Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 47996/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 07 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta di riduzione della pena per la detenzione sofferta dal 19/06/2013 al 17/11/2020, in applicazione dell'art. 35-ter Ord.pen.

Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse il profilo del disagio nel trattamento subito dal detenuto, essendo stato egli detenuto da solo in una cella ampia nove metri quadri.

La sola presenza di un WC alla turca, alloggiato dietro un muretto e in una cella munita di finestra, non ha costituito una condizione disumana e degradante, non essendosi lo stesso detenuto mai lamentato e non avendo egli mai chiesto il trasferimento in altra cella.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

La motivazione del provvedimento impugnato è errata, perché nessuna norma impone che, per l'accoglimento dell'istanza di applicazione del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord.pen., il detenuto debba avere previamente lamentato la condizione di disumanità della sua detenzione.

In ambito probatorio, poi, la Corte di legittimità ha affermato che le dichiarazioni del detenuto, circa le condizioni della propria detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, e incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire elementi idonei di valutazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., quanto al mancato riconoscimento della violazione della dignità umana.

Il Tribunale ha respinto il reclamo, negando rilevanza alle molte decisioni di accoglimento della doglianza emesse da altri tribunali di sorveglianza, e all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la presenza del WC, senza un'adeguata separazione, nella stessa cella ove il detenuto mangia e dorme, costituisce già una forma di trattamento disumano e degradante.

Non ha quindi tenuto conto del fatto che il WC alla turca, per la sua tipologia, non impedisce il ritorno di odori dalla rete fognaria, i quali si disperdono nell'intera cella se, come nel caso di specie, esso non è adeguatamente separato.

Inoltre la mancanza di isolamento del servizio igienico non garantisce il rispetto della riservatezza, dovuto anche quando il detenuto è alloggiato da solo, stanti i frequenti accessi del personale di sorveglianza.

La presenza di una finestra non ha alleviato il disagio, essendo la stessa posta troppo in alto per un affaccio

3. Il ricorso è manifestamente infondato nonché prospetta motivi non consentiti, e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale non ha negato la veridicità delle condizioni di detenzione riferite dal detenuto, ed ha sottolineato l'assenza di precedenti doglianze solo per dedurne l'assenza di una vera e profonda sofferenza, che lo avrebbe spinto a richiedere lo spostamento in una cella diversa.

Non ha però respinto il reclamo per un presunto ritardo nella manifestazione della censura, bensì perché ha, con motivazione non illogica, ritenuto insussistente un trattamento carcerario disumano e degradante, alla luce delle concrete caratteristiche fisiche della cella e delle modalità di custodia del ricorrente.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché l'impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza è ammessa solo per "violazione di legge", ai sensi dell'art. 71-ter Ord.pen..

Questo motivo, benché affermi, nella intestazione, di censurare una violazione di legge, in realtà contesta nel merito la decisione, lamentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento stesso, alla luce di pronunce di contenuto diverso da parte di altri tribunali, che vengono richiamate solo in termini generici e che non possono costituire un metro di valutazione della correttezza del provvedimento impugnato, stanti le peculiarità di ogni caso.

La sentenza di questa Corte n. 13660, emessa in data 25/02/2022, non afferma alcun principio di diritto circa la natura degradante della detenzione in una cella che contiene anche il water, perché si limita a dichiarare inammissibile il ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord.pen. ad un soggetto detenuto in tali condizioni, perché, come nel presente caso, il relativo motivo non era formulato per violazione di legge ma solo per questioni di fatto.

E' stato, invece, recentemente stabilito il principio secondo cui «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., costituiscono fattori compensativi della presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla allocazione all'interno di una cella singola di servizi igienici non adeguatamente separati dal locale di pernottamento e privi di autonoma areazione, la disponibilità, in via esclusiva, di uno spazio superiore a quello minimo (pari a nove metri quadrati) e la partecipazione ad attività trattamentali limitanti sensibilmente la permanenza in cella del detenuto». (Sez. 1, n. 11109 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284181).

Il provvedimento qui impugnato risponde, inoltre, alla doglianza in merito alla violazione della riservatezza e alla insalubrità conseguenti alla presenza del wc all'interno della cella, ricordando che il detenuto era alloggiato da solo e che sopra il wc vi era una finestra, circostanza che consente un immediato ricambio dell'aria.

