CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 07/09/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi in ordine al reato di truffa. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (il quale, oltre ad essere l'intestatario della carta BNL beneficiaria della somma versata dalla persona offesa, ha interloquito con quest'ultima per rassicurarla dell'esito positivo dell'acquisto on line), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1 n [OSCURATO:PERSONA]