio decidendi evidentemente sufficiente/assorbente (a parte che non ha neppure qualificato frodatoriala condotta della Patria, bensì l’ha ritenuta integrante una “vendita obbligata”,che ne è l’opposto).

Anche nella simulazione come affrontata nelle pagine 6s. della sentenza, il giudice d’appello offre poi una argomentazione di diniego delle censure dell’appello, spiegando perché non vi era stata intestazione fittizia (a proposito del secondo motivo d’appello) avendo il cognato davvero pagato il prezzo; e comunque il trasferimento non era “senza corrispettivo” (ancora osserva la corte territorialesul terzo motivo d’appello) per la medesima ragione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dellericorrenti - in solido per il comune interesse processua le - alla rifusione a ciascuna delle controparti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente le ricorrent i a rifondere a lle parti controricorrenti le spese processuali, liquidateper ciascuna di esse in un totale di €5900, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del le ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2578/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6465/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 1/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], quale creditore di euro 360.000 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], agì ex articolo 2901 c.c. o per l’accertamento di simulazione assoluta in relazione ad un contratto del 26 marzo 2010 in cui figurava che la Patria avesse venduto al cognato [OSCURATO:PERSONA] il suo diritto all’usufrutto vitalizio per un appartamento sito in Roma, via Farnesina, a fronte del corrispettivo di euro 400.000. I convenuti si costituirono, resistendo, e in particolare sostenendo che la vendita, non simulata, fosse stata necessaria quale unico mezzo per estinguere debiti della Patria. Il Tribunale rigettava le pretese attoree con sentenza del 28 giugno 2016. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano le controparti, e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza dell’1 ottobre 2021. Hanno presentato ricorso Federica e AriannaMuccione, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more. Si sono difesi con rispettivo controricorso la Patria e il Marini. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c. per avere il giudice d’appello ritenuto l’atto come vendita a scopo solutorio e quindi non revocabile. Si argomenta in senso contrario,in base in particolare all’essere stata “solo una minima parte del prezzo” –cioè euro 170.119,72 su euro 400.000 - destinat a al pagamento dei debiti scaduti. Il giudice d’appello ha invocato una giurisprudenza di questa Suprema Corte escludente la necessitàche tutto il ricavo della vendita vengadestinato al pagamento di debiti scaduti (si veda la sentenza laddove, a pagina 6, invoca Cass. 16756/2006 e Cass. 14420/2013). Si oppone che il giudice di legittimità “non ha affrontato la questione se sia possibile evitare la revocatoria se solo una parte di prezzo di molto inferiore alla metà risulti versata ai creditori”. Dalla giurisprudenza (per esempio, Cass. 11051/2009) emerge che, affinché l’atto sia irrevocabile ex articolo 2901, terzo comma, c.c., deve essere un atto dovuto, e non integrare una “scelta volitiva del debitore”; e il giudice d’appello non avrebbe valutato tale necessità. Ad avviso delle ricorrenti, l’articolo 2901, terzo comma, c.c. sarebbe applicabile soltanto se fosse dimostrato che la maggior parte del prezzo sia stato destinato ai creditori. La giurisprudenza di legittimità, inclusa quella invocata dal giudice d’appello, “si pone in un’ottica di non revocabilità dell’atto per … inesistenzadella par condicio creditorum”: e ciò presuppone che il corrispettivo “debba pervenire alla categoria dei creditori e non certo restare per la gran parte nelle mani del debitore”. Il fatto poi che “la stragrande parte del prezzo” non sia andata ai creditori farebbe “prevalere l’intento frodatorio a quello solutorio ”; e il giudice d’appello avrebbe taciuto sulla “prevalenza dell’intento solutorio rispetto a quello frodatorio del negozio”. 1.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c. e dell’articolo 2697 c.c. per avere il giudice d’appello qualificato l’atto di disposizione come vendita a scopo solutorio e quindi non revocabile, nonostante non sia stato provato che la vendita fosse l’unico mezzo per pagare i debiti. 