CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1992 avverso l'ordinanza resa il 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, parzialmente accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 10 settembre 2022, con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata, ha sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, con il cosiddetto braccialetto elettronico. Si contesta all'indagato di avere in concorso con altri soggetti identificati e in corso di identificazione, posto in essere atti idonei diretti in modo univoco a costringere la persona offesa a versare una somma, nell'occasione non meglio quantificata, quale quota parte degli utili derivanti da un appalto di gestione dei rifiuti per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], evocando la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, commettendo il fatto al fine di agevolare l'attività del sodalizio e nel concorso di più persone riunite, appartenenti al gruppo criminale mafioso. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova sulla ritenuta gravità indiziaria e sulla mancata valutazione delle censure difensive in relazione al reato contestato al capo 5 della incolpazione provvisoria. Osserva il ricorrente che il giudizio di gravità indiziaria si fonda sulla constatazione che l'indagato avrebbe fornito un contributo materiale alla condotta estorsiva, avendo accompagnato l'autore della tentata estorsione con la sua auto all'incontro con la persona offesa. Il ricorrente non ha mai negato di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a Bivona dove risiedeva la persona offesa, ma ha sostenuto di non avere avuto contezza di quanto accaduto durante il colloquio con [OSCURATO:PERSONA], in quanto era rimasto all'interno della propria auto, ad una certa distanza dai predetti. L'assunto difensivo ha trovato conferma nella dichiarazioni della persona offesa e nelle immagini del sistema di videosorveglianza, da cui emerge che il ricorrente non era mai sceso dall'autovettura e che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato con la persona offesa per conferire. Tale ricostruzione esclude peraltro la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. 2.2 Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod.pen. poiché dal compendio indiziario emerge l'assoluta mancanza di consapevolezza e volontà da parte del ricorrente di cooperare alla realizzazione concorsuale di un delitto teso ad agevolare il sodalizio mafioso. L'aggravante contestata nella sua forma agevolatrice richiede l'esistenza di un sodalizio mafioso che è ancora oggetto di discussione, non essendo mai confluita in atti una sentenza definitiva attestante l'esistenza della cosca Pardea-Ranise. Recentemente peraltro le Sezioni unite della Corte di legittimità hanno affermato che la detta circostanza ha natura soggettiva e si applica solo se effettivamente conosciuta dal concorrente. Nel caso in esame la stessa deve essere esclusa in ragione della assenza di qualsivoglia contatto precedente o successivo tra il ricorrente e i coindagati e la sua estraneità alla consorteria cui si riferisce la condotta contestata. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione nonché nullità dell'ordinanza genetica poiché non sono state indicate le esigenze cautelari attinenti all'odierno ricorrente, mentre nel corpo della motivazione vengono richiamati soltanto gli altri coindagati. Inoltre non è stato valutato il tempo trascorso dalla commissione del reato, che incide sulla attualità delle suddette esigenze. Di fronte a queste censure il tribunale del riesame ha affermato che nell'ordinanza genetica è contenuta un'adeguata valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, mentre, ribadisce il ricorrente, nell'ordinanza genetica non si fa riferimento ad alcuna esigenza cautelare.Il tribunale riteneva di applicare la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari in ragione del lasso temporale trascorso-dai fatti, ma non integrava in alcun modo le argomentazioni del GIP, del tutto inesistenti sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 In ordine al primo motivo, circa il contributo reso dall'indagato alla condotta estorsiva, il tribunale richiama diverse pronunzie anche di questa sezione in merito alla valutazione della presenza anche silente di un soggetto quale sintomo della sua piena volontà di contribuire e di rafforzare l'intendimento delittuoso. Si tratta di situazioni in cui il correo pur non assumendo una condotta attiva ha comunque partecipato anche soltanto con la sua presenza silente alla condotta delittuosa, mostrando la sua adesione al comportamento dell'agente e palesando la sua disponibilità a sostenerlo. Nel caso in esame è vero che il Serra si è limitato ad accompagnare in auto il correo ad un incontro con la persona offesa e non ha preso parte al colloquio tra costoro, che si è svolto ad una certa distanza dall'auto. Tuttavia va osservato che il ricorrente era uno dei componenti di una sorta di corteo di tre auto, che ha atteso sul posto la fine del colloquio tra il Macrì e l'imprenditore al quale veniva avanzata la pretesa estorsiva. In sostanza il ricorrente non si è limitato a fungere da accompagnatore del correo ad un colloquio di cui poteva ignorare l'oggetto, ma si è prestato a partecipare a questa sorta di spedizione e ha contribuito a rafforzare con la sua presenza la forza intimidatoria della pretesa estorsiva avanzata dal Macrì, presentandosi in una formazione compatta dinanzi alla persona offesa, in modo da palesare all'esterno la forza del vincolo associativo. Nel rispetto della ratio posta a base delle pronunzie richiamate nel provvedimento impugnato, che hanno concordemente valorizzato l'efficacia intimidatrice della presenza silente di un soggetto nel momento in cui colui cui si accompagna avanza la pretesa estorsiva, la compresenza di più autovetture, arrivate insieme all'autore della richiesta estorsiva in una sorta di corteo, e rimaste in attesa della fine del colloquio, sia pure a distanza dalla persona offesa, proprio perché non risulta necessaria all'accompagnamento del soggetto agente, è all'evidenza funzionale a rafforzare l'efficacia intimidatrice della pretesa e dimostra la precipua volontà di manifestare all'esterno la forza derivante dal vincolo associativo e il coinvolgimento di più soggetti . La stessa inoltre non può essere ritenuta casuale ed è sintomo di un previo concerto e accordo tra tutti i partecipanti, con l'evidente intento di dimostrare con la propria presenza la condivisione del progetto illecito perseguito dal Macrì, non a caso soggetto ritenuto apicale del sodalizio. Questi elementi si desumono dal tenore del provvedimento impugnato che, sia pur con sintetica motivazione, ha esposto i dati indiziari, da cui desumere il dolo dell'indagato e la condivisione degli obiettivi perseguiti dal coimputato.Alla stregua dei principi di diritto esaminati deve pertanto ritenersi che la prospettazione accusatoria non si-palesa manifestamente illogica e risulta idonea a sostenere il giudizio di gravità indiziaria. In forza di queste argomentazioni possono ritenersi superate sia la censura avanzata in relazione all'aggravante delle più persone riunite, risultando evidente la percezione ricevuta dalla persona offesa di una pluralità di persone coinvolte nella spedizione, sia quella relativa all'aggravante mafiosa, emergendo gravi indizi in ordine alla consapevolezza dell'indagato di agevolare con la propria presenza l'attività estorsiva avanzata dal correo nell'interesse dell'associazione, palesando all'esterno la forza intimidatoria del sodalizio. 1.2 Le questioni in merito alle esigenze cautelari devono ritenersi infondate alla stregua della presunzione di sussistenza delle stesse derivante dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, presunzione riconosciuta dal GIP, ribadita dal Tribunale e in alcun modo superata da specifici elementi di fatto allegati dal ricorrente. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]