Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20610/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

n persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];2642 - controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 144/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23438/2023Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 20610/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lecce - Sezione Staccata diTaranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto in difettodi atti interruttivi, tra il 2005 e il 2016, il diritto al superiore inquadramento, nonché avarie differenze retributive, così rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]2.

Era stata dedotta, al fine di provare l’interruzione del termine di prescrizione, lacomunicazione alla datrice di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo diconciliazione del 25 maggio 2005, momento dal quale si determinava l’interruzione coneffetti sino a venti giorni dopo la conclusione della procedura conciliativa (art. 410cod.proc.civ.).3.

A sostegno della sua decisione la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile perchétardiva la produzione del documento allegato in quel grado dall’appellante, ossia la copiadella comunicazione inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 30maggio 2005 e da questa ricevuta, essendo la stessa comparsa alla relativa riunione del29 giugno 2005, nonché l’invito per il tentativo di conciliazione relativo all’istanza del 23gennaio 2007, pure debitamente comunicato dalla DIP di Taranto il primo febbraio 2007.4.

Entrambe le comunicazioni recavano barrata la casella afferente le differenze pagadal 19 novembre 2001 all’8 aprile 2005, La Corte territoriale ha rilevato che l’appellanteavrebbe dovuto allegare che tale prova precostituita era stata inutilmente richiesta primadel deposito del ricorso di primo grado o al massimo durante il giudizio di primo grado.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23438/2023Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 20610/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrentedenunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corteterritoriale ritenuto ammissibile la produzione della copia della comunicazione dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Taranto del 1° febbraio 2007, con allegata istanza diavvio del tentativo di conciliazione del lavoratore e copia della ricezione della stessa daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la copia della missiva della società del 21 febbraio 2007,ricevuta dalla DPL il 22 febbraio 2007 pur essendo un documento indispensabile.2.

Con il secondo motivo, senza profilare vizi della sentenza, il ricorrente riproponetutte le domande oggetto del giudizio di merito.3.

Il primo e unico effettivo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte ha già affermato il principio, cui va data continuità, secondo cui nelgiudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea adeliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronunciagravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provandoquel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievoche la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nellepreclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017).In particolare, questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare ilregime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principiodella ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).4.

A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneitàdell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale inappello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudicedel fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile,ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione deifatti di causa (Cass. ord. n. 32815/2023).4.

Nel caso di specie sussiste l’indispensabilità: la prova della comunicazione dell’invitoall’espletamento di conciliazione risalente all’anno 2007 era assolutamente indispensabile,in quanto volto a dimostrare l’avvenuta ricezione di quell’atto interruttivo dellaNumero registro generale 23438/2023prescrizione (per fattispecie analoga v.

Cass. n. 401/2023), che era stataN ulm’ueronsieczaio nraale g26i4o2n/2e02 6Numero di raccolta generale 20610/2026del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.Data pubblicazione 18/06/2026Si è pure affermato (Cass. n. 29419 del 13/11/2019, Rv. 655708 - 01) che laconvocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiestadi svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione dellerivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art.2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazionedella pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valereil proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.5.

L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservataall'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immuneda vizi logici.6.

La sentenza impugnata va dunque cassata.

Il giudice del rinvio dovrà dunqueprocedere al giudizio sulle pretese azionate conformandosi ai principi di diritto sopraenunciati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito ed anche per la regolazionedelle spese dei gradi del merito e del giudizio di legittimità.Così deciso il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];2642 - controricorrente -avverso la sentenza n. 234/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 144/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23438/2023Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 20610/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lecce - Sezione Staccata diTaranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto in difettodi atti interruttivi, tra il 2005 e il 2016, il diritto al superiore inquadramento, nonché avarie differenze retributive, così rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]2. Era stata dedotta, al fine di provare l’interruzione del termine di prescrizione, lacomunicazione alla datrice di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo diconciliazione del 25 maggio 2005, momento dal quale si determinava l’interruzione coneffetti sino a venti giorni dopo la conclusione della procedura conciliativa (art. 410cod.proc.civ.).3. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile perchétardiva la produzione del documento allegato in quel grado dall’appellante, ossia la copiadella comunicazione inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 30maggio 2005 e da questa ricevuta, essendo la stessa comparsa alla relativa riunione del29 giugno 2005, nonché l’invito per il tentativo di conciliazione relativo all’istanza del 23gennaio 2007, pure debitamente comunicato dalla DIP di Taranto il primo febbraio 2007.4. Entrambe le comunicazioni recavano barrata la casella afferente le differenze pagadal 19 novembre 2001 all’8 aprile 2005, La Corte territoriale ha rilevato che l’appellanteavrebbe dovuto allegare che tale prova precostituita era stata inutilmente richiesta primadel deposito del ricorso di primo grado o al massimo durante il giudizio di primo grado.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi.5. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23438/2023Numero sezionale 2642/2026Numero di raccolta generale 20610/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrentedenunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corteterritoriale ritenuto ammissibile la produzione della copia della comunicazione dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Taranto del 1° febbraio 2007, con allegata istanza diavvio del tentativo di conciliazione del lavoratore e copia della ricezione della stessa daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la copia della missiva della società del 21 febbraio 2007,ricevuta dalla DPL il 22 febbraio 2007 pur essendo un documento indispensabile.2. Con il secondo motivo, senza profilare vizi della sentenza, il ricorrente riproponetutte le domande oggetto del giudizio di merito.3. Il primo e unico effettivo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte ha già affermato il principio, cui va data continuità, secondo cui nelgiudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea adeliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronunciagravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provandoquel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievoche la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nellepreclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017).In particolare, questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare ilregime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principiodella ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).4. A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneitàdell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale inappello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudicedel fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile,ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione deifatti di causa (Cass. ord. n. 32815/2023).4. Nel caso di specie sussiste l’indispensabilità: la prova della comunicazione dell’invitoall’espletamento di conciliazione risalente all’anno 2007 era assolutamente indispensabile,in quanto volto a dimostrare l’avvenuta ricezione di quell’atto interruttivo dellaNumero registro generale 23438/2023prescrizione (per fattispecie analoga v. Cass. n. 401/2023), che era stataN ulm’ueronsieczaio nraale g26i4o2n/2e02 6Numero di raccolta generale 20610/2026del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.Data pubblicazione 18/06/2026Si è pure affermato (Cass. n. 29419 del 13/11/2019, Rv. 655708 - 01) che laconvocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiestadi svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione dellerivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art.2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazionedella pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valereil proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.5. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservataall'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immuneda vizi logici.6. La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunqueprocedere al giudizio sulle pretese azionate conformandosi ai principi di diritto sopraenunciati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito ed anche per la regolazionedelle spese dei gradi del merito e del giudizio di legittimità.Così deciso il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20610/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris