CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 10 ottobre 2025, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 08 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Torino lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio un quantitativo di cocaina; che, con un primo motivo di censura, si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, che sarebbe stata dedotta aprioristicamente dalla divisione della sostanza in dosi, senza aver considerato che tale dato era compatibile con l'uso personale, non essendo stati trovati strumenti per la divisione della sostanza ed essendo modesto il quantitativo dello stupefacente; che, inoltre, la Corte territoriale avrebbe sopravvalutato il tentativo di fuga al momento del controllo, invero normale per chi porta con sé una sostanza vietata, la corrispondenza tra reddito percepito e stupefacente detenuto, spiegabile con l'accantonamento della sostanza, la somma di denaro trovato in possesso dell'imputato, comunque modesta, l'omissione dell'imputato di indicare la destinazione ad uso personale dello stupefacente, correttamente sollevata dalla difesa tecnica; che, per contro, sarebbe stata sottovalutata la mancata dimostrazione, da parte dell'accusa, dello stabile inserimento del ricorrente nel mercato dello spaccio; che, con una seconda censura, si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, visti l'esiguo numero di dosi e il frazionamento in razioni minime, da cui si sarebbe ottenuto un ricavo inevitabilmente modesto, nonché l'estraneità del ricorrente al mercato dello spaccio organizzato, operando questi solo nel piccolo spaccio; che, in terzo luogo, si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la recidiva, senza aver tenuto conto della tenuità del fatto, e, avendo, per contro, attribuito valore ai precedenti penali della stessa indole, intervenuti in un ristretto arco temporale, senza aver effettuato una valutazione in ordine all'aumentata capacità criminale del ricorrente; che, con una quarta censura, si lamenta la mancata applicazione della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, avendo il giudice di appello valorizzato la presenza dei precedenti, ma senza rispondere al motivo aggiunto presentato dalla difesa, senza avere tenuto conto degli indici capaci di escludere una prognosi circa la commissione di nuovi reati - come lo scarso quantitativo dello stupefacente, il mancato inserimento inun'organizzazione criminale, la scelta del rito abbreviato - e senza avere tenuto conto dell'effetto rieducativo che l'applicazione della non menzione avrebbe potuto sortire; che, con un quinto motivo, la difesa denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il giudice del merito disposto la confisca del denaro, in base all'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, senza avere considerato che non vi era alcuna sproporzione tra la somma confiscata (euro 130,00), e il reddito dichiarato dal ricorrente (euro 800,00), in base ad un rapporto di lavoro irregolare, la cui indicazione deve ritenersi attendibile per essere stata esposta nell'autocertificazione per l'accesso al gratuito patrocinio. Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del fatto dopo aver constatato la suddivisione dello stupefacente in venti frammenti termosaldati di crack e cinque ovuli termosaldati di cocaina, le particolarità modalità dell'azione, in cui ricorrente, invitato dagli operanti affermarsi, si era dato alla fuga, il quantitativo di sostanza sequestrata eccedente il rifornimento per uso personale, a cui veniva aggiunto il fatto che il costo della sostanza sequestrata, pur approssimativamente calcolato, risultava sostanzialmente corrispondente alle entrate mensili del ricorrente, che aveva riferito di avere una retribuzione di circa euro 800,00 al mese, così evidenziandosi una chiara sproporzione; che, in base a tali dati, era del tutto ragionevole ricavare che il ricorrente, trovandosi in possesso di più dosi di stupefacente per un valore pari alle sue entrate economiche, non considerasse quello stupefacente come un acquisto per uso personale, in cui investire una parte del proprio denaro, ma come un investimento; che, per queste ragioni, va logicamente escluso l'uso personale, che non trovando alcun addentellato nelle risultanze probatorie, né essendo mai stato dedotto dal ricorrente, appare come un mero espediente tecnico della difesa; che, con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale diminuita - oggetto del secondo motivo di doglianza - deve rilevarsi che hanno correttamente evidenziato come il quantitativo di stupefacente risultasse tale da consentire un profitto non modesto dalla vendita; 2che, con riferimento all'applicazione della recidiva - oggetto della terza censura - il ricorrente risulta autore di numerosi reati, già giudicati in precedenza, tutti della stessa indole, come sostanzialmente ammesso dalla stessa difesa, la quale si limita a negare l'evidenza dell'assoluta rilevanza di tali elementi ai fini della crescente pericolosità del soggetto; che, infatti, avendo questi nel caso di specie commesso un altro reato analogo ai precedenti, il giudicante ha valutato correttamente che questi si fosse dimostrato insensibile ai progetti dell'ordinamento esprimendo una maggiore pericolosità e una più accentuata colpevolezza; che, in relazione al quarto motivo di doglianza, è sufficiente osservare come tali evidenze ben si prestino a sostenere una prognosi negativa circa la commissione di nuovi reati, tale da giustificare il diniego dell'applicazione della sospensione condizionale e della non menzione nel casellario giudiziario; che deve rilevarsi, circa il quinto motivo di doglianza, che il giudice del merito è partito dal corretto assunto, secondo cui, nell'ambito di traffici di modesta entità, il giudizio di proporzione ai fini della confisca deve essere effettuato con particolare rigore, al fine di distinguere le entrate provenienti dallo spaccio, che per la loro modestia potrebbero confondersi con le entrate dell'autore del reato; che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di avere un'occupazione in nero, senza tuttavia fornire un'indicazione precisa in merito alla stessa, e senza avere con sufficiente precisione ricondotto la provenienza della somma sequestrata a tale attività; che in tale quadro, potendosi ritenere che il denaro provenisse dall'attività di spaccio e non essendo emerse ragioni per escluderlo, era del tutto ragionevole ritenere che il pur modesto provento confiscato forse il frutto di quell'attività, anziché di quella lavorativa. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q P.Q.M3 /NkDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro [OSCURATO:PERSONA] - AGO 'rrar Simonettc: Lì: A