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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14137/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della stessa Corte del 21/05/2018, divenuta irrevocabile il 22/04/2022, relativamente alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.RR. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per aver egli riportato - entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio - condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, inflitta con sentenza del 05/05/2023, passata in giudicato il 28/05/2024, per il reato ex art. 73 T.U. stup., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., nonché 168 primo comma e 175 cod. pen.; Ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovo delitto - entro il periodo di sospensione, decorrente dal passaggio in giudicato della prima condanna sospesa - a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall'art.163 cod. proc. pen.; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Ancona [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della stessa Corte del 21/05/2018, divenuta irrevocabile il 22/04/2022, relativamente alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.RR. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per aver egli riportato - entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio - condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, inflitta con sentenza del 05/05/2023, passata in giudicato il 28/05/2024, per il reato ex art. 73 T.U. stup., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., nonché 168 primo comma e 175 cod. pen.; Ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovo delitto - entro il periodo di sospensione, decorrente dal passaggio in giudicato della prima condanna sospesa - a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall'art.163 cod. proc. pen.; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo
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