CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 novembre 1965
Cassazione n. 25875/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/9/2021, la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto ex art. 18-ter, comma 6, Ord. pen. contro il decreto di trattenimento della corrispondenza n. 20/21 emesso, in data 11/6/2021, dalla stessa Corte di assise di appello di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 2/2021 R.G. Assise Appello, avente ad oggetto l'articolo del settimanale Venerdì del 4/6/2021 dal titolo "La stretta di mano di gomma sui clan". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Amato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che dalla lettura dell'ordinanza avversata emerga non solo la insufficienza della motivazione adottata, ma anche la manifesta illogicità e la contraddittorietà del percorso argomentativo, tali da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico alla base della decisione adottata, avendo il Giudice di merito ammesso, da un lato, che nelle dichiarazioni menzionate nell'articolo di stampa oggetto di trattenimento non era ravvisabile alcun coinvolgimento di Amato; e, dall'altro lato, contraddittoriamente, che lo stesso articolo doveva essere trattenuto, argomentando a partire da una mera congettura, senza motivare in relazione alla sussistenza di un concreto pericolo per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Motivazione che avrebbe dovuto contenere una precisa e puntuale indicazione degli elementi ostativi alla consegna, tenuto conto dell'incidenza della misura sul diritto alla informazione, posto che l'articolo di giornale trattenuto era estratto ma da un settimanale di "Repubblica", giornale a più ampia diffusione nazionale. Tanto più che la giurisprudenza di legittimità avrebbe più volte ribadito come le limitazioni di cui si tratta non possano essere basate su una situazione di "mero sospetto", sottolineando la necessità che ricorrano concreti elementi di valutazione idonei a conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle ragioni poste alla base del richiesto controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla legge penitenziaria e dalla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, che le emergenze processuali non rivelavano un diretto coinvolgimento di Amato o di altri personaggi della camorra nelle vicende oggetto dell'articolo trattenuto, relative alla collaborazione di un boss della 'ndrangheta calabrese, a un processo in corso presso la Corte di appello di Bologna nonché ad altri processi in cui egli doveva essere sentito (con indicazione di vicende storiche, di episodi delittuosi e di dichiarazioni di altri collaboratori); e, dall'altro lato, come la messa a disposizione di Amato di notizie concernenti quei processi e le relative dichiarazioni collaborative dovesse ritenersi del tutto inopportuna, atteso il possibile collegamento operativo tra contesti di criminalità organizzata anche operanti in differenti circuiti territoriali, in particolare quanto alle attività economiche e di illecito investimento di danaro. In presenza di una motivazione logica e congrua che ha spiegato le ragioni del trattenimento, le censure difensive si connotano come riproduttive di profili di censura già dedotti davanti al Giudice di merito e da questo puntualmente ed esaustivamente confutate, sicché le doglianze in questione si configurano come sostanzialmente aspecifiche. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di trem