1.3 I due motivi possono essere vagliati congiuntamente. L’articolo 2901, terzo comma, c.c. recita: “Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto”. Ciò significa che l’unico presupposto della irrevocabilità è che l’adempimento non possa compiersi diversamente, non essendo posti limiti relativi al quantumdel debito da pagare in tal modo. L’entità della percentuale del debito rispetto al corrispettivo ottenuto -qualora appunto il corrispettivo non coincida con il debito da pagare -è invece uno degli elementi fattuali che suscitano come presupposto la necessità di applicazione, essendo ovvio che l’entità deve coprire una percentuale non minima del prezzo, e in particolare non deve corrispondere ad una somma minima - vale a dire, sproporzionata in senso negativo - al punto da dimostrare che in realtà l’atto non era affatto necessario,id est che l’atto non è irrevocabile. Né l’articolo 2901, terzo comma, d’altronde, prevede come discrimen un 50% del prezzo: è dunque corretta la citazione, operata dal giudice d’appello, di giurisprudenza di questa Suprema Corte e già sopra richiamata, per cui la vendita deve essere caratterizzata da una strumentalità necessaria per l’adempimento dei debiti scaduti, essendo l’unico mezzo rimasto al debitore, salva restando ovviamente la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore eventualmente abbia poi disposto della somma residua. La corte territoriale ha pure vagliato in termini di fatto l’esistenza o meno della necessità di tale alienazione (sentenza, pagine 5s.), elemento appunto fattuale. Il che è stato oggetto, a ben guardare, specificamente del secondo motivo, che è intessuto appunto di inammissibili censure direttamente fattuali. Tutte queste doglianze, in conclusione, non hannoconsistenza. 2. Il terzo motivo denuncia erroneae falsa applicazione degli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c. per non avere il giudice d’appello accolto la domanda di dichiarazione della simulazionein base alla “accertata intestazione fittizia con atto sim ulato dell’immobile al Marini”. La corte territoriale ha ritenuto mancante la prova del pagamento “di una parte molto superiore alla metà del prezzo” (che per la corte sarebbe euro 200.000, ma che , “in realtà”, sarebbe euro 229.880 “perché non vi è prova c he il pagamento dell’assegno bancario rilasciato” davanti al notaio sia poi avvenuto) e ha ritenuto altresì che tale difetto di prova escluda “la simulazione dei debitori in termini di interposizione fittizia”.Si tratterebbe di un’affermazione “illogica” e implicante erroneainterpretazion e e applicazionedegli articoli 1414 e 1415 c.c., perché lo stesso giudice d’appello riconosce che “l’operazione … era frodatoria trattando della revocazione non accogliendo la domanda” solo ex articolo 2901, terzo comma,c.c. e comunque precisando che si è dimostrato il pagamento del prezzo nella misura soltanto di metà; la corte poi “afferma che la vendita sia effettivamente simulata ma potrebbe essere qualificata come negotium mixtum cum donatione”: la Patria donava al cognato “non essendovi prova del pagamento di gran parte del prezzo”. Qui “i Giudici del merito” sugli accertamenti in fatto si contraddirebbero; correttamente applicando invece gli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c., “il pagamento dei soli creditori procedenti ed intervenuti” non sarebbe prova di un negotium mixtum cum donatione, bensì prova “di una simulazione in frode al creditore tramite intestazione del bene ad un famigliare per non solo trasferire ilbene per impedire nuove esecuzioni ma anche per estinguere quella esistente precludendo anche eventuali interventi ex art. 495 c.p.c.”; e il giudiceavrebbe dovuto tener conto di “tutte le risultanze istruttorie … in una visione unitaria”. In conclusione, il giudice d’appello avrebbe errato nel rigettare la domanda relativa alla simulazione. 3.2 Si è dinanzi, ictu oculi, di argomentazioni in realtà direttamente fattuali, pur tentando le ricorrenti a schermare ciò con riferimenti normativi. Non corrisponde al vero, d’altronde, che il giudice d’appello abbia riconosciuto frodatoria la vendita perché ha rigettato la domanda pauliana solo sulla base dell’articolo 2901, terzo comma, c.c.: ha invece applicato una ratio decidendi evidentemente sufficiente/assorbente (a parte che non ha neppure qualificato frodatoriala condotta della Patria, bensì l’ha ritenuta integrante una “vendita obbligata”,che ne è l’opposto). Anche nella simulazione come affrontata nelle pagine 6s. della sentenza, il giudice d’appello offre poi una argomentazione di diniego delle censure dell’appello, spiegando perché non vi era stata intestazione fittizia (a proposito del secondo motivo d’appello) avendo il cognato davvero pagato il prezzo; e comunque il trasferimento non era “senza corrispettivo” (ancora osserva la corte territorialesul terzo motivo d’appello) per la medesima ragione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dellericorrenti - in solido per il comune interesse processua le - alla rifusione a ciascuna delle controparti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente le ricorrent i a rifondere a lle parti controricorrenti le spese processuali, liquidateper ciascuna di esse in un totale di €5900, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del le ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 18487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris