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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36384/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1946 avverso la sentenza n. 6497/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 30 settembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2017 dal Tribunale di Varese, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un soffiatore, rubato in Svizzera.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per essere stata acquisita, in violazione dell'art. 696 c.p.p., la querela sporta dalla persona offesa il 24 settembre 2008 presso la polizia del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inutilizzabilità dell'atto; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'istruttoria svolta avrebbe provato che l'imputato sarebbe già stato condannato con sentenza della Corte d'assise di Lugano del 4 aprile 2016 per il furto del soffiatore di marca stili.

La querela, presentata in territorio svizzero dalla persona offesa, sarebbe stata scritta su un modulo prestampato mancante della manifestazione di volontà di punizione del colpevole.

Peraltro, attesa la restituzione del bene, il proprietario aveva rinunciato all'intervento in giudizio: comportamento da qualificarsi come remissione di querela tacita; 3) errata valutazione delle prove assunte in dibattimento ed incertezza sul luogo di consumazione del reato di ricettazione.

Le prove non consentirebbero di identificare il luogo ove era avvenuto il furto, ossia se in Italia o in Svizzera; 4) vizi della motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; 6) vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, non comprendendosi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giungere alla determinazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo principalmente alla mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto della ricettazione, sono manifestamente infondati.

Diversamente da quanto indicato nel ricorso, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non è punibile per difetto di querela.

Ciò sulla base di quanto statuito dal terzo comma dell'art. 648, secondo cui è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la presenza, tra l'altro, di una condizione di non punibilità del reato presupposto.

In tal senso si è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto, in quanto la condizione è un elemento di carattere processuale e non sostanziale (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29449 del 18/6/2019, Rv. 276668; Sez. 2, n. 33478 del 28/5/2010, Rv. 248248). 2 K Nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte d'appello non si è posta sia il problema della ritualità o meno della querela come condizione di procedibilità del reato di furto (delitto presupposto) sia il problema dell'eventuale sussistenza di una remissione tacita della querela.

Deve poi rilevarsi che il ricorrente - come rimarcato anche dalla Corte territoriale - non ha indicato le ragioni per cui sarebbero state violate le norme sulle rogatorie internazionali, con conseguente genericità della doglianza.

Anche la motivazione sulla mancata derubricazione del fatto in furto sfugge ad ogni rilievo censorio.

La Corte d'appello ha evidenziato che da nessun elemento probatorio risultava che il bene fosse stato rubato dallo stesso imputato, "che non lo ha affermato nell'immediatezza della perquisizione e neppure lo ha dimostrato durante il processo in cui è rimasto assente".

La menzionata Corte ha aggiunto che la condanna per il furto di un soffiatore, commesso in Svizzera, non poteva comportare di per sé la responsabilità per il medesimo reato anche nell'odierno procedimento. 1.2 II terzo motivo non è consentito nella parte in cui si sollecita una diversa valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità.

La Corte d'appello, sulla base degli elementi acquisiti, tra cui la deposizione del teste Romano, che aveva svolto la perquisizione presso il domicilio dell'imputato, del verbale di sequestro e di restituzione del bene, ha ritenuto provata la commissione della ricettazione da parte dell'imputato, che nell'immediatezza non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione del possesso.

Giova ricordare che questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

In tal modo non si determina alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso della medesima, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che, comunque, possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Quanto al luogo di commissione del reato, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, deve ritenersi che il luogo di rinvenimento del bene coincida con quello in cui il reato è stato consumato, atteso che nessun elemento fattuale è stato offerto dall'imputato al fine di dimostrare che il reato sarebbe stato commesso all'estero. 1.3 Gli ultimi tre motivi, afferenti tutti al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità.

Nel negare le attenuanti generiche, il Giudice del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle anzidette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Deve poi rilevarsi che la mancata concessione delle attenuanti generiche ha all'evidenza reso superfluo dare risposta al motivo d'appello relativo al richiesto giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche.

Del pari, nel fissare la pena discostandosi dal minimo edittale, in ragione del valore economico del bene e dei precedenti dell'imputato (ma comunque riconoscendo l'ipotesi attenuata e rimanendo ben al di sotto della mediana della forbice edittale) il giudice del merito ha adempiuto al suo obbligo di motivazione, condividendo il Collegio l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 6 luglio 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1946 avverso la sentenza n. 6497/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 30 settembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 6 luglio 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 settembre 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2017 dal Tribunale di Varese, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un soffiatore, rubato in Svizzera. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per essere stata acquisita, in violazione dell'art. 696 c.p.p., la querela sporta dalla persona offesa il 24 settembre 2008 presso la polizia del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inutilizzabilità dell'atto; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'istruttoria svolta avrebbe provato che l'imputato sarebbe già stato condannato con sentenza della Corte d'assise di Lugano del 4 aprile 2016 per il furto del soffiatore di marca stili. La querela, presentata in territorio svizzero dalla persona offesa, sarebbe stata scritta su un modulo prestampato mancante della manifestazione di volontà di punizione del colpevole. Peraltro, attesa la restituzione del bene, il proprietario aveva rinunciato all'intervento in giudizio: comportamento da qualificarsi come remissione di querela tacita; 3) errata valutazione delle prove assunte in dibattimento ed incertezza sul luogo di consumazione del reato di ricettazione. Le prove non consentirebbero di identificare il luogo ove era avvenuto il furto, ossia se in Italia o in Svizzera; 4) vizi della motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; 6) vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, non comprendendosi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giungere alla determinazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo principalmente alla mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto della ricettazione, sono manifestamente infondati. Diversamente da quanto indicato nel ricorso, il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non è punibile per difetto di querela. Ciò sulla base di quanto statuito dal terzo comma dell'art. 648, secondo cui è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la presenza, tra l'altro, di una condizione di non punibilità del reato presupposto. In tal senso si è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto, in quanto la condizione è un elemento di carattere processuale e non sostanziale (così, da ultimo, Sez. 2, n. 29449 del 18/6/2019, Rv. 276668; Sez. 2, n. 33478 del 28/5/2010, Rv. 248248). 2 K Nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte d'appello non si è posta sia il problema della ritualità o meno della querela come condizione di procedibilità del reato di furto (delitto presupposto) sia il problema dell'eventuale sussistenza di una remissione tacita della querela. Deve poi rilevarsi che il ricorrente - come rimarcato anche dalla Corte territoriale - non ha indicato le ragioni per cui sarebbero state violate le norme sulle rogatorie internazionali, con conseguente genericità della doglianza. Anche la motivazione sulla mancata derubricazione del fatto in furto sfugge ad ogni rilievo censorio. La Corte d'appello ha evidenziato che da nessun elemento probatorio risultava che il bene fosse stato rubato dallo stesso imputato, "che non lo ha affermato nell'immediatezza della perquisizione e neppure lo ha dimostrato durante il processo in cui è rimasto assente". La menzionata Corte ha aggiunto che la condanna per il furto di un soffiatore, commesso in Svizzera, non poteva comportare di per sé la responsabilità per il medesimo reato anche nell'odierno procedimento. 1.2 II terzo motivo non è consentito nella parte in cui si sollecita una diversa valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità. La Corte d'appello, sulla base degli elementi acquisiti, tra cui la deposizione del teste Romano, che aveva svolto la perquisizione presso il domicilio dell'imputato, del verbale di sequestro e di restituzione del bene, ha ritenuto provata la commissione della ricettazione da parte dell'imputato, che nell'immediatezza non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione del possesso. Giova ricordare che questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. In tal modo non si determina alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso della medesima, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che, comunque, possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Quanto al luogo di commissione del reato, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, deve ritenersi che il luogo di rinvenimento del bene coincida con quello in cui il reato è stato consumato, atteso che nessun elemento fattuale è stato offerto dall'imputato al fine di dimostrare che il reato sarebbe stato commesso all'estero. 1.3 Gli ultimi tre motivi, afferenti tutti al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità. Nel negare le attenuanti generiche, il Giudice del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle anzidette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. Deve poi rilevarsi che la mancata concessione delle attenuanti generiche ha all'evidenza reso superfluo dare risposta al motivo d'appello relativo al richiesto giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche. Del pari, nel fissare la pena discostandosi dal minimo edittale, in ragione del valore economico del bene e dei precedenti dell'imputato (ma comunque riconoscendo l'ipotesi attenuata e rimanendo ben al di sotto della mediana della forbice edittale) il giudice del merito ha adempiuto al suo obbligo di motivazione, condividendo il Collegio l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 6 luglio 2021 I