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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 22557/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27962/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.2601/07/2018 depositata i l 06/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con bolletta IMZ 4T n. 321183 del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva importato, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., componenti di celle fotovoltaiche originarie di Taiwan, corrispondendo diritti doganali pari ad euro 6.795,83 per iva e pari a zero per dazi.

Con pvc del 22 marzo 2016 (fotoriprodotto in ricorso), l’Ufficio delle Dogane di Milano, in applicazione dei reg.

UE 184 e 185 del 2016 (decretanti l’estensione dei dazi previsti per i componenti di moduli fotovoltaici cinesi, con effetto retroattivo, anche alle importazioni di prodotti di origine malaysiana o taiwanese), recuperava complessivi euro 24.078,09, di cui euro 16.238,98 per dazio antidumping, euro 3.497,16 per dazio compensatorio ed euro 4.341,95 per IVA.

L’Ufficio, respinte le osservazioni ex art. 12, comma 7, st. contr., volte ad allegare che la società produttrice, da cui si era approvvigionata la società esportatrice, era esentata dal dazio antidumping, emetteva avviso di accertamento suppletivo (fotoriprodotto in ricorso).

2. Impugnato l’avviso dinanzi alla CTP di Milano, quest’ultima, con sentenza 2365/24/17, accoglieva il ricorso.

3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base, in sintesi, della seguente motivazione: […] L’Ufficio non ha fornito la prova di aver ‘registrato’ le operazioni di importazione per cui è causa, come prescrive la normativa comunitaria (reg.

UE n[n]. 832 ed 833/2015), onde poter effettuare retroattivamente la riscossione dei dazi antidumping e compensativi su operazioni avvenute prima della pubblicazione dei due reg.

CEE n. 184 e n. 185 del febbraio 2016.

La Sezione Tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, è tornata a pronunciarsi e ad offrire ulteriori chiarimenti in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello Statuto del contribuente o desumibili da esso, confermando come gli stessi abbiano una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.

Ebbene [esso …], all’art. 3[,] consacra il principio dell’irretroattività della norma tributaria, mutuandolo dall'art. 11 delle Preleggi al Codice civile.

Pertanto, a maggior ragione, non può trovare accoglimento la pretesa tributaria retroattiva azionata dall’Ufficio.

4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Ufficio con due motivi, cui resistonole contribuent i con l'articolato controricorso.

Considerato che:

1. Entrambi i motivi, per sovrapponibilità delle censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

2. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e dei principi afferenti all'onere probatorio (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)”.

2.1. La CTR ha ritenuto di poter superare la prevista possibilità di recuperi “a posteriori”, ancorché obbligatoria, ad opera dell'amministrazione doganale.

L’affermazione della medesima sul non avere l'Ufficio offerto la prova della registrazione delle operazioni “equivale ad attestare di non aver compreso l'intero quadro normativo”.

La CTR non ha “inteso che tutte le importazioni sono automaticamente registrate dal sistema e sulle stesse possibile intervenire - come disciplinato dal Codice doganale - per le varie e previste revisioni [e] rettifiche”.

“L’importazione per cui è causa […] [è] stat[a] automaticamente attenzionat[a], al pari di qualsivoglia importazione assoggettabile al dazio antidumping, stant[i] le inchieste aperte”.

“L’Agenzia delle Dogane aveva regolarmente registrato nel proprio sistema informativo AIDA […] l'operazione di importazione presentata sul DAU […] della società [OSCURATO:PERSONA], come previsto anche dall’art. 16 par. 4 del regolamento 507/2009”.

3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del reg.

UE di esecuzione n. 833/2015 del 28.5.15 in combinato disposto con il reg. n. 1237/2013 del Consiglio (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)”.

3.1. La CTR non ha “inteso che l'applicazione ‘a posteriori’ del dazio antidumping non va ricercat[a] e giustificat[a] nei regolamenti 184 e 185 del 2016.

Il ‘fatto’ che giustifica la rettifica delle dichiarazioni doganali e l'imposizione del dazio antidumping all'operazione effettuata dalla società [OSCURATO:PERSONA] è dato esclusivamente dalla norma vigente all'epoca in cui la stessa è avvenuta, ossia il reg. di esecuzione 833/2015.

Il successivo regolamento 185/2016 ha solo reso conto dell'esito dell'inchiesta attivata nel 2015, ritenendo di estendere il dazio antidumping anche alle importazioni dalla Malaysia e [da] Taiwan, rendendo doverosa l'applicazione dei recuperi daziari all'operazione posta in essere dalla ridetta società.

Tale indagine era ben nota agli operatori del settore”.

La sentenza impugnata incorre in “confusione normativa e concettuale”, atteso che “non si tratta di applicazione di una norma in modo retroattivo, bensì di applicazione di una norma vigente all'epoca dei fatti, norma che semplicemente prevede di poter recuperare il dazio antidumping sulle importazioni che risultino sottoposte a tale obbligo”.

“L’inchiesta è stata aperta il 28 maggio 2015 ed è dunque antecedente all'importazione oggetto del giudizio, datata 30 giugno 2015”.

Ne consegue “la piena e legittima applicabilità del regolamento”.

4. I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

5. Preliminarmente, in rapporto al primo motivo, mette conto di rilevare che, sebbene nella rubrica sia dedotta la violazione dell’art.2697 cod. civ., in realtà, nella susseguente illustrazione, esso imputa alla CTR di non aver “compreso l'intero quadro normativo” di riferimento.

Per tale ragione detto motivo, che non coglie nel segno nell’enucleazione formale della censura, stante lo sviluppo argomentativo, è sostanzialmente sovrapponibile al secondo ed in guisa dell’enucleazione formale della censura in questo svolta deve essere riqualificato.

6. A mente di quanto precede, sempre in via preliminare, deve poi osservarsi che i motivi si sottraggono all’eccezione di non autosufficienza sollevata in controricorso (p. 15), in quanto, giusta la riqualificazione del primo, identificano entrambi, in specie negli sviluppi argomentativi, sia le “rationes decidendi” oggetto di censura che le norme ritenute violate, procedendo a pertinente illustrazione delle ragioni giuridico-fattuali addotte a fondamento del ricorso.

7. Può procedersi dunque “funditus” alla disamina dei motivi.

8. Emerge dal titolo del reg. n. 833 del 2015 in tema di misure antidumping (ed analogamente dal titolo del reg. n. 832 del 2015 in tema di misure compensative) che lo stesso era volto ad “apr[ire] un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che [fossero] dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, [regolamento] che dispone[va] la registrazione di tali importazioni”.

Invero, “la domanda [di apertura dell’inchiesta] cont[eneva] elementi di prova ‘prima facie’ sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici […] originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese [erano] eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia e da Taiwan”, ragion percui “la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta” (punti 7 e 13; identici sono i punti 7 e 13 del reg. n. 832 del 2015).

Pertanto, “a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, [era] opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta [avessero confermato] l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni provenienti dalla Malaysia o da Taiwan” (punto 20; identico è il punto 21 del reg. n. 832 del 2015).

9. Ne discende che – come correttamente rilevato, in particolare, nel secondo motivo di ricorso –l’Ufficio ha fatto diretta ed immediata applicazione dei reg. nn. 832 e 833 del 2015 e non già – secondo quanto invece erroneamente sostenuto dalla CTR soprattutto nella seconda parte della sentenza impugnata – illegittima applicazione retroattiva delle norme successive, da identificarsi nei reg. nn. 184 e 185 del 2016, che hanno definitivamente sancito l’estensione dei dazi già previsti per i prodotti cinesi.

Infatti –come reso evidente dall’articolata motivazione dei reg. nn. 184 e 185 del 2016 –questi si sono limitati a prendere atto dei risultati delle inchieste aperte, concludendo che, effettivamente, a conferma di quanto ritenuto al momento dell’apertura delle stesse, l’applicazione dei dazi sui prodotti cinesi era stata elusa mediante trasbordo dalla Malaysia e da Taiwan. 10.

Proprio in considerazione di ciò, viene in conto la registrazione prevista dall’art. 14, par. 5, del regolamento di base e dai reg. nn. 832 e 833 del 2015 (rispettivamente ai punti 21 e 20), la quale – diversamente da quanto opinato dalla CTR – ha la specifica funzione di declinare modalità compatibili con l’osservanza del principio di irretroattività dell’obbligazione daziaria, sul rilievo che, essendo resa pubblicamente nota l’apertura di un’inchiesta, gli operatori, in riferimento alle singole importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, sono messi nelle condizioni sin da subito di sapere che, in caso di conferma dell’elusività delle importazioni stesse e di non ricorrenza di ipotesi di esclusione, il trattamento daziario è quello già vigente per i prodotti di origine cinese.

11. Ricostruito in tal modo il meccanismo procedimentale delineato dalla normativa unionale, con precipuo riguardo alla suddetta registrazione (così passandosi ad esaminare “funditus” il primo motivo di ricorso, come detto parimenti fondato), rileva l’insegnamento della Corte di giustizia secondo cui essa non presuppone un adempimento ed un’evidenza “ad hoc”, essendo sufficiente anche una selezione automatica delle operazioni rilevanti sulla base del DAU. 11.1 Infatti, C. giust. 6 giugno 2013, in causa C-667-11, Paltrade EOOD, con riferimento al reg. n. 966 del 2010, che ha imposto la registrazione delle importazioni di taluni prodotti spediti dalla Malaysia in funzione antielusiva del reg.

UE n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping definitivo su importazioni dalla Cina, premesso che

29. […] l’obbligo di registrazione delle importazioni di cui trattasi, nel contesto specifico di un’elusione, comprende anche l’efficacia delle misure definitive estese, rendendo possibile l’applicazione retroattiva dei dazi al fine di evitare che le misure definitive applicabili siano private del loro effetto utile.

A tale proposito, dato che la Commissione ha intimato alle autorità nazionali competenti di adottare le opportune disposizioni per la registrazione delle importazioni di cui trattasi al fine di garantire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi, dette autorità sono tenute a conformarsi a tale obbligo, ha affermato che,

32. […] in assenza di qualsiasi precisazione, sia nel regolamento di base che nel regolamento n. 966/2010, in ordine alle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri devono procedere alla registrazione, spetta a questi ultimi determinarne le modalità, in maniera tale che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi sia correttamente garantita e che sia così raggiunto l’obiettivo di tale regolamento.

33. A tale proposito, dal fascicolo risulta che la registrazione tramite il DAU nel sistema BIMIS in vigore rispetta l’obbligo imposto, in quanto non lascia alcun dubbio in merito all’individuazione di tutte le operazioni concernenti le importazioni imponibili dei prodotti di cui trattasi e consente di raccogliere efficacemente tutte le informazioni disponibili al fine di imporre una corretta riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi.

34. Pertanto, una registrazione come quella oggetto del procedimento principale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base […], sicché

38. […] si deve rispondere alle questioni sollevate nei termini seguenti: –L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009 […].

12. Tornando al caso di specie, incontestata l’allegazione in fatto contenuta nel primo motivo di ricorso, a termini della quale l’Agenzia delle Dogane aveva effettuato la registrazione attraverso il DAU nel sistema informatico AIDA delle operazioni di importazione compiute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in difetto di ulteriori prescrizioni unionali ed interne, detta registrazione –al contrario di quanto ritenuto dalla CTR nella prima parte della sentenza impugnata – deve reputarsi conforme all’art. 14, par. 5, del regolamento di basee, pertanto, sufficiente a determinare, ai sensi dei punti 21 e 20 rispettivamente dei reg. nn. 832 e 833 del 2015 ed in ragione “postea” dei reg. nn. 184 e 185 del 2016, l’estensione, in funzione antielusiva, anche ai prodotti provenienti dalla Malaysa e da Taiwan del trattamento daziario già previsto per i prodotti provenienti dalla Cina.

13. Rispetto a quanto innanzi, per mera completezza, mette conto di aggiungere che alcun rilievo può attribuirsi all’allegazione, formulata in controricorso (p. 17), secondo cui “nessun dazio provvisorio era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] dopo l’apertura dell’inchiesta […]”, non ricorrendone i requisiti temporali.

13.1. Invero, oggetto del giudizio non sono “misure provvisorie” applicabili nell’ambito di un procedimento volto ad accertare pratiche di dumping, ai sensi dell’art. 7 in rapporto agli artt. 5 e, per quanto di ragione, 10 del regolamento di base, bensì misure antielusive, ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo regolamento, volte ad evitare l’aggiramento dei dazi già previsti per analoghi prodotti cinesi.

Sono pertanto soltanto i suddetti artt. 13 e 14 a rendersi applicabili, come confermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Paltrade EOOD, laddove scrive che

25. [a]i sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento possono essere estesi alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse.

Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, l’inchiesta è aperta con regolamento della Commissione che può stabilire che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo [1]4, paragrafo 5, del regolamento di base.

26. In particolare, dal richiamato articolo 13, paragrafo 3, risulta che, qualora sussista un’elusione, l’estensione delle misure definitive già istituite entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

27. Secondo quest’ultima disposizione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di prendere le opportune disposizioni per registrare leimportazioni, affinché misure estese ai prodotti di cui trattasi possano essere applicate nei confronti delle loro importazioni a decorrere dalla data della registrazione.

La registrazione dei prodotti di cui trattasi è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare.

Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi, facendone coerentemente derivare la conclusione che,

28. […] secondo la finalità e l’economia del regolamento di base, in particolare il considerando 19 e l’articolo 13, un regolamento che estende un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia dello stesso e di evitarne l’elusione.

Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo presenta un carattere soltanto accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che tutela l’applicazione efficace delle misure definitive.

14. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio, per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27962/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.2601/07/2018 depositata i l 06/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con bolletta IMZ 4T n. 321183 del 30 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva importato, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., componenti di celle fotovoltaiche originarie di Taiwan, corrispondendo diritti doganali pari ad euro 6.795,83 per iva e pari a zero per dazi. Con pvc del 22 marzo 2016 (fotoriprodotto in ricorso), l’Ufficio delle Dogane di Milano, in applicazione dei reg. UE 184 e 185 del 2016 (decretanti l’estensione dei dazi previsti per i componenti di moduli fotovoltaici cinesi, con effetto retroattivo, anche alle importazioni di prodotti di origine malaysiana o taiwanese), recuperava complessivi euro 24.078,09, di cui euro 16.238,98 per dazio antidumping, euro 3.497,16 per dazio compensatorio ed euro 4.341,95 per IVA. L’Ufficio, respinte le osservazioni ex art. 12, comma 7, st. contr., volte ad allegare che la società produttrice, da cui si era approvvigionata la società esportatrice, era esentata dal dazio antidumping, emetteva avviso di accertamento suppletivo (fotoriprodotto in ricorso). 2. Impugnato l’avviso dinanzi alla CTP di Milano, quest’ultima, con sentenza 2365/24/17, accoglieva il ricorso. 3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base, in sintesi, della seguente motivazione: […] L’Ufficio non ha fornito la prova di aver ‘registrato’ le operazioni di importazione per cui è causa, come prescrive la normativa comunitaria (reg. UE n[n]. 832 ed 833/2015), onde poter effettuare retroattivamente la riscossione dei dazi antidumping e compensativi su operazioni avvenute prima della pubblicazione dei due reg. CEE n. 184 e n. 185 del febbraio 2016. La Sezione Tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, è tornata a pronunciarsi e ad offrire ulteriori chiarimenti in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello Statuto del contribuente o desumibili da esso, confermando come gli stessi abbiano una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. Ebbene [esso …], all’art. 3[,] consacra il principio dell’irretroattività della norma tributaria, mutuandolo dall'art. 11 delle Preleggi al Codice civile. Pertanto, a maggior ragione, non può trovare accoglimento la pretesa tributaria retroattiva azionata dall’Ufficio. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Ufficio con due motivi, cui resistonole contribuent i con l'articolato controricorso. Considerato che: 1. Entrambi i motivi, per sovrapponibilità delle censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 2. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c. e dei principi afferenti all'onere probatorio (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)”. 2.1. La CTR ha ritenuto di poter superare la prevista possibilità di recuperi “a posteriori”, ancorché obbligatoria, ad opera dell'amministrazione doganale. L’affermazione della medesima sul non avere l'Ufficio offerto la prova della registrazione delle operazioni “equivale ad attestare di non aver compreso l'intero quadro normativo”. La CTR non ha “inteso che tutte le importazioni sono automaticamente registrate dal sistema e sulle stesse possibile intervenire - come disciplinato dal Codice doganale - per le varie e previste revisioni [e] rettifiche”. “L’importazione per cui è causa […] [è] stat[a] automaticamente attenzionat[a], al pari di qualsivoglia importazione assoggettabile al dazio antidumping, stant[i] le inchieste aperte”. “L’Agenzia delle Dogane aveva regolarmente registrato nel proprio sistema informativo AIDA […] l'operazione di importazione presentata sul DAU […] della società [OSCURATO:PERSONA], come previsto anche dall’art. 16 par. 4 del regolamento 507/2009”. 3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del reg. UE di esecuzione n. 833/2015 del 28.5.15 in combinato disposto con il reg. n. 1237/2013 del Consiglio (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)”. 3.1. La CTR non ha “inteso che l'applicazione ‘a posteriori’ del dazio antidumping non va ricercat[a] e giustificat[a] nei regolamenti 184 e 185 del 2016. Il ‘fatto’ che giustifica la rettifica delle dichiarazioni doganali e l'imposizione del dazio antidumping all'operazione effettuata dalla società [OSCURATO:PERSONA] è dato esclusivamente dalla norma vigente all'epoca in cui la stessa è avvenuta, ossia il reg. di esecuzione 833/2015. Il successivo regolamento 185/2016 ha solo reso conto dell'esito dell'inchiesta attivata nel 2015, ritenendo di estendere il dazio antidumping anche alle importazioni dalla Malaysia e [da] Taiwan, rendendo doverosa l'applicazione dei recuperi daziari all'operazione posta in essere dalla ridetta società. Tale indagine era ben nota agli operatori del settore”. La sentenza impugnata incorre in “confusione normativa e concettuale”, atteso che “non si tratta di applicazione di una norma in modo retroattivo, bensì di applicazione di una norma vigente all'epoca dei fatti, norma che semplicemente prevede di poter recuperare il dazio antidumping sulle importazioni che risultino sottoposte a tale obbligo”. “L’inchiesta è stata aperta il 28 maggio 2015 ed è dunque antecedente all'importazione oggetto del giudizio, datata 30 giugno 2015”. Ne consegue “la piena e legittima applicabilità del regolamento”. 4. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. 5. Preliminarmente, in rapporto al primo motivo, mette conto di rilevare che, sebbene nella rubrica sia dedotta la violazione dell’art.2697 cod. civ., in realtà, nella susseguente illustrazione, esso imputa alla CTR di non aver “compreso l'intero quadro normativo” di riferimento. Per tale ragione detto motivo, che non coglie nel segno nell’enucleazione formale della censura, stante lo sviluppo argomentativo, è sostanzialmente sovrapponibile al secondo ed in guisa dell’enucleazione formale della censura in questo svolta deve essere riqualificato. 6. A mente di quanto precede, sempre in via preliminare, deve poi osservarsi che i motivi si sottraggono all’eccezione di non autosufficienza sollevata in controricorso (p. 15), in quanto, giusta la riqualificazione del primo, identificano entrambi, in specie negