Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:61
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 febbraio 2011 (
*
)
«Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origine nazionale – Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni – Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati – Prove richieste riguardo all’imposta estera imputabile»
Nei procedimenti riuniti C‑436/08 e C‑437/08,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA] (Austria), con decisioni 29 settembre 2008, pervenute in cancelleria il 3 ottobre 2008, e riformulate
da detto giudice in data 30 ottobre 2009, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] BetriebsgmbH
(C‑436/08),
[OSCURATO:PERSONA] AG
(C‑437/08)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BetriebsgmbH, dai sigg. R. Leitner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, e G. Gahleitner,
Steuerberater, nonché dalla sig.ra B. Prechtl;
– per il governo austriaco, dal sig. J. Bauer e dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dai sigg. J. Möller e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Langer nonché dalle sig.re C. Wissels, M. Noort e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], inizialmente dalla sig.ra V. Jackson, successivamente dai sigg. S. Hathaway e L. Seeboruth,
in qualità di agenti, assistiti dal sig. R. Hill, barrister;
– per la Commissione europea, dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione.
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie instaurate dalla [OSCURATO:PERSONA] BetriebsgmbH
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società a responsabilità limitata di diritto austriaco, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA]
AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società per azioni di diritto austriaco, contro il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio delle entrate
di [OSCURATO:PERSONA]), in merito alla tassazione in Austria di dividendi pagati da società stabilite in altri Stati membri nonché in Stati
terzi.
I –
Contesto normativo nazionale
3
Al fine di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti da una società residente o non residente e
percepiti da una società residente, la normativa tributaria austriaca prevede, in presenza di determinati presupposti, che
essi siano assoggettati o al «metodo dell’esenzione» – nel qual caso i dividendi percepiti dalla società beneficiaria sono
esentati dall’imposta sulle società – o al «metodo dell’imputazione» – il quale comporta che l’imposta sulle società pagata
sugli utili all’origine dei dividendi distribuiti viene imputata all’imposta sulle società dovuta in Austria dalla società
beneficiaria.
4
L’art. 10 della legge del 1988 relativa all’imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz 1988, BGBl. 401/1988), come modificata
dalla legge finanziaria del 2009 (BGBl. I, 52/2009; in prosieguo: il «KStG»), ed applicabile, a norma dell’art. 26c, punto
16, lett. b), del medesimo KStG, a tutti gli accertamenti di imposta ancora in corso, dispone quanto segue:
«1) I proventi da partecipazioni sono esenti dall’imposta sulle società. Costituiscono proventi da partecipazioni:
1. le quote di utili di qualsiasi genere derivanti da partecipazioni in società di capitali austriache o in cooperative di produzione
e consumo austriache sotto forma di quote in tali enti societari;
(...)
5. le quote di utili (...) derivanti da una partecipazione in una società straniera, la quale soddisfi i presupposti di cui all’art. 2
della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE[, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri
e figlie di Stati membri diversi] (GU L 255, pag. 6), quali contemplati nell’allegato 2 della legge del 1988 relativa all’imposta
sul reddito, e non ricada sotto il punto 7 del presente paragrafo;
6. le quote di utili (...) derivanti da una partecipazione in una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [terzo parte contraente dell’Accordo
sullo] Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo SEE»)], (...) e con il
cui Stato di residenza sussista un accordo di cooperazione informativa e di assistenza nelle procedure esecutive a carattere
generale, qualora essa non ricada sotto il punto 7 del presente paragrafo;
7. le quote di utili di qualsiasi genere derivanti da una partecipazione internazionale qualificata ai sensi del n. 2 del presente
articolo.
2) Sussiste una partecipazione internazionale qualificata nel caso in cui dei soggetti d’imposta (...) siano comprovatamente
titolari, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, di una partecipazione del 10% almeno, sotto forma di quote di capitale,
in [una società straniera].
(...)
4) In deroga al n. 1, punto 7, di cui sopra, le quote di utili (...) derivanti da partecipazioni internazionali qualificate ai
sensi del n. 2 del presente articolo non sono esentate dall’imposta sulle società, nei termini delle disposizioni che seguono,
nel caso in cui sussistano motivi per cui il Ministro federale delle Finanze ritenga di disporre in tal senso tramite regolamento,
al fine di impedire l’evasione fiscale o altre forme di abuso (art. 22 della legge federale generale in materia di tributi).
La sussistenza di motivi di tal genere può in particolare essere presunta, quando:
1. l’attività fondamentale della persona giuridica straniera consiste direttamente o indirettamente nel realizzare profitti tramite
la riscossione di interessi, la cessione di beni patrimoniali mobili materiali o immateriali e l’alienazione di partecipazioni,
e
2. il reddito della persona giuridica straniera non è soggetto ad alcuna imposta estera che sia equiparabile, sotto il profilo
della determinazione della base imponibile o delle aliquote fiscali applicabili, all’imposta sulle società austriaca.
5) In deroga al n. 1, punti 5 e 6, di cui sopra, le quote di utili non sono esentate dall’imposta sulle società qualora sussista
uno dei seguenti presupposti:
1. la persona giuridica straniera non sia effettivamente assoggettata all’estero, in forma diretta o indiretta, ad alcuna imposta
paragonabile all’imposta sulle società austriaca;
2. gli utili della persona giuridica straniera siano assoggettati all’estero ad un’imposta paragonabile all’imposta sulle società
austriaca, la cui aliquota applicabile sia inferiore di oltre 10 punti percentuali all’imposta sulle società austriaca (...);
3. la persona giuridica straniera goda all’estero di una generale esenzione ratione personae o ratione materiae. (...)
6) Nei casi di cui ai precedenti nn. 4 e 5 occorre procedere, relativamente alle quote di utili, allo sgravio di un’imposta estera
corrispondente all’imposta sulle società [austriaca], secondo le seguenti modalità: l’imposta estera da considerarsi quale
onere preliminare gravante sulla distribuzione di utili viene imputata, su richiesta, a quella parte dell’imposta sulle società
austriaca dovuta sulle quote di utili di qualsiasi tipo percepite in virtù della partecipazione internazionale qualificata.
In sede di accertamento dei redditi, l’imposta estera imputabile deve essere computata in aggiunta agli utili di qualsiasi
tipo derivanti dalla partecipazione internazionale qualificata».
5
Il 13 giugno 2008, il Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze) ha pubblicato, a seguito della decisione
del Verwaltungsgerichtshof in data 17 aprile 2008 illustrata al punto 13 della presente sentenza, una circolare riguardante
l’art. 10, n. 2, del KStG nel testo vigente prima della legge finanziaria del 2009 (BMF‑010216/0090‑VI/6/2008). Tale norma
stabiliva che i proventi derivanti da partecipazioni detenute in una società residente erano esentati dall’imposta sulle società,
mentre i proventi derivanti da partecipazioni detenute in una società non residente erano esentati soltanto qualora la partecipazione
del beneficiario di tali proventi nel capitale sociale della società distributrice fosse di entità pari al 25% almeno.
6
Per quanto riguarda i dividendi provenienti da partecipazioni in società di capitali non residenti di entità inferiore alla
soglia del 25%, la circolare del 13 giugno 2008 prevede che vengano imputate all’imposta sulle società austriaca tanto l’imposta
sulle società applicata sugli utili distribuiti nello Stato di residenza della società distributrice, quanto la ritenuta alla
fonte effettivamente prelevata in questo medesimo Stato in conformità alla pertinente convenzione bilaterale contro le doppie
imposizioni.
7
In tale contesto, la circolare sopra citata stabilisce che il contribuente, per poter ottenere l’imputazione dell’imposta
estera all’imposta dovuta in Austria, deve fornire i seguenti dati:
– esatta denominazione della società partecipata che distribuisce gli utili;
– esatta indicazione della quota di partecipazione detenuta;
– esatta indicazione dell’aliquota dell’imposta sulle società che viene applicata nello Stato di residenza alla società che
distribuisce gli utili. Nel caso in cui tale società non sia soggetta al regime fiscale ordinario dello Stato di residenza
(ma usufruisca, ad esempio, di un’aliquota fiscale privilegiata, di un’esenzione ratione personae o di rilevanti esenzioni
o riduzioni ratione materiae), si deve indicare l’aliquota effettivamente applicabile;
– indicazione dell’importo dell’imposta sulle società prelevata all’estero che grava sulla quota di partecipazione del dichiarante,
calcolato sulla base dei parametri precedentemente indicati;
– esatta indicazione dell’aliquota della ritenuta alla fonte effettivamente applicata, sino a concorrenza dell’aliquota della
ritenuta alla fonte prevista dalla pertinente convenzione contro le doppie imposizioni;
– un calcolo delle imposte imputabili.
8
Il giudice del rinvio ritiene che la circolare del 13 giugno 2008 resti applicabile malgrado le modifiche legislative intervenute
nel corso del 2009.
II –
Cause principali e questioni pregiudiziali
9
Nel corso dell’esercizio fiscale 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha percepito redditi derivanti da una partecipazione in un fondo di investimento
e consistenti in dividendi pagati da società di capitali stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria nonché
in Stati terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha percepito analoghi redditi nel corso dell’esercizio fiscale 2002. Durante questo stesso esercizio
fiscale, quest’ultima società ha subìto perdite di esercizio.
10
Avendo il [OSCURATO:PERSONA] rigettato le domande da esse proposte al fine di ottenere che i dividendi provenienti da società
di capitali non residenti fossero esenti da imposta, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi dinanzi al giudice del
rinvio.
11
Nelle sue decisioni in data 13 gennaio 2005, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’art. 10, n. 2, del KStG nel testo vigente
prima della legge finanziaria del 2009 fosse contrario al principio della libera circolazione dei capitali nella misura in
cui assoggettava i dividendi provenienti da società non residenti, ivi compresi quelli provenienti da società stabilite in
Stati terzi, ad una tassazione meno favorevole di quella applicabile ai dividendi provenienti da società residenti, senza
che tale diversità di trattamento fosse giustificata. Il detto giudice, applicando in via analogica il regime fiscale previsto
dall’art. 10, n. 1, del KStG per i dividendi provenienti da società di capitali nazionali, ha trattato i dividendi pagati
da società di capitali stabilite in altri Stati membri o in Stati terzi come proventi esenti da imposta.
12
[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tali pronunce dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa suprema)
facendo valere, in particolare, che le quote di partecipazione in fondi di investimento nazionali non ricadono nella sfera
di applicazione dell’art. 63 TFUE.
13
Con decisione in data 17 aprile 2008, il citato giudice di appello ha statuito, anzitutto, che ricadono nella sfera di applicazione
dell’art. 63 TFUE l’acquisto e la detenzione, in società non residenti, di partecipazioni che non consentano di esercitare
un’influenza notevole su tali società, ivi compreso il caso in cui tali partecipazioni siano detenute attraverso un fondo
di investimento.
14
Al pari del giudice del rinvio, il Verwaltungsgerichtshof ha poi ritenuto che le disposizioni dell’art. 10, n. 2, del KStG
nella versione antecedente alla legge finanziaria del 2009 violassero il principio della libertà di circolazione dei capitali
e potessero, di conseguenza, essere applicate unicamente in maniera conforme al diritto dell’Unione. Il detto giudice d’appello
ha ritenuto che, qualora sussistano più soluzioni conformi al diritto dell’Unione, debba essere scelta quella che consente
di rispettare nella maggior misura possibile la volontà del legislatore nazionale.
15
A questo proposito, il Verwaltungsgerichtshof ha affermato che, per rimediare al trattamento fiscale meno favorevole cui sono
sottoposti i dividendi provenienti da società non residenti nelle quali l’azionista detiene meno del 25% del capitale rispetto
al trattamento accordato ai dividendi provenienti da società residenti, occorreva applicare alla prima categoria di dividendi
non già il metodo dell’esenzione, bensì quello consistente nell’imputare all’imposta dovuta in Austria l’onere tributario
assolto sui dividendi nello Stato di residenza della società distributrice.
16
Infine, a giudizio del Verwaltungsgerichtshof, il metodo dell’imputazione corrisponderebbe maggiormente al sistema concepito
dal legislatore austriaco che non il metodo dell’esenzione. Infatti, allorché lo Stato di residenza della società distributrice
assoggetta i dividendi ad un’imposta identica o superiore a quella applicata dallo Stato dell’azionista, il metodo dell’imputazione
e quello dell’esenzione porterebbero al medesimo risultato. Se però il livello impositivo applicabile nel primo Stato citato
è meno elevato di quello applicato nello Stato dell’azionista, soltanto il metodo dell’imputazione porterebbe in quest’ultimo
Stato ad una tassazione di entità uguale a quella gravante sui dividendi di origine nazionale.
17
Ritenendo che l’applicazione analogica del metodo dell’esenzione previsto dall’art. 10, n. 2, del KStG nella versione antecedente
alla legge finanziaria del 2009 avesse determinato l’illegittimità delle decisioni adottate dal giudice del rinvio, il Verwaltungsgerichtshof
ha annullato tali decisioni e ha rinviato le cause dinanzi a questo medesimo giudice.
18
Con ordinanze pervenute alla Corte il 3 ottobre 2008, il giudice del rinvio chiede a quest’ultima se il metodo dell’esenzione
e quello dell’imputazione possano essere considerati equivalenti in rapporto al diritto dell’Unione.
19
L’art. 10 del KStG, nella sua versione originaria, è stato modificato retroattivamente dalla legge finanziaria del 2009. Poiché
tale nuova disposizione prevede l’applicazione, a determinate condizioni, del metodo dell’esenzione anche per i dividendi
che una società residente percepisce da società non residenti, la Corte ha inviato, l’8 ottobre 2009, una richiesta di chiarimenti
al giudice del rinvio a norma dell’art. 104, n. 5, del proprio regolamento di procedura. Tale giudice è stato invitato a precisare
le conseguenze derivanti per il testo delle questioni pregiudiziali a seguito della modifica legislativa intervenuta.
20
Nella sua risposta del 30 ottobre 2009 a tale richiesta di chiarimenti, il giudice del rinvio ha riformulato i quesiti sollevati
in ciascuna delle cause.
21
Nella causa C‑436/08, esso chiarisce anzitutto che il KStG subordina l’esenzione dei dividendi provenienti da partecipazioni
inferiori al 10% del capitale sociale di una società distributrice – vale a dire i dividendi di portafoglio – pagati da una
società stabilita in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza
in materia amministrativa e di riscossioni tra la Repubblica d’Austria e lo Stato terzo interessato. Una condizione del genere
non sarebbe prevista per le partecipazioni internazionali qualificate contemplate dall’art. 10, n. 2, del KStG.
22
Il detto giudice sottolinea poi che l’esenzione fiscale dei dividendi di portafoglio pagati da società non residenti stabilite
in Stati membri diversi dall’Austria o in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE non trova comunque applicazione nella maggior
parte dei casi, a motivo delle informazioni che il contribuente è tenuto a fornire all’amministrazione tributaria per poter
beneficiare di tale vantaggio fiscale. Infatti, incombe al contribuente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza delle
condizioni fissate dall’art. 10, n. 5, del KStG. In concreto, il contribuente dovrebbe effettuare un raffronto tra le diverse
tassazioni (art. 10, n. 5, punto 1, del KStG), determinare l’aliquota di imposta applicabile (art. 10, n. 5, punto 2, del
KStG) nonché le esenzioni ratione personae o rationae materiae di cui beneficia la persona giuridica non residente (art. 10,
n. 5, punto 3, del KStG), procurarsi i corrispondenti documenti giustificativi e tenerli a disposizione dell’amministrazione
tributaria nell’eventualità di un controllo. In particolare, per quanto concerne le partecipazioni in fondi di investimento,
sarebbe praticamente impossibile provare che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 10, n. 5, del KStG.
23
Il giudice del rinvio non condivide la posizione espressa dal Verwaltungsgerichtshof nella sua decisione in data 17 aprile
2008, secondo cui il metodo dell’esenzione e quello dell’imputazione dovrebbero essere sempre considerati equivalenti.
24
Infine, il giudice del rinvio fa osservare come il legislatore, all’art. 10 del KStG, non abbia previsto alcun vantaggio fiscale
a favore dei dividendi provenienti da partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di persone giuridiche stabilite in Stati
terzi, tenendo presente che in passato la soglia al di sotto della quale tale vantaggio non veniva accordato era del 25%.
Qualora tale disciplina violasse il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio dovrebbe di norma applicare il metodo dell’imputazione,
in conformità della decisione del Verwaltungsgerichtshof del 17 aprile 2008.
25
Alla luce di tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte, nella causa C‑436/08, le seguenti questioni pregiudiziali, come riformulate:
«1) Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che le partecipazioni di portafoglio estere in società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] siano esenti da imposta soltanto qualora sussistano strumenti internazionali di cooperazione informativa
e assistenza nelle procedure esecutive, quando invece l’esenzione fiscale prevista per le partecipazioni internazionali qualificate
(anche per dividendi provenienti da Stati terzi e persino in caso di switchover al metodo dell’imputazione) non è subordinata
a tale presupposto.
2) Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi di portafoglio esteri provenienti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [europea] o in Stati aderenti all’Accordo SEE debba applicarsi il metodo dell’imputazione qualora non
sussistano i presupposti per il metodo dell’esenzione, malgrado che sia impossibile o assai difficile per il titolare della
partecipazione tanto fornire la prova dell’esistenza dei presupposti per il metodo dell’esenzione (tassazione in misura paragonabile,
entità dell’aliquota fiscale estera, insussistenza di esenzioni ratione personae o ratione materiae a favore della società
estera), quanto produrre i dati necessari per l’imputazione dell’imposta sulle società estera.
3) Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che, per i proventi derivanti da partecipazioni in società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la legge non conceda né un’esenzione dall’imposta sulle società, né l’imputazione dell’imposta sulle società
già versata, qualora l’entità della partecipazione sia inferiore al 10% (25%), mentre i proventi derivanti da partecipazioni
in società austriache sono esenti da imposta indipendentemente dalla quota di partecipazione.
4) a) In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che un’autorità
nazionale, al fine di rimuovere la discriminazione a danno delle partecipazioni in società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], applichi
il metodo dell’imputazione – nel qual caso, in considerazione del livello ridotto della partecipazione, la prova dell’avvenuto
assolvimento dell’imposta (sulle società) all’estero non è possibile o è possibile solo a prezzo di sforzi sproporzionati
–, e ciò faccia a motivo del fatto che, secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof austriaco, questa soluzione è quella
che corrisponde maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, mentre dalla semplice disapplicazione del limite discriminatorio
del 10% (25%) per i dividendi provenienti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dall’imposta.
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4), lett. a), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che
venga negata l’esenzione degli utili derivanti da partecipazioni in società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quota di partecipazione
sia inferiore al 10% (25%), quando invece nel caso di partecipazioni a partire dal 10% (25%) l’esenzione degli utili non è
subordinata all’esistenza di uno strumento internazionale di cooperazione amministrativa e assistenza nelle procedure esecutive
a carattere generale.
c) In caso di soluzione negativa della questione sub 4), lett. a), se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che per
gli utili derivanti da partecipazioni in società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l’imputazione dell’imposta sulle società
assolta all’estero, qualora la misura della partecipazione sia inferiore al 10% (25%), quando invece l’imputazione di imposta
– disposta in determinati casi – per gli utili derivanti da partecipazioni di entità pari o superiore al 10% (25%) in società
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è subordinata all’esistenza di uno strumento internazionale di cooperazione amministrativa e
assistenza nelle procedure esecutive a carattere generale».
26
Nella causa C‑437/08, il giudice del rinvio fa osservare come la decisione del Verwaltungsgerichtshof del 17 aprile 2008 lasci
aperto il quesito se l’imposta da imputare comprenda non soltanto l’imposta sulle società pagata nello Stato di residenza
della società distributrice, ma anche l’imposta che tale Stato ha trattenuto alla fonte ai sensi della pertinente convenzione
bilaterale contro le doppie imposizioni.
27
Inoltre, nel caso di un esercizio fiscale nel corso del quale la società residente beneficiaria dei dividendi abbia subìto
una perdita di esercizio, si pone il quesito se, al fine di evitare una discriminazione connessa al differente trattamento
dei dividendi provenienti da società non residenti rispetto a quelli provenienti da società residenti, l’amministrazione non
debba riportare agli esercizi successivi l’imputazione dell’imposta pagata all’estero.
28
Alla luce di tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA], Außenstelle [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte, nella causa C‑437/08, le seguenti questioni pregiudiziali, come riformulate:
«1) Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi esteri debba essere applicato, nelle ipotesi di cambio
di metodo, il metodo dell’imputazione, e tuttavia, in relazione all’imposta sulle società imputabile e/o alla ritenuta alla
fonte imputabile, non venga accordato al tempo stesso un riporto dell’imputazione per gli anni successivi o un credito d’imposta
nell’anno in perdita.
2) Se contrasti con il diritto [dell’Unione] il fatto che ai dividendi provenienti da Stati terzi debba essere applicato il metodo
dell’imputazione, in quanto, secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof austriaco, questa soluzione è quella che corrisponde
maggiormente alla volontà (ipotetica) del legislatore, e tuttavia non venga accordato al tempo stesso un riporto dell’imputazione
o un credito d’imposta nell’anno in perdita».
29
Con ordinanza del presidente della Corte 16 gennaio 2009, le cause C‑436/08 e C‑437/08 sono state riunite ai fini delle fasi
orale e scritta del procedimento nonché della sentenza.
30
Inoltre, alla luce del testo delle questioni pregiudiziali come riformulato dal giudice del rinvio nella sua risposta del
30 ottobre 2009 alla richiesta di chiarimenti inviatagli, la Corte ha deciso, il 18 novembre 2009, di riaprire la fase scritta
del procedimento nelle presenti cause.
III –
Sulle questioni pregiudiziali
A –
Sulla libertà in questione nelle cause principali
31
Occorre constatare come le questioni sollevate nelle due cause non indichino alcuna disposizione precisa del Trattato FUE
la cui interpretazione sarebbe necessaria per consentire al giudice del rinvio di emettere la propria decisione nelle controversie
dinanzi ad esso pendenti. Dette questioni fanno riferimento unicamente, in modo generico, al diritto dell’Unione.
32
Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte, di fronte a questioni formulate in modo impreciso, ricavare dal
complesso dei dati forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo della causa principale i punti del diritto dell’Unione che
vanno interpretati, tenuto conto dell’oggetto della lite (sentenze 18 novembre 1999, causa C‑107/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8121,
punto 34, nonché 23 gennaio 2003, causa C‑57/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1091, punto 56).
33
A questo proposito, occorre ricordare che il trattamento fiscale dei dividendi può ricadere nella sfera di applicazione dell’art. 49 TFUE,
riguardante la libertà di stabilimento, e in quella dell’art. 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali (v.,
in tal senso, sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11753, punto 36).
34
Quanto al punto se una legislazione nazionale rientri nell’una o nell’altra libertà di circolazione, risulta da una giurisprudenza
ora consolidata che occorre prendere in considerazione l’oggetto della legislazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze
12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punti 31‑33; 3 ottobre
2006, causa C‑452/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9521, punti 34 e 44‑49; 12 dicembre 2006, causa C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA]
in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11673, punti 37 e 38; [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 36, e 13 marzo 2007, causa C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2107, punti 26‑34).
35
A questo proposito, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente
alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività
di quest’ultima ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento (v.
sentenze [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37, e 21 ottobre 2010, causa C‑81/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 47). Per contro, eventuali disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni
effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo
dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38, e 17 settembre 2009, causa C‑182/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8591,
punti 40 e 45‑52).
36
Nel caso di specie occorre constatare, da un lato, che le due cause principali vertono sulla tassazione in Austria di dividendi
percepiti da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] queste detengono in società non residenti e la cui entità è
inferiore al 10% del capitale di tali società estere. Orbene, partecipazioni di tale entità non consentono di esercitare una
sicura influenza sulle decisioni delle società partecipate e di determinare le attività di queste ultime.
37
Dall’altro lato, si deve constatare come la normativa tributaria nazionale in questione nella causa principale operi una distinzione
a seconda dell’origine nazionale o meno dei dividendi qualora questi ultimi provengano da partecipazioni inferiori al 10%
del capitale della società distributrice. Infatti, ai sensi dell’art. 10, n. 1, punto 1, del KStG, i dividendi di portafoglio
sono sempre esentati dall’imposta sulle società qualora le partecipazioni in questione siano detenute in società residenti.
Per contro, i dividendi di portafoglio non beneficiano né di un’esenzione né di un’imputazione dell’imposta pagata sugli utili
alla base dei dividendi distribuiti nel caso in cui le partecipazioni di cui trattasi siano detenute in società stabilite
in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE con il quale non esista alcun accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa
e di riscossioni, giusta quanto previsto dall’art. 10, n. 1, punto 6, del KStG, ovvero in società stabilite in un altro Stato
terzo. Per quanto riguarda i dividendi di portafoglio provenienti da altri Stati membri o da Stati aderenti all’Accordo SEE
con i quali sia stato concluso un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni, tali
dividendi si vedono applicare il metodo dell’imputazione, e non già quello dell’esenzione, nel caso in cui – in sostanza –
gli utili della società distributrice non siano stati effettivamente assoggettati, nello Stato di residenza della società
medesima, ad un’imposta sulle società paragonabile a quella applicabile in Austria, secondo quanto previsto dall’art. 10,
n. 5, del KStG.
38
Alla luce di tali circostanze, occorre ritenere che una normativa quale quella in questione nella causa principale ricada
esclusivamente nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali.
B –
Sulle questioni pregiudiziali nella causa C‑436/08
1. Sulla prima questione
39
Con tale questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa nazionale la
quale subordini l’esenzione fiscale dei dividendi di portafoglio pagati da società stabilite negli Stati aderenti all’Accordo
SEE all’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni, mentre invece
nessuna analoga condizione viene imposta per le «partecipazioni internazionali qualificate».
a) Sulla ricevibilità
40
Il governo austriaco ritiene che tale questione sia irricevibile. Esso sottolinea che, in base all’esposizione dei fatti contenuta
nella decisione di rinvio, la ricorrente nella causa principale detiene partecipazioni in fondi di investimento il cui patrimonio
non sarebbe stato composto da quote di partecipazione in società aventi la propria sede in uno Stato terzo aderente all’Accordo
SEE. Pertanto, la questione non avrebbe alcuna relazione con l’oggetto della causa principale.
41
A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di
funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.
Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via
di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenza 22 ottobre 2009, cause riunite C‑261/08 e C‑348/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10143, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
42
Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente
che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della
causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto
o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze
13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto 19, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
43
Nella decisione di rinvio viene precisato che la ricorrente nella causa principale ha percepito, nel corso dell’esercizio
fiscale pertinente, dividendi di portafoglio provenienti da società di capitali aventi la propria sede in Stati membri diversi
dalla Repubblica d’Austria e in Stati terzi. Orbene, è lecito ritenere che il giudice del rinvio, nel riferirsi alle partecipazioni
detenute in società stabilite in «Stati terzi», abbia utilizzato tale espressione in opposizione a quella di «Stati membri».
Stanti tali circostanze, il riferimento agli Stati terzi deve ritenersi comprensivo anche degli Stati parti contraenti dell’Accordo
SEE.
44
Tenuto conto, da un lato, che il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità della normativa nazionale applicabile
ai dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società stabilite negli Stati aderenti all’Accordo SEE
e, dall’altro lato, che la decisione di rinvio non offre alcun elemento riguardo al fatto che la ricorrente nella causa principale
non deterrebbe alcuna partecipazione in società di questo tipo, non consta in maniera manifesta che la richiesta interpretazione
del diritto dell’Unione sia priva di rilevanza rispetto alla decisione che il giudice del rinvio è chiamato a emettere.
45
Di conseguenza, la prima questione dev’essere dichiarata ricevibile.
b) Nel merito
i) Osservazioni preliminari
46
È importante ricordare che l’art. 63, n. 1, TFUE dà attuazione alla liberalizzazione dei capitali tra gli Stati membri nonché
tra gli Stati membri e gli Stati terzi. A tal fine esso dispone che, nell’ambito del capitolo del Trattato FUE intitolato
«Capitali e pagamenti», sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri
e Stati terzi.
47
Con il suo quesito, il giudice del rinvio si interroga in merito all’interpretazione dell’art. 63 TFUE, al fine di valutare
la compatibilità con tale disposizione della normativa in questione nella causa principale, la quale concede ai dividendi
provenienti da «partecipazioni internazionali qualificate» – ossia le partecipazioni del 10% almeno nel capitale di società
non residenti – un trattamento fiscale più favorevole di quello riservato ai dividendi di portafoglio pagati da società stabilite
negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE.
48
Tuttavia, come rilevato dai governi austriaco, tedesco e neerlandese nonché dalla Commissione europea, in un caso quale quello
di cui alla causa principale occorre procedere ad un raffronto tra, da un lato, il trattamento fiscale riservato ai dividendi
di portafoglio distribuiti da società residenti e, dall’altro, quello riservato ai dividendi di portafoglio pagati da società
stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE. Infatti, l’art. 63 TFUE osta, in linea di principio, a che in uno Stato
membro venga riservato ai dividendi provenienti da società stabilite in uno Stato terzo un trattamento differenziato rispetto
a quello accordato ai dividendi provenienti da società aventi la propria sede nel detto Stato membro (v. ordinanza 4 giugno
2009, cause riunite C‑439/07 e C‑499/07, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4409, punto 71). Per contro,
il trattamento differenziato accordato ai redditi provenienti da uno Stato terzo rispetto ai redditi provenienti da un altro
Stato terzo non ricade, in quanto tale, nell’ambito di applicazione della disposizione sopra citata.
49
Nell’ambito della presente questione, occorre dunque esaminare se l’art. 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso
osta ad una normativa nazionale la quale stabilisca che i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute
in società residenti sono sempre esentati dall’imposta sulle società, così come previsto dall’art. 10, n. 1, punto 1, del
KStG, mentre invece, giusta quanto disposto dall’art. 10, n. 1, punto 6, di tale legge, i dividendi di portafoglio provenienti
da una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE beneficiano di tale esenzione soltanto qualora la Repubblica
d’Austria e lo Stato terzo interessato abbiano concluso un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa
e di riscossioni.
ii) Sull’esistenza di una restrizione dei movimenti di capitali
50
Risulta da una costante giurisprudenza che le misure vietate dall’art. 63, n. 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti
di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a
dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (sentenze 25 gennaio 2007, causa C‑370/05, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1129, punto 24, e 18 dicembre 2007, causa C‑101/05, A, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11531, punto 40).
51
Riguardo alla questione se una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale costituisca una restrizione
dei movimenti di capitali, occorre constatare che, per poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle società, le società
residenti che percepiscono dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite in uno Stato terzo aderente all’Accordo
SEE sono assoggettate – a differenza delle società residenti che percepiscono dividendi di portafoglio provenienti da società
residenti – ad una condizione supplementare, vale a dire quella dell’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza
in materia amministrativa e di riscossioni tra la Repubblica d’Austria e lo Stato terzo interessato. Orbene, tenuto conto
del fatto che spetta soltanto agli Stati interessati decidere se assumere obblighi per via pattizia, appare chiaro che la
condizione consistente nell’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni
è idonea a determinare di fatto, per i dividendi di portafoglio provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo aderente
all’Accordo SEE, un regime permanente di non esenzione dall’imposta sulle società (v., per analogia, sentenza 28 ottobre 2010,
causa C‑72/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).
52
Ne consegue che, a motivo delle condizioni che la normativa in questione nella causa principale impone affinché i dividendi
di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE e percepiti dalle società stabilite
in Austria possano essere esentati dall’imposta sulle società in tale Stato, l’investimento nelle prime società che potrebbe
essere realizzato da queste seconde società risulta meno attraente rispetto all’investimento che potrebbe essere realizzato
in una società stabilita in Austria o in un altro Stato membro. Una simile disparità di trattamento è idonea a dissuadere
le società stabilite in Austria dal procedere all’acquisizione di azioni in società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo
SEE.
53
Pertanto, la suddetta normativa costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali tra uno Stato membro e
alcuni Stati terzi, la quale è in linea di principio vietata dall’art. 63 TFUE.
54
Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata alla luce
delle disposizioni del Trattato riguardanti tale libertà.
iii) Sulle eventuali giustificazioni della misura in questione
55
A norma dell’art. 65, n. 1, lett. a), TFUE, «[l]e disposizioni dell’articolo 63 [TFUE] non pregiudicano il diritto degli Stati
membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra
i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento
del loro capitale».
56
Tale disposizione, in quanto costituente una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve
essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione
tributaria operante una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato in cui investono
i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato (v. sentenze 11 settembre 2008, causa C‑11/07, Eckelkamp e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6845, punto 57, e 22 aprile 2010, causa C‑510/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3553, punto 32).
57
Infatti, la deroga prevista dall’art. 65, n. 1, lett. a), TFUE subisce a sua volta una limitazione per effetto del n. 3 del
medesimo articolo, il quale prevede che le disposizioni nazionali contemplate dal citato n. 1 «non devono costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo
63».
58
Le differenze di trattamento autorizzate dall’art. 65, n. 1, lett. a), TFUE devono pertanto essere mantenute distinte dalle
discriminazioni vietate dal n. 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa tributaria
nazionale quale quella oggetto della causa principale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato
relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento da essa prevista, tra dividendi
di portafoglio provenienti da società residenti e analoghi dividendi provenienti da società stabilite in uno Stato terzo aderente
all’Accordo SEE, riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse
generale (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C‑35/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4071, punto 43; 7 settembre 2004, causa C‑319/02,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7477, punto 29; 8 settembre 2005, causa C‑512/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7685, punto 42, e 19 novembre
2009, causa C‑540/07, Commissione/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10983, punto 49).
59
Occorre qui ricordare che, rispetto ad una disciplina tributaria quale quella in questione nella causa principale, volta a
prevenire la doppia imposizione economica degli utili distribuiti, la situazione di una società azionista che percepisce dividendi
di origine estera è paragonabile a quella di una società azionista che percepisce dividendi di origine nazionale, dal momento
che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto di un’imposizione a catena (v.
sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
60
Date tali premesse, l’art. 63 TFUE impone ad uno Stato membro, che applichi un sistema per prevenire la doppia imposizione
economica nel caso di dividendi versati a società residenti da altre società residenti, l’obbligo di concedere un trattamento
equivalente ai dividendi versati a società residenti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).
61
Tuttavia, la normativa nazionale oggetto della causa principale non prevede un simile trattamento equivalente. Infatti, tale
normativa, pur prevenendo sistematicamente la doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio di origine nazionale
percepiti da una società residente, non elimina né attenua tale doppia imposizione nel caso in cui una società residente percepisca
dividendi di portafoglio provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE con il quale la
Repubblica d’Austria non abbia concluso un accordo generale di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni.
In quest’ultima ipotesi, la citata normativa nazionale non prevede né l’esenzione fiscale dei dividendi percepiti, né l’imputazione
dell’imposta pagata nello Stato terzo in questione sugli utili così distribuiti, sebbene la necessità di prevenire la doppia
imposizione economica si ponga in termini identici per le società residenti, tanto che esse percepiscano dividendi da altre
società residenti quanto che esse li percepiscano da società stabilite in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE.
62
Ne consegue che la differenza di trattamento, sotto il profilo dell’imposta sulle società, tra i dividendi di origine nazionale
e quelli provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE non può essere giustificata da una
diversità di situazioni inerente al luogo in cui i capitali sono stati investiti.
63
Resta da esaminare se la restrizione risultante da una normativa nazionale quale quella in questione nella causa principale
sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v. sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑451/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8251,
punto 79).
64
I governi austriaco, tedesco, italiano, neerlandese e del [OSCURATO:PERSONA] fanno presente al riguardo che, in mancanza di un sistema
di cooperazione tra le autorità competenti interessate, quale quello istituito dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977,
77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette
e indirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1;
in prosieguo: la «direttiva 77/799»), uno Stato membro è legittimato a subordinare l’esenzione di dividendi di portafoglio
pagati da società stabilite in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo di reciproca assistenza
con lo Stato terzo interessato. Infatti, la verifica dell’imposta pagata dalla società distributrice di dividendi implicherebbe
uno scambio di informazioni con l’amministrazione tributaria dello Stato nel quale tale società è stabilita.
65
Occorre ricordare che la giurisprudenza relativa alle restrizioni all’esercizio delle libertà di circolazione in seno all’Unione
non può essere integralmente trasposta ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi, in quanto tali movimenti
si iscrivono in un contesto giuridico differente (v. citate sentenze A, punto 60, e Commissione/Italia, punto 69).
66
Al riguardo occorre rilevare che il quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri istituito dalla direttiva
77/799 non sussiste tra tali autorità e le autorità competenti di uno Stato terzo qualora quest’ultimo non abbia assunto alcun
impegno di reciproca assistenza (citate sentenze Commissione/Italia, punto 70, e [OSCURATO:PERSONA], punto 41).
67
Ne consegue che, quando la normativa di uno Stato membro fa dipendere il beneficio di un vantaggio fiscale dal soddisfacimento
di condizioni il cui rispetto può essere verificato solo ottenendo determinate informazioni dalle autorità competenti di uno
Stato terzo aderente all’Accordo SEE, il citato Stato membro può, in linea di principio, legittimamente negare la concessione
del vantaggio di cui trattasi nell’ipotesi in cui, segnatamente a causa dell’assenza di un obbligo pattizio di fornire informazioni
gravante sullo Stato terzo interessato, risulti impossibile conseguire da quest’ultimo le informazioni di cui sopra (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
68
Risulta dalla normativa in questione nella causa principale che l’art. 10, n. 5, del KStG esclude l’esenzione dei dividendi
di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE nel caso in cui, in sostanza, gli
utili della società distributrice non siano stati effettivamente assoggettati, nello Stato terzo di cui trattasi, ad un’imposta
sulle società paragonabile a quella applicabile in Austria. È lecito dunque ritenere che i presupposti di applicazione dell’esenzione
fiscale non possano essere verificati dallo Stato membro interessato in assenza di un obbligo pattizio dello Stato terzo di
fornire determinate informazioni alle autorità tributarie di detto Stato membro.
69
Ne consegue che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, la quale subordini l’esenzione
di dividendi pagati da società stabilite in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo di reciproca
assistenza con lo Stato terzo interessato, può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale inerenti all’efficacia
dei controlli fiscali e alla lotta contro le frodi tributarie.
70
Tuttavia, la restrizione di una libertà di circolazione, quand’anche sia appropriata rispetto all’obiettivo perseguito, non
può andare oltre quanto è necessario per il conseguimento di quest’ultimo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 82 e la giurisprudenza
ivi citata). Occorre dunque esaminare se la restrizione derivante da una normativa quale quella in questione nella causa principale
rispetti il principio di proporzionalità.
71
Al riguardo occorre constatare, in primo luogo, che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, è in linea di principio
consentito ad uno Stato membro subordinare l’esenzione dei dividendi provenienti da società stabilite in uno Stato terzo aderente
all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo di reciproca assistenza concluso con tale Stato. Il carattere proporzionato di
una normativa siffatta non viene quindi rimesso in discussione per il solo fatto che uno Stato membro non preveda tale presupposto
ai fini dell’esenzione dei dividendi provenienti dalle partecipazioni di entità pari al 10% almeno del capitale della società
distributrice.
72
In secondo luogo, si deve constatare che la normativa in questione nella causa principale subordina l’esenzione dei dividendi
di portafoglio provenienti da società stabilite in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE all’esistenza, con tale Stato,
di un accordo di reciproca assistenza non soltanto a livello amministrativo, ma anche in materia di riscossioni.
73
Orbene, soltanto l’esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa può essere considerata come necessaria
al fine di consentire allo Stato membro interessato di verificare l’effettivo livello di tassazione applicato alla società
non residente distributrice dei dividendi. Infatti, la norma nazionale in questione riguarda la tassazione in Austria, a titolo
dell’imposta sulle società, di redditi percepiti in tale Stato da società residenti. La riscossione di tali imposte da parte
delle autorità austriache non può esigere l’assistenza delle autorità di uno Stato terzo.
74
L’argomento addotto all’udienza dal governo austriaco, secondo cui l’assistenza in materia di riscossioni sarebbe necessaria
in caso di trasferimento in altro luogo del contribuente, deve essere respinto. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale
al paragrafo 90 delle sue conclusioni, il trasferimento è un’ipotesi troppo lontana perché possa giustificare il fatto di
subordinare in tutti i casi l’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi di portafoglio provenienti da
uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo di assistenza in materia di riscossioni.
75
Occorre dunque risolvere la prima questione sollevata dichiarando che l’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che
esso osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale preveda l’esenzione dall’imposta sulle società per i dividendi di
portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che subordini tale esenzione per i dividendi di
portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo SEE all’esistenza di un accordo generale
di reciproca assistenza in materia amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella
misura in cui soltanto l’esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per
raggiungere gli obiettivi della normativa in questione.
2. Sulla seconda questione
a) Osservazioni preliminari
76
Il giudice del rinvio ricorda che, a norma dell’art. 10 del KStG, nel caso in cui esista un accordo generale di reciproca
assistenza, i dividendi di portafoglio provenienti da società residenti, da società stabilite in altri Stati membri e da società
stabilite in Stati terzi aderenti all’Accordo SEE beneficiano di un’esenzione fiscale. Tuttavia, secondo il detto giudice,
l’esenzione fiscale dei dividendi versati da società non residenti non trova applicazione nella maggior parte dei casi, a
motivo delle informazioni che la società beneficiaria è tenuta a fornire all’amministrazione tributaria per poter beneficiare
di tale vantaggio. Il metodo dell’imputazione sarebbe dunque generalmente applicabile per i dividendi provenienti da società
non residenti. Secondo il giudice del rinvio, il contribuente potrebbe soltanto con difficoltà fornire le prove relative all’imposta
estera imputabile.
77
Con il suo secondo quesito, il giudice del rinvio chiede dunque, in sostanza, se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa nazionale,
quale quella in questione nella causa principale, la quale applichi il metodo dell’imputazione ai dividendi di portafoglio
distribuiti da società stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi aderenti all’Accordo SEE nel caso in cui non sia dimostrato
il soddisfacimento dei presupposti di applicazione dell’esenzione fiscale, malgrado che sia difficile o addirittura impossibile,
per l’azionista, tanto fornire la prova dell’esistenza di tali presupposti – vale a dire la tassazione in misura paragonabile,
l’entità dell’aliquota fiscale estera e l’insussistenza di esenzioni ratione personae o ratione materiae a favore della società
estera – quanto produrre i dati necessari per l’imputazione dell’imposta estera sulle società.
78
La risposta che la Corte sarà portata a fornire dovrà consentire al giudice del rinvio di valutare se siano compatibili con
l’art. 63 TFUE, in primo luogo, il «passaggio» dal metodo dell’esenzione a quello dell’imputazione previsto dalla normativa
nazionale in questione nella causa principale nel caso in cui il beneficiario di dividendi provenienti da società non residenti
non disponga di alcuni elementi di prova e, in secondo luogo, l’applicazione di un metodo di imputazione che imponga al detto
beneficiario oneri amministrativi considerevoli o, addirittura, eccessivi.
b) Sull’esistenza di una restrizione dei movimenti di capitali
79
Occorre ricordare che l’art. 10, n. 1, punto 1, del KStG esenta dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio pagati
da società residenti in Austria. A norma dell’art. 10, nn. 1, punti 5 e 6, e 5, del KStG, la doppia imposizione economica
dei dividendi pagati da società stabilite negli Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria o negli Stati terzi aderenti
all’Accordo SEE viene evitata, grazie all’esenzione fiscale o al metodo dell’imputazione, soltanto nel caso in cui il beneficiario
dei dividendi stessi disponga di elementi di prova riguardanti il livello dell’imposta cui sono assoggettate le società distributrici
di tali dividendi nel loro Stato di residenza.
80
Orbene, la differenza di trattamento cui sono assoggettati i dividendi di portafoglio ha l’effetto di dissuadere le società
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i loro capitali in società stabilite in altri Stati membri nonché in Stati terzi aderenti
all’Accordo SEE. Infatti, poiché in Austria i dividendi pagati da società stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi
aderenti all’Accordo SEE ricevono un trattamento fiscale meno favorevole di quello accordato ai dividendi pagati da società
stabilite in Austria, le azioni delle società della prima categoria sono meno attraenti per gli investitori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quelle delle società stabilite in quest’ultimo Stato membro.
81
Una disciplina come quella controversa nella causa principale comporta pertanto una restrizione dei movimenti di capitali
tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e gli Stati terzi, che è in linea di principio vietata dall’art. 63, n. 1, TFUE.
82
Occorre tuttavia esaminare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata alla luce
delle disposizioni del Trattato disciplinanti tale libertà.
c) Sulle eventuali giustificazioni della misura in questione
83
Risulta dalla giurisprudenza citata al punto 58 della presente sentenza che, affinché una normativa tributaria nazionale quale
quella di cui alla causa principale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera
circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili
oppure sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
84
A questo proposito occorre ricordare anzitutto che, rispetto ad una disciplina tributaria quale quella in questione nella
causa principale, volta a prevenire la doppia imposizione economica degli utili distribuiti, la situazione di una società
azionista che percepisce dividendi di origine estera è paragonabile a quella di una società azionista che percepisce dividendi
di origine nazionale, dal momento che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto
di un’imposizione a catena (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
85
Stanti tali premesse, l’art. 63 TFUE impone ad uno Stato membro, che applichi un sistema per prevenire la doppia imposizione
economica nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, l’obbligo di concedere un trattamento equivalente
ai dividendi versati a residenti da società non residenti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 72).
86
Orbene, la Corte ha già statuito che il diritto dell’Unione non vieta che uno Stato membro prevenga l’imposizione a catena
di dividendi percepiti da una società residente applicando disposizioni che esentano da imposta tali dividendi allorché vengono
versati da una società residente, evitando al tempo stesso la suddetta imposizione a catena, attraverso un sistema di imputazione,
nel caso in cui i dividendi in questione vengano versati da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] d’imposta
sui dividendi di origine estera non sia superiore a quella applicata ai dividendi di origine nazionale e che il credito d’imposta
sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato della società distributrice, sino a concorrenza dell’importo dell’imposta
applicata nello Stato membro della società beneficiaria (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 48
e 57, nonché ordinanza 23 aprile 2008, causa C‑201/05, [OSCURATO:PERSONA] in the CFC and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2875,
punto 39).
87
Quindi, allorché gli utili alla base dei dividendi di origine estera sono assoggettati nello Stato della società distributrice
ad un’imposta inferiore al prelievo effettuato dallo Stato membro della società beneficiaria, quest’ultimo deve concedere
un credito d’imposta complessivo corrispondente all’imposta versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51).
88
Se invece tali utili soggiacciono nello Stato membro della società distributrice ad un’imposta superiore al prelievo effettuato
dallo Stato membro della società beneficiaria, quest’ultimo deve concedere un credito d’imposta soltanto nei limiti dell’importo
dell’imposta sulle società dovuto dalla società beneficiaria. Esso non è tenuto a rimborsare la differenza, vale a dire l’ammontare
versato nello Stato della società distributrice che eccede l’importo dell’imposta dovuto nello Stato membro della società
beneficiaria (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).
89
Il metodo dell’imputazione consente, in tali circostanze, di accordare ai dividendi provenienti da società non residenti un
trattamento equivalente a quello concesso, tramite il metodo dell’esenzione, ai dividendi versati da società residenti. L’applicazione
del metodo dell’imputazione ai dividendi provenienti da società non residenti consente infatti di garantire che i dividendi
di portafoglio di origine estera e quelli di origine nazionale sopportino il medesimo carico fiscale, segnatamente nel caso
in cui lo Stato da cui provengono i dividendi applichi, nell’ambito dell’imposta sulle società, un’aliquota fiscale inferiore
a quella applicabile nello Stato membro nel quale è stabilita la società beneficiaria dei dividendi. In un simile caso, l’eventuale
esenzione dei dividendi provenienti da società non residenti avvantaggerebbe i contribuenti che avessero investito in partecipazioni
estere rispetto a quelli che avessero investito i loro capitali in partecipazioni nazionali.
90
Tenuto conto dell’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione, le difficoltà che il contribuente potrebbe incontrare
ai fini della prova del soddisfacimento dei presupposti per l’esenzione fiscale dei dividendi distribuiti da società non residenti
sono, in linea di principio, irrilevanti ai fini della decisione se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa quale quella in questione
nella causa principale. Infatti, tali difficoltà, o perfino l’impossibilità per il contribuente di fornire le prove richieste,
avranno come unica conseguenza che ai dividendi a costui versati da società non residenti verrà applicato il metodo dell’imputazione,
equivalente a quello dell’esenzione.
91
Quanto agli oneri amministrativi imposti al contribuente perché egli possa beneficiare del metodo dell’imputazione, la Corte
ha già dichiarato che il solo fatto che, in confronto ad un sistema di esenzione, un sistema di imputazione imponga ai contribuenti
oneri amministrativi supplementari non può essere considerato come una differenza di trattamento contraria alla libera circolazione
dei capitali (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).
92
Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, gli oneri amministrativi così imposti alla società beneficiaria di dividendi di portafoglio
dalla normativa nazionale in questione nella causa principale potrebbero risultare eccessivi.
93
[OSCURATO:PERSONA] chiarisce al riguardo che, contrariamente ai dividendi di portafoglio versati da società residenti, i quali beneficiano
di esenzione, i dividendi di portafoglio versati in Austria da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
aderente all’Accordo SEE e percepiti per il tramite di un fondo di investimento sono normalmente assoggettati, in Austria,
ad un’imposta sulle società del 25%, a motivo degli oneri amministrativi eccessivi imposti al contribuente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
il metodo dell’esenzione e quello dell’imputazione sarebbero equivalenti soltanto nel caso in cui la prova dell’imposta sulle
società pagata all’estero potesse essere effettivamente fornita o potesse esserlo senza sforzi sproporzionati.
94
Per contro, i governi austriaco, tedesco, italiano, neerlandese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sostengono che gli
oneri amministrativi imposti alla società beneficiaria di dividendi di portafoglio non sono eccessivi. Il governo austriaco
insiste al riguardo sul fatto che la circolare del 13 giugno 2008 ha sostanzialmente semplificato le prove necessarie per
ottenere l’imputazione dell’imposta estera.
95
A questo proposito, è importante ricordare che le autorità tributarie di uno Stato membro hanno il diritto di esigere dal
contribuente le prove a loro avviso necessarie per valutare se siano soddisfatti i presupposti per la concessione di un vantaggio
fiscale previsto dalla normativa in questione e, di conseguenza, se si debba o no concedere tale vantaggio (v., in tal senso,
sentenze 3 ottobre 2002, causa C‑136/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8147, punto 50; 26 giugno 2003, causa C‑422/01, Skandia e Ramstedt,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6817, punto 43, e 27 gennaio 2009, causa C‑318/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 54).
96
Certo, qualora dovesse risultare che le società beneficiarie di dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite
in Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria e in Stati terzi aderenti all’Accordo SEE si trovano, a causa di oneri
amministrativi eccessivi, nell’effettiva impossibilità di beneficiare del metodo dell’imputazione, una normativa siffatta
non consentirebbe di prevenire, e neppure di attenuare, la doppia imposizione economica di tali dividendi. In tali circostanze,
non si potrebbe ritenere che il metodo dell’imputazione e quello dell’esenzione – che invece consente di evitare l’imposizione
a catena dei dividendi distribuiti – conducano ad un risultato equivalente.
97
Tuttavia, poiché uno Stato membro è, in linea di principio, libero di evitare l’imposizione a catena dei dividendi di portafoglio
percepiti da una società residente optando per il metodo dell’esenzione nel caso in cui tali dividendi vengano versati da
una società residente e per il metodo dell’imputazione nel caso in cui essi vengano versati da una società non residente stabilita
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE, gli oneri amministrativi supplementari che risultano
imposti alla società residente – e in particolare il fatto che l’amministrazione tributaria nazionale richieda informazioni
riguardanti l’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice di dividendi nello Stato di residenza
di quest’ultima – sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non possono essere considerati eccessivi
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 48 e 53). Infatti, in assenza di tali
informazioni, le autorità tributarie dello Stato membro in cui è stabilita la società beneficiaria dei dividendi di origine
estera non sono in grado, in linea di massima, di determinare l’importo dell’imposta sulle società pagato nello Stato della
società distributrice che deve essere imputato all’importo dell’imposta dovuto dalla società beneficiaria.
98
Se è certo vero che la società beneficiaria dei dividendi non dispone personalmente dell’insieme delle informazioni riguardanti
l’imposta sulle società applicata sui dividendi distribuiti da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo aderente all’Accordo SEE, tali informazioni sono comunque note a quest’ultima società. Orbene, in tali circostanze,
qualsiasi difficoltà per la società beneficiaria di fornire le informazioni richieste in merito all’imposta pagata dalla società
distributrice di dividendi deriva non già dall’intrinseca complessità di tali informazioni, bensì dall’eventuale mancanza
di cooperazione da parte della società che dispone di queste ultime. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 58
delle sue conclusioni, il venir meno del flusso di informazioni verso l’investitore non è un problema di cui debba occuparsi
lo Stato membro interessato.
99
Inoltre, si deve constatare che, come rilevato dal governo austriaco, la circolare del 13 giugno 2008 ha semplificato le prove
necessarie per ottenere l’imputazione dell’imposta estera nel senso che, per calcolare l’imposta pagata all’estero, viene
applicata la seguente formula: l’utile della società distributrice di dividendi deve essere moltiplicato per l’aliquota nominale
dell’imposta sulle società applicabile nello Stato nel quale è stabilita la società suddetta e per la quota di partecipazione
detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società distributrice. Orbene, un simile calcolo richiede soltanto
una cooperazione limitata da parte della società distributrice dei dividendi, ovvero da parte del fondo di investimenti qualora
la partecipazione in questione sia detenuta per il tramite di un fondo di questo tipo.
100
Infine, come sottolineato dai governi austriaco, tedesco, neerlandese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, il fatto
che, per i dividendi distribuiti da società stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria, l’amministrazione
tributaria di tale Stato membro possa ricorrere al meccanismo di reciproca assistenza previsto dalla direttiva 77/799 non
implica che essa sia tenuta a dispensare la società beneficiaria dei dividendi dal fornirle la prova dell’imposta pagata dalla
società distributrice in un altro Stato membro.
101
Infatti, poiché la direttiva 77/799 prevede la facoltà per le autorità tributarie nazionali di chiedere informazioni che esse
non possono ottenere da sole, la Corte ha rilevato che l’impiego, all’art. 2, n. 1, di questa direttiva, del termine «può»
evidenzia che le suddette autorità, pur avendo certo la possibilità di chiedere informazioni alla competente autorità di un
altro Stato membro, non hanno affatto un obbligo in tal senso. Spetta a ciascuno Stato membro valutare i casi specifici nei
quali manchino informazioni in merito alle transazioni effettuate dai soggetti d’imposta stabiliti nel suo territorio e decidere
se tali casi giustifichino la presentazione di una richiesta di informazioni ad un altro Stato membro (sentenze 27 settembre
2007, causa C‑184/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7897, punto 32, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
102
Di conseguenza, la direttiva 77/799 non impone allo Stato membro in cui è stabilita la società beneficiaria dei dividendi
di far ricorso al meccanismo di reciproca assistenza previsto da tale direttiva ogni volta che le informazioni fornite dalla
società suddetta non siano sufficienti per verificare se essa soddisfi i presupposti dettati dalla normativa nazionale per
l’applicazione del metodo dell’imputazione.
103
Per gli stessi motivi, l’eventuale esistenza di un accordo di reciproca assistenza tra la Repubblica d’Austria e uno Stato
terzo aderente all’Accordo SEE, il quale preveda la facoltà per tale Stato membro di chiedere alle autorità dello Stato terzo
interessato informazioni pertinenti ai fini dell’applicazione del metodo dell’imputazione, non implicherebbe che gli oneri
amministrativi imposti alla società beneficiaria dei dividendi ai fini della prova dell’imposta pagata nello Stato terzo in
questione siano eccessivi.
104
Di conseguenza, tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione sollevata dichiarando che l’art. 63 TFUE
deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti dall’imposta sulle
società i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da un’altra società residente, assoggettando invece
a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo aderente all’Accordo SEE, a condizione però che l’imposta pagata nello Stato di residenza di quest’ultima
società venga imputata all’imposta dovuta nello Stato membro della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti
a quest’ultima per poter beneficiare di tale imputazione non siano eccessivi. Eventuali informazioni che vengano richieste
dall’amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria dei dividendi in merito all’imposta effettivamente applicata
sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato di residenza di quest’ultima sono inerenti al funzionamento
stesso del metodo dell’imputazione e non possono essere considerate come un onere amministrativo eccessivo.
3. Sulla terza questione
a) Osservazioni preliminari
105
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa nazionale, quale quella in
questione nella causa principale, la quale escluda tanto l’esenzione dall’imposta sulle società quanto l’imputazione dell’imposta
sulle società pagata all’estero in relazione ai dividendi provenienti da partecipazioni detenute in società stabilite in Stati
terzi, qualora la partecipazione della società beneficiaria sia inferiore al 10% (in passato, al 25%) del capitale della società
distributrice, mentre invece i dividendi provenienti da partecipazioni detenute in società residenti sono esentati quale che
sia il livello della partecipazione detenuta.
106
A questo proposito, si deve constatare che la soglia del 25% cui il giudice del rinvio fa riferimento nel suo quesito si ricollega
all’art. 10 del KStG così come era formulato prima della modifica legislativa intervenuta nel corso dell’anno 2009. Tuttavia,
risulta dal fascicolo presentato alla Corte che l’art. 10, nn. 1, punto 7, 2 e 4, del KStG, applicabile retroattivamente alle
controversie oggetto delle cause principali, prevede che i dividendi derivanti da una partecipazione detenuta in una società
stabilita in uno Stato terzo siano esentati dall’imposta sulle società in Austria oppure beneficino dell’imputazione dell’imposta
pagata all’estero nel caso in cui la partecipazione in questione rappresenti il 10% almeno del capitale della società suddetta.
107
Per quanto riguarda le partecipazioni che non raggiungono tale soglia, la normativa nazionale controversa nelle cause principali
opera una distinzione, nell’ambito dei dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite in Stati terzi, tra gli Stati
aderenti all’Accordo SEE e gli altri Stati terzi. Mentre i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite in uno
Stato terzo aderente all’Accordo SEE con il quale la Repubblica d’Austria abbia concluso un accordo generale di reciproca
assistenza in materia amministrativa e di riscossioni sono esentati dall’imposta sulle società ovvero beneficiano dell’imputazione
dell’imposta pagata nello Stato terzo aderente all’Accordo SEE di cui trattasi nel quale è stabilita la società distributrice
dei dividendi, lo stesso non vale per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite in altri Stati terzi.
108
Poiché il trattamento fiscale dei dividendi provenienti da società stabilite negli Stati aderenti all’Accordo SEE costituisce
l’oggetto della prima questione sollevata, occorre ritenere che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio desideri
sapere se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa, quale quella in questione nella causa principale, la quale disponga che i
dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni in società stabilite in Stati terzi diversi dagli Stati aderenti all’Accordo
SEE non sono né esentati né assoggettati ad un regime di imputazione dell’imposta estera pagata, mentre invece i dividendi
provenienti da analoghe partecipazioni detenute in società residenti sono sempre esentati.
b) Sull’esistenza di una restrizione dei movimenti di capitali
109
Occorre constatare che una normativa nazionale quale quella in questione nella causa principale ha l’effetto di dissuadere
le società stabilite in Austria dall’investire i loro capitali in società stabilite in Stati terzi diversi dagli Stati aderenti
all’Accordo SEE. Infatti, poiché i dividendi che queste ultime società versano alle società stabilite in Austria ricevono
un trattamento fiscale meno favorevole di quello accordato ai dividendi distribuiti da società stabilite nel detto Stato membro,
le azioni delle società stabilite in Stati terzi sono per gli investitori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quelle delle
società stabilite in tale paese (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], punto 166,
e A, punto 42).
110
Una disciplina come quella controversa nella causa principale comporta dunque una restrizione dei movimenti di capitali tra
gli Stati membri e gli Stati terzi in questione, la quale è in linea di principio vietata dall’art. 63, n. 1, TFUE.
111
Tuttavia, occorre esaminare se tale restrizione della libera circolazione dei capitali possa essere giustificata alla luce
delle disposizioni del Trattato che disciplinano tale libertà.
c) Sulle eventuali giustificazioni della misura in questione
112
Come ricordato ai punti 58 e 83 della presente sentenza, affinché una normativa tributaria nazionale quale quella di cui alla
causa principale possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei
capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente paragonabili oppure
sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
113
Orbene, rispetto ad una disciplina tributaria quale quella in questione nella causa principale, volta a prevenire la doppia
imposizione economica degli utili distribuiti, la situazione di una società azionista che percepisce dividendi provenienti
da Stati terzi è paragonabile a quella di una società azionista che percepisce dividendi di origine nazionale, dal momento
che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, essere oggetto di un’imposizione a catena (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62).
114
Date tali circostanze, l’art. 63 TFUE impone ad uno Stato membro, il quale applichi un sistema per prevenire la doppia imposizione
economica nel caso di dividendi versati a società residenti da altre società residenti, l’obbligo di concedere un trattamento
equivalente ai dividendi versati a società residenti da società stabilite in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo
SEE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).
115
Orbene, la legislazione nazionale in questione nella causa principale non prevede un trattamento equivalente di questo tipo.
Infatti, tale legislazione, se da un lato previene sistematicamente la doppia imposizione economica dei dividendi di portafoglio
di origine nazionale percepiti da una società residente, dall’altro non elimina né attenua tale doppia imposizione nel caso
in cui una società residente percepisca dividendi di portafoglio provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo diverso
da quelli aderenti all’Accordo SEE.
116
Ne consegue che il diverso trattamento accordato, per quel che riguarda l’imposta sulle società, ai dividendi percepiti da
società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] stessi, non può essere giustificato in virtù di una diversità di situazioni
attinente al luogo in cui i capitali sono investiti.
117
Resta da esaminare se la restrizione risultante da una normativa quale quella in questione nella causa principale sia giustificata
da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79).
118
Secondo i governi austriaco, tedesco, italiano, finlandese e neerlandese, se è certo vero che una restrizione ai movimenti
di capitali provenienti da Stati terzi può essere giustificata, lo stesso non vale nel caso in cui tale restrizione riguardi
i movimenti di capitali tra Stati membri (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], punto 171, e A, punto 37).
I detti governi ritengono che la necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo nei rapporti tra
gli Stati membri e gli Stati terzi diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE possa costituire un motivo imperativo di interesse
generale che dispensa gli Stati membri dal riservare ai dividendi originari dei suddetti Stati terzi un trattamento fiscale
identico a quello accordato ai dividendi provenienti da società residenti. I citati governi chiariscono che, mentre gli Stati
membri sono tenuti a concedere ad una società stabilita in un altro Stato membro gli stessi vantaggi fiscali che essi accordano
alle società stabilite nel loro territorio, un simile obbligo non sussiste tra gli Stati membri dell’Unione e gli Stati terzi
nei confronti delle società stabilite nei rispettivi territori. Se l’art. 63 TFUE dovesse essere inteso nel senso che impone
a uno Stato membro l’obbligo di trattare i dividendi provenienti da Stati terzi diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE
allo stesso modo dei dividendi versati da società residenti, il margine di manovra degli Stati membri per negoziare le convenzioni
in materia tributaria e garantirsi così una ripartizione equilibrata del potere impositivo nei loro rapporti con gli Stati
terzi diverrebbe in pratica inesistente.
119
A questo proposito, occorre ricordare che la giurisprudenza riguardante le restrizioni all’esercizio delle libertà di circolazione
in seno all’Unione non può essere integralmente applicata ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi,
in quanto tali movimenti si iscrivono in un contesto giuridico differente (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40
e la giurisprudenza ivi citata).
120
Ciò premesso, non si può escludere che uno Stato membro possa dimostrare che una restrizione dei movimenti di capitali a destinazione
di Stati terzi o in provenienza da essi sia giustificata da un determinato motivo in circostanze in cui tale motivo non potrebbe
costituire una giustificazione valida per una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri (sentenza A, cit., punti 36
e 37, nonché citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA] in the CFC and [OSCURATO:PERSONA], punto 93, e KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal,
Beheer, punto 73).
121
La Corte ha già riconosciuto che una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione in seno all’Unione può essere
giustificata al fine di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze
13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10837, punto 45; 18 luglio 2007, causa C‑231/05, Oy AA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6373,
punto 51, e 15 maggio 2008, causa C‑414/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3601, punto 42). Pertanto, una simile giustificazione,
costituente un motivo imperativo di interesse generale, può, a fortiori, essere riconosciuta nei rapporti degli Stati membri
con gli Stati terzi.
122
Tuttavia, perché la diversità di trattamento tra i dividendi di origine nazionale e i dividendi provenienti da Stati terzi
diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE possa essere giustificata da un siffatto motivo imperativo di interesse generale,
essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo
(v. sentenze 15 maggio 1997, causa C‑250/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2471, punto 26; 11 marzo 2004, causa
C‑9/02, de Lasteyrie du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2409, punto 49, nonché Marks & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
123
Occorre precisare che il fatto di assoggettare i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente ad un medesimo
trattamento, indipendentemente dal fatto che essi provengano da un’altra società residente oppure da una società stabilita
in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo SEE, non avrebbe come conseguenza che redditi normalmente imponibili
nello Stato membro di residenza della società beneficiaria verrebbero spostati verso lo Stato terzo in questione (v., in tal
senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 87). Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 120 delle sue conclusioni,
nella causa principale viene in questione non già il potere impositivo riguardante le attività economiche nel territorio nazionale,
bensì la tassazione di redditi esteri.
124
Pertanto, la diversità di trattamento dei dividendi di portafoglio a seconda della loro origine nazionale o estera non può
essere giustificata sulla base della necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e
gli Stati terzi diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE.
125
Vero è che l’esenzione dei dividendi di portafoglio distribuiti da società stabilite in uno Stato terzo diverso da quelli
aderenti all’Accordo SEE, ovvero l’imputazione dell’imposta pagata in tale Stato, determinerebbe, per la Repubblica d’Austria,
una riduzione delle sue entrate tributarie a titolo dell’imposta sulle società.
126
Tuttavia, risulta da una costante giurisprudenza che la riduzione delle entrate tributarie non può essere considerata un motivo
imperativo di interesse generale invocabile per giustificare una misura contraria, in linea di principio, ad una libertà fondamentale
(v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49, e 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8203, punto 59).
127
Quanto alla mancanza di reciprocità nei rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi, occorre ricordare che, quando il
principio della libera circolazione dei capitali è stato esteso, dall’art. 56, n. 1, CE, divenuto art. 63, n. 1, TFUE, ai
movimenti di capitali tra gli Stati terzi e gli Stati membri, questi ultimi hanno scelto di affermare tale principio nello
stesso articolo e negli stessi termini per i movimenti di capitali che hanno luogo all’interno dell’Unione e per quelli che
riguardano rapporti con Stati terzi (sentenza A, cit., punto 31).
128
Stanti tali premesse, un’assenza di reciprocità nei rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi diversi da quelli aderenti
all’Accordo SEE non può giustificare una restrizione dei movimenti di capitali tra gli Stati membri e tali Stati terzi.
129
Il governo austriaco sostiene poi che il suo regime fiscale è giustificato dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli
fiscali alla luce del fatto che le attuali convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con gli Stati terzi non garantiscono
uno scambio di informazioni con le autorità competenti di tali Stati di livello identico a quello previsto, dalla direttiva
77/799, tra le autorità degli Stati membri.
130
A questo proposito, occorre ricordare che il quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri istituito
dalla direttiva 77/799 non sussiste tra tali autorità e le competenti autorità di uno Stato terzo qualora quest’ultimo non
abbia assunto alcun impegno di reciproca assistenza (v. citate sentenze Commissione/Italia, punto 70, e [OSCURATO:PERSONA],
punto 41).
131
Ne consegue che, qualora una normativa di uno Stato membro subordini il godimento di un vantaggio fiscale al soddisfacimento
di condizioni il cui rispetto può essere verificato soltanto ottenendo informazioni dalle autorità competenti di uno Stato
terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo SEE, detto Stato membro può, in linea di principio, legittimamente rifiutare
la concessione di tale vantaggio qualora, segnatamente a motivo dell’assenza di un obbligo pattizio di fornire informazioni
gravante sul citato Stato terzo, risulti impossibile ottenere da quest’ultimo le informazioni in questione (v., per analogia,
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 44).
132
Tuttavia, occorre constatare che la normativa nazionale in questione nella causa principale non subordina un’eventuale esenzione
dei dividendi di portafoglio pagati da una società stabilita in uno Stato terzo diverso da quelli aderenti all’Accordo SEE,
ovvero un’eventuale imputazione dell’imposta pagata in tale Stato terzo, all’esistenza di un accordo di reciproca assistenza
tra lo Stato membro in questione e lo Stato terzo interessato. Infatti, a norma dell’art. 10 del KStG, i dividendi di portafoglio
provenienti da Stati terzi diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE sono sempre assoggettati all’imposta sulle società in
Austria, senza che la normativa nazionale controversa preveda alcun vantaggio fiscale a favore di tali dividendi al fine di
prevenire la loro doppia imposizione economica.
133
Considerate tali circostanze, la differenza che esiste, sotto il profilo della cooperazione tra le autorità tributarie, tra
la situazione caratterizzante i rapporti tra gli Stati membri in seno all’Unione, da un lato, e quella propria dei rapporti
tra gli Stati membri e gli Stati terzi, dall’altro, non può giustificare una diversità di trattamento fiscale tra i dividendi
di portafoglio di origine nazionale e quelli provenienti da Stati terzi diversi da quelli aderenti all’Accordo SEE.
134
Infine, il governo austriaco rileva che, se la normativa in questione nella causa principale fosse contraria alla libera circolazione
dei capitali, occorrerebbe verificare se le partecipazioni in società stabilite in Stati terzi non debbano essere qualificate
come investimenti diretti ai sensi dell’art. 64, n. 1, TFUE, dal momento che, in tal caso, il regime nazionale potrebbe essere
considerato come già esistente alla data del 31 dicembre 1993. Tale regime potrebbe dunque in tal caso essere considerato
giustificato dalla clausola di «standstill» contenuta nel citato articolo del Trattato FUE.
135
Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 64, n. 1, TFUE, le disposizioni di cui all’art. 63 TFUE lasciano impregiudicata
l’applicazione agli Stati terzi delle restrizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali
o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali da e verso Stati terzi che implichino investimenti
diretti.
136
Ne consegue che, nel caso in cui, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che stabilisce
restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da Stati terzi o a questi diretti vietate dall’art. 63 TFUE e, dopo la data
di cui sopra, adotti misure che, pur costituendo anch’esse una restrizione ai suddetti movimenti, siano sostanzialmente identiche
alla normativa precedente oppure si limitino a ridurre o a sopprimere un ostacolo all’esercizio dei diritti e delle libertà
dell’Unione previsto dalla normativa precedente, l’art. 63 TFUE non osta all’applicazione agli Stati terzi di queste ultime
misure quando esse si applichino a movimenti di capitali implicanti investimenti diretti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 196).
137
La Corte ha già statuito che non possono essere considerate investimenti diretti le partecipazioni in una società che non
siano acquisite al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e tale società e non consentano
all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di quest’ultima (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 196). Poiché la normativa esaminata nell’ambito della presente questione riguarda unicamente
le partecipazioni inferiori al 10% del capitale sociale della società distributrice, si deve ritenere che essa non rientri
nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 64, n. 1, TFUE.
138
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dunque risolvere la terza questione sollevata dichiarando
che l’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire
una doppia imposizione economica, esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente
e distribuiti da un’altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo
diverso da quelli aderenti all’Accordo SEE, non preveda né l’esenzione dei dividendi, né un sistema di imputazione dell’imposta
pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.
4. Sulla quarta questione
139
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’art. 63 TFUE osti a che un’amministrazione
nazionale applichi il metodo dell’imputazione per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite in uno Stato
terzo aderente all’Accordo SEE con il quale la Repubblica d’Austria non abbia concluso un accordo generale di reciproca assistenza
in materia amministrativa e di riscossioni, o provenienti da società stabilite in un altro Stato terzo, malgrado che tale
metodo comporti oneri amministrativi asseritamente eccessivi per il beneficiario dei dividendi, e ciò faccia a motivo del
fatto che il metodo dell’imputazione sarebbe quello che, secondo una decisione del Verwaltungsgerichtshof, corrisponde meglio
alla volontà del legislatore, mentre la non applicabilità del limite di partecipazione del 10% avrebbe come conseguenza un’esenzione
fiscale e dunque la prevenzione automatica della doppia imposizione economica per i dividendi di portafoglio provenienti da
società stabilite negli Stati terzi.
140
A questo proposito occorre ricordare che il Verwaltungsgerichtshof ha affermato che, per rimediare al trattamento fiscale
meno favorevole al quale sono assoggettati i dividendi provenienti da società non residenti rispetto a quelli provenienti
da società residenti, occorreva applicare alla prima categoria di dividendi non già il metodo dell’esenzione, bensì quello
consistente nell’imputare all’imposta dovuta in Austria l’imposta pagata sui dividendi nello Stato di residenza della società
distributrice.
141
Come ricordato al punto 86 della presente sentenza, il diritto dell’Unione non vieta che uno Stato membro prevenga l’imposizione
a catena di dividendi percepiti da una società residente applicando disposizioni che esentano da imposta tali dividendi allorché
vengono versati da una società residente, evitando al tempo stesso la suddetta imposizione a catena, attraverso un sistema
di imputazione, nel caso in cui i dividendi in questione vengano versati da una società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] d’imposta sui dividendi di origine estera non sia superiore a quella applicata ai dividendi di origine nazionale
e che il credito d’imposta sia perlomeno pari all’importo versato nello Stato della società distributrice, sino a concorrenza
dell’importo dell’imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria.
142
Inoltre, spetta in linea di principio agli Stati membri, quando introducono meccanismi volti a prevenire o ad attenuare l’imposizione
a catena di utili distribuiti, determinare la categoria di contribuenti ammessi a beneficiare dei detti meccanismi, e introdurre,
a tale scopo, soglie basate sulla partecipazione che tali contribuenti detengono nelle società distributrici interessate (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67).
143
Pertanto, l’art. 63 TFUE non osta alla prassi di un’autorità tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni
Stati terzi, applichi il metodo dell’imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria
nel capitale della società distributrice ed il metodo dell’esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece
sistematicamente il metodo dell’esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione
intesi a prevenire o ad attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente.
144
Gli oneri amministrativi asseritamente eccessivi che l’applicazione del metodo dell’imputazione comporta sono già stati presi
in esame ai punti 92‑99 e 104 della presente sentenza.
145
Con la sua quarta questione, sub b) e c), il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte se l’art. 63 TFUE osti ad una normativa
o ad una prassi nazionale la quale, per i dividendi di portafoglio distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo
diverso da quelli aderenti all’Accordo SEE, subordini l’applicazione del metodo dell’imputazione all’esistenza di un accordo
di reciproca assistenza con lo Stato terzo di cui trattasi.
146
Tuttavia, una simile questione ha natura puramente ipotetica ed è pertanto irricevibile (v. sentenza 22 giugno 2010, cause
riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5667, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
147
Occorre dunque risolvere la quarta questione sollevata dichiarando che l’art. 63 TFUE non osta alla prassi di un’autorità
tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi, applichi il metodo dell’imputazione al di sotto
di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società distributrice ed il metodo dell’esenzione
in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente il metodo dell’esenzione per i dividendi di origine
nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire o a attenuare l’imposizione a catena di utili
distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che l’amministrazione tributaria nazionale richieda alla società
beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice
dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest’ultima è inerente al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione
e non pregiudica, in quanto tale, l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione.
C –
Sulle questioni pregiudiziali nella causa C‑437/08
148
Con le sue questioni della causa C‑437/08, il giudice del rinvio chiede in sostanza, in primo luogo, se l’art. 63 TFUE osti
ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, la quale preveda, a determinate condizioni, l’applicazione
del metodo dell’imputazione ai dividendi provenienti da una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo,
mentre invece i dividendi di origine nazionale sono sempre esentati dall’imposta sulle società, e che, per gli esercizi fiscali
nel corso dei quali la società beneficiaria abbia registrato perdite di esercizio, non preveda alcun riporto dell’imputazione
agli esercizi successivi.
149
In secondo luogo, il giudice del rinvio desidera sapere se l’art. 63 TFUE obblighi uno Stato membro a tener conto, ai fini
dell’applicazione del metodo dell’imputazione ai dividendi di origine estera, non soltanto dell’imposta sulle società pagata
nello Stato in cui la società distributrice dei dividendi è stabilita, ma anche della ritenuta alla fonte applicata in tale
Stato.
1. Sulla ricevibilità
150
Il governo austriaco ritiene che le questioni non abbiano alcun rapporto con la controversia nella causa principale, dato
che quest’ultima verte soltanto sull’esercizio fiscale 2002, ossia quello durante il quale si sono verificate le perdite di
esercizio. L’eventuale riporto dell’imputazione dell’imposta pagata all’estero potrebbe riguardare unicamente gli esercizi
successivi.
151
Tale argomento deve essere respinto.
152
A questo proposito occorre constatare che, anche se la causa principale riguarda soltanto la tassazione a titolo dell’esercizio
fiscale 2002, ossia l’anno nel corso del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha subìto delle perdite, il giudice del rinvio mira ad appurare,
attraverso i suoi quesiti, se l’applicazione, per tale esercizio fiscale, del metodo dell’imputazione ai dividendi che tale
società percepisce da una società non residente possa essere considerata come equivalente ad un’esenzione fiscale di tali
dividendi. Esso chiede anche se tale applicazione sia compatibile con l’art. 63 TFUE, nell’ipotesi in cui il metodo suddetto
non consenta alla società beneficiaria di riportare agli esercizi successivi l’imposta pagata nello Stato di residenza della
società distributrice dei dividendi.
153
Stanti tali premesse, le questioni sollevate nella causa C‑437/08 sono ricevibili.
2. Nel merito
154
Alla luce delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre esaminare, in primo luogo, se l’art. 63 TFUE imponga a
uno Stato membro, che applica il metodo dell’imputazione per i dividendi distribuiti da società non residenti e il metodo
dell’esenzione per i dividendi provenienti da società residenti, l’obbligo di prevedere il riporto dell’imputazione dell’imposta
pagata, nel caso in cui, per l’esercizio fiscale nel corso del quale la società beneficiaria percepisce i dividendi, quest’ultima
registri perdite di esercizio.
155
Il governo austriaco ritiene che l’art. 63 TFUE non gli imponga di prevedere tale riporto. Infatti, se gli utili fossero assoggettati
nello Stato di residenza della società distributrice ad un’imposta superiore all’imposta prelevata dallo Stato della società
beneficiaria, quest’ultimo Stato sarebbe tenuto a concedere un credito di imposta soltanto nei limiti dell’importo dell’imposta
sulle società dovuto dalla società beneficiaria (sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52). Allo
stesso modo, nel caso in cui, a motivo di perdite subite dalla società beneficiaria nel corso dell’anno della distribuzione
dei dividendi, non venga pagata alcuna imposta nazionale sui dividendi percepiti, lo Stato della società beneficiaria non
sarebbe tenuto ad accordare un credito d’imposta, né per l’esercizio fiscale corrispondente a tale anno né, a fortiori, per
gli esercizi fiscali successivi.
156
A questo proposito occorre ricordare che l’art. 63 TFUE impone ad uno Stato membro, il quale applichi un sistema di prevenzione
della doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati a società residenti da altre società residenti, l’obbligo
di concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a società residenti da società non residenti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).
157
Nella causa principale, risulta dall’art. 10, n. 6, del KStG che, nell’ambito del sistema di imputazione di cui trattasi,
i dividendi distribuiti dalle società non residenti vengono integrati nella base imponibile della società beneficiaria, riducendo
così, nel caso in cui si registrino delle perdite riferite all’esercizio fiscale in questione, l’ammontare di queste ultime
in misura pari ai dividendi percepiti. Pertanto, l’importo delle perdite riportabili agli esercizi fiscali successivi risulta
diminuito in identica misura. Al contrario, i dividendi provenienti da società residenti, che sono esentati, non incidono
in alcun modo sulla base imponibile della società beneficiaria e dunque neppure sulle perdite di quest’ultima eventualmente
riportabili.
158
Ne consegue che, anche se i dividendi distribuiti da una società non residente e percepiti da una società residente non vengono
assoggettati all’imposta sulle società nello Stato membro in cui quest’ultima società è stabilita a titolo dell’esercizio
fiscale nel corso del quale essi sono stati percepiti, la riduzione delle perdite della società beneficiaria è idonea a determinare
per quest’ultima, ove essa non benefici di un riporto dell’imputazione dell’imposta pagata dalla società distributrice, una
doppia imposizione economica a carico di tali dividendi in occasione degli esercizi fiscali successivi, qualora il risultato
di detta società beneficiaria sia positivo (v., in tal senso, sentenza 12 febbraio 2009, causa C‑138/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731,
punti 39 e 40, e ordinanza KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer, cit., punti 39 e 40). Al contrario, nessun rischio
di doppia imposizione economica grava sui dividendi di origine nazionale, a motivo dell’applicazione nei loro confronti del
metodo dell’esenzione.
159
Qualora una normativa nazionale, quale quella in questione nella causa principale, non preveda il riporto dell’imputazione
dell’imposta sulle società pagata nello Stato di stabilimento della società distributrice dei dividendi, i dividendi di origine
estera subiscono, in un sistema come quello oggetto del procedimento a quo, una tassazione superiore a quella risultante dall’applicazione
del metodo dell’esenzione per i dividendi di origine nazionale.
160
Tenuto conto di quanto chiarito al punto 156 della presente sentenza, occorre dichiarare che l’art. 63 TFUE osta ad una normativa
siffatta.
161
Contrariamente a quanto affermato dal governo austriaco, una normativa quale quella in questione nella causa principale non
può essere giustificata dal fatto che, nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’imputazione, uno Stato membro è tenuto
ad accordare un credito d’imposta soltanto entro il limite dell’importo dell’imposta sulle società dovuto dalle società beneficiarie
(v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 50 e 52).
162
Indubbiamente, risulta dalla giurisprudenza che l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione non impone che,
nell’ambito di quest’ultimo metodo, venga concesso un credito d’imposta per i dividendi provenienti da società non residenti
che sia superiore al livello di tassazione nazionale (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 50
e 52). Infatti, la concessione di un credito d’imposta entro i limiti dell’importo dell’imposta sulle società dovuto dalle
società beneficiarie è sufficiente per eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti.
163
Tuttavia, come risulta dal punto 158 della presente sentenza, una normativa nazionale che non consenta, per i dividendi provenienti
da società non residenti, il riporto dell’imputazione dell’imposta pagata all’estero, e che esenti invece dall’imposta sulle
società i dividendi di origine nazionale, non previene la doppia imposizione economica nei confronti dei dividendi di origine
estera.
164
Orbene, in considerazione del fatto che, rispetto ad una disciplina tributaria volta a prevenire o ad attenuare la doppia
imposizione degli utili distribuiti, la situazione di una società che percepisce dividendi di origine estera è paragonabile
a quella di una società che percepisce dividendi di origine nazionale, dal momento che, in entrambi i casi, gli utili realizzati
possono, in linea di principio, essere oggetto di un’imposizione a catena (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 62), una differenza di trattamento, quale quella in questione nella causa principale, tra i dividendi di origine
nazionale, da un lato, e i dividendi di origine estera, dall’altro, non può essere giustificata da una diversità di situazione
correlata al luogo in cui i capitali sono investiti.
165
Infine, e diversamente da quanto asserito dal governo italiano, la differenza di trattamento in questione nella causa principale
non può essere giustificata dalla necessità di evitare che, in seno ad un gruppo di società cui appartengono la società beneficiaria
dei dividendi e la società non residente distributrice degli stessi, vengano realizzate costruzioni di puro artificio dirette
a modificare l’origine dei dividendi al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali. A questo riguardo, è sufficiente constatare
che la misura nazionale in questione nella causa principale, che restringe la libera circolazione dei capitali, non concerne
specificamente le costruzioni di puro artificio, prive di realtà economica, il cui solo scopo sia di ottenere un vantaggio
fiscale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 89 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, come sottolineato
dall’avvocato generale al paragrafo 160 delle sue conclusioni, l’esistenza di costruzioni di puro artificio in seno ad un
gruppo societario sembra essere esclusa in un caso quale quello oggetto della causa principale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha percepito
dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 10% del capitale della società distributrice e detenute in comproprietà
con altri investitori per il tramite di un fondo di investimento nazionale.
166
In secondo luogo, quanto alla questione se, nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’imputazione, si debba tener conto
dell’imposta ritenuta alla fonte nello Stato della società distributrice, occorre ricordare che tale imposta, ove non venga
imputata nello Stato in cui è stabilita la società che percepisce i dividendi in questione, crea i presupposti per una doppia
imposizione giuridica.
167
A questo proposito occorre ricordare che spetta a ciascuno Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell’Unione,
il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché il tasso d’imposizione
che vengono applicati in capo all’azionista beneficiario (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50; [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47, e 20 maggio 2008, causa C‑194/06,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3747, punto 30).
168
Ne consegue, da un lato, che i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro a un azionista [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possono subire una doppia imposizione giuridica qualora i due Stati membri decidano di esercitare
la propria competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a tassazione in capo all’azionista (sentenza 16 luglio 2009,
causa C‑128/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6823, punto 26).
169
Dall’altro lato, la Corte ha già avuto modo di affermare che le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio
parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, se e in quanto tale esercizio non sia discriminatorio,
non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato (sentenza 3 giugno 2010, causa C‑487/08, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4843,
punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
170
Poiché il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze
tra gli Stati membri per quanto riguarda l’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’Unione, la circostanza che
tanto lo Stato membro della fonte dei dividendi quanto lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali dividendi
non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto dell’Unione, a prevenire gli svantaggi che potrebbero
derivare dall’esercizio della competenza così ripartita da parte dei due Stati membri (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 30
e 34, e 15 aprile 2010, causa C‑96/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2911, punti 27 e 28).
171
Stanti tali premesse, l’art. 63 TFUE non può essere interpretato nel senso che esso obblighi uno Stato membro a prevedere,
nella propria normativa tributaria, l’imputazione dell’imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un
altro Stato membro al fine di prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel
primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall’esercizio parallelo, da parte degli Stati membri in questione, della
loro rispettiva competenza fiscale (v., in tal senso, sentenza 14 novembre 2006, causa C‑513/04, Kerckhaert e Morres, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10967,
punti 22‑24).
172
La medesima constatazione si impone a fortiori nel caso in cui la doppia imposizione giuridica consegua dall’esercizio parallelo,
da parte di uno Stato membro e di uno Stato terzo, della loro rispettiva competenza fiscale, così come risulta dai punti 119
e 120 della presente sentenza.
173
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 63 TFUE
deve essere interpretato nel senso:
– che esso osta ad una normativa nazionale, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite
nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi, e che prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi
applicando il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell’imputazione ai dividendi
distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, se e in quanto tale normativa non consenta,
in ipotesi di applicazione del metodo dell’imputazione, di riportare l’imputazione dell’imposta sulle società pagata nello
Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l’esercizio nel
corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite
di esercizio, e
– che esso non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l’imputazione dell’imposta prelevata
sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, al fine di prevenire la doppia imposizione
giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall’esercizio
parallelo, da parte degli Stati in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.
IV –
Sulle spese
174
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale preveda l’esenzione
dall’imposta sulle società per i dividendi di portafoglio provenienti da partecipazioni detenute in società residenti, e che
subordini tale esenzione per i dividendi di portafoglio provenienti da società stabilite negli Stati terzi aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, all’esistenza di un accordo generale di reciproca assistenza in materia
amministrativa e di riscossioni tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, nella misura in cui soltanto l’esistenza
di un accordo di reciproca assistenza in materia amministrativa risulta necessaria per raggiungere gli obiettivi della normativa
in questione.
2)
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale esenti
dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da un’altra società residente,
assoggettando invece a tale imposta i dividendi di portafoglio che una società residente percepisce da una società stabilita
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, a condizione
però che l’imposta pagata nello Stato di residenza di quest’ultima società venga imputata all’imposta dovuta nello Stato membro
della società beneficiaria e che gli oneri amministrativi imposti a quest’ultima per poter beneficiare di tale imputazione
non siano eccessivi. Eventuali informazioni che vengano richieste dall’amministrazione tributaria nazionale alla società beneficiaria
dei dividendi in merito all’imposta effettivamente applicata sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato
di residenza di quest’ultima sono inerenti al funzionamento stesso del metodo dell’imputazione e non possono essere considerate
come un onere amministrativo eccessivo.
3)
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale, al fine di prevenire
una doppia imposizione economica, esenti dall’imposta sulle società i dividendi di portafoglio percepiti da una società residente
e distribuiti da un’altra società residente, e che, per i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato terzo
diverso da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, non preveda né l’esenzione dei dividendi,
né un sistema di imputazione dell’imposta pagata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza.
4)
L’art. 63 TFUE non osta alla prassi di un’autorità tributaria nazionale che, per i dividendi provenienti da alcuni Stati terzi,
applichi il metodo dell’imputazione al di sotto di una certa soglia di partecipazione della società beneficiaria nel capitale
della società distributrice ed il metodo dell’esenzione in caso di superamento di tale soglia, ed applichi invece sistematicamente
il metodo dell’esenzione per i dividendi di origine nazionale, a condizione però che i meccanismi in questione intesi a prevenire
o a attenuare l’imposizione a catena di utili distribuiti conducano ad un risultato equivalente. Il fatto che l’amministrazione
tributaria nazionale richieda alla società beneficiaria dei dividendi informazioni in merito all’imposta effettivamente applicata
sugli utili della società distributrice dei dividendi nello Stato terzo di residenza di quest’ultima è inerente al funzionamento
stesso del metodo dell’imputazione e non pregiudica, in quanto tale, l’equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione.
5)
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso:
–
che esso osta ad una normativa nazionale, la quale conceda alle società residenti la possibilità di riportare perdite subite
nel corso di un esercizio fiscale agli esercizi fiscali successivi, e che prevenga la doppia imposizione economica dei dividendi
applicando il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e, per contro, il metodo dell’imputazione ai dividendi
distribuiti da società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, se e in quanto tale normativa non consenta,
in ipotesi di applicazione del metodo dell’imputazione, di riportare l’imputazione dell’imposta sulle società pagata nello
Stato di residenza della società distributrice dei dividendi agli esercizi successivi nel caso in cui, per l’esercizio nel
corso del quale la società beneficiaria ha percepito i dividendi di origine estera, tale società abbia registrato perdite
di esercizio, e
–
che esso non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l’imputazione dell’imposta prelevata
sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, al fine di prevenire la doppia imposizione
giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro, doppia imposizione che consegue dall’esercizio
parallelo, da parte degli Stati in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.