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 07 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta di riduzione della pena per la detenzione sofferta dal 19/06/2013 al 17/11/2020, in applicazione dell'art. 35-ter Ord.pen. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse il profilo del disagio nel trattamento subito dal detenuto, essendo stato egli detenuto da solo in una cella ampia nove metri quadri. La sola presenza di un WC alla turca, alloggiato dietro un muretto e in una cella munita di finestra, non ha costituito una condizione disumana e degradante, non essendosi lo stesso detenuto mai lamentato e non avendo egli mai chiesto il trasferimento in altra cella. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La motivazione del provvedimento impugnato è errata, perché nessuna norma impone che, per l'accoglimento dell'istanza di applicazione del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord.pen., il detenuto debba avere previamente lamentato la condizione di disumanità della sua detenzione. In ambito probatorio, poi, la Corte di legittimità ha affermato che le dichiarazioni del detenuto, circa le condizioni della propria detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, e incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire elementi idonei di valutazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., quanto al mancato riconoscimento della violazione della dignità umana. Il Tribunale ha respinto il reclamo, negando rilevanza alle molte decisioni di accoglimento della doglianza emesse da altri tribunali di sorveglianza, e all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la presenza del WC, senza un'adeguata separazione, nella stessa cella ove il detenuto mangia e dorme, costituisce già una forma di trattamento disumano e degradante. Non ha quindi tenuto conto del fatto che il WC alla turca, per la sua tipologia, non impedisce il ritorno di odori dalla rete fognaria, i quali si disperdono nell'intera cella se, come nel caso di specie, esso non è adeguatamente separato. Inoltre la mancanza di isolamento del servizio igienico non garantisce il rispetto della riservatezza, dovuto anche quando il detenuto è alloggiato da solo, stanti i frequenti accessi del personale di sorveglianza. La presenza di una finestra non ha alleviato il disagio, essendo la stessa posta troppo in alto per un affaccio 3. Il ricorso è manifestamente infondato nonché prospetta motivi non consentiti, e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha negato la veridicità delle condizioni di detenzione riferite dal detenuto, ed ha sottolineato l'assenza di precedenti doglianze solo per dedurne l'assenza di una vera e profonda sofferenza, che lo avrebbe spinto a richiedere lo spostamento in una cella diversa. Non ha però respinto il reclamo per un presunto ritardo nella manifestazione della censura, bensì perché ha, con motivazione non illogica, ritenuto insussistente un trattamento carcerario disumano e degradante, alla luce delle concrete caratteristiche fisiche della cella e delle modalità di custodia del ricorrente. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché l'impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza è ammessa solo per "violazione di legge", ai sensi dell'art. 71-ter Ord.pen.. Questo motivo, benché affermi, nella intestazione, di censurare una violazione di legge, in realtà contesta nel merito la decisione, lamentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento stesso, alla luce di pronunce di contenuto diverso da parte di altri tribunali, che vengono richiamate solo in termini generici e che non possono costituire un metro di valutazione della correttezza del provvedimento impugnato, stanti le peculiarità di ogni caso. La sentenza di questa Corte n. 13660, emessa in data 25/02/2022, non afferma alcun principio di diritto circa la natura degradante della detenzione in una cella che contiene anche il water, perché si limita a dichiarare inammissibile il ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva concesso il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord.pen. ad un soggetto detenuto in tali condizioni, perché, come nel presente caso, il relativo motivo non era formulato per violazione di legge ma solo per questioni di fatto. E' stato, invece, recentemente stabilito il principio secondo cui «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., costituiscono fattori compensativi della presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla allocazione all'interno di una cella singola di servizi igienici non adeguatamente separati dal locale di pernottamento e privi di autonoma areazione, la disponibilità, in via esclusiva, di uno spazio superiore a quello minimo (pari a nove metri quadrati) e la partecipazione ad attività trattamentali limitanti sensibilmente la permanenza in cella del detenuto». (Sez. 1, n. 11109 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284181). Il provvedimento qui impugnato risponde, inoltre, alla doglianza in merito alla violazione della riservatezza e alla insalubrità conseguenti alla presenza del wc all'interno della cella, ricordando che il detenuto era alloggiato da solo e che sopra il wc vi era una finestra, circostanza che consente un immediato ricambio dell'aria. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 47996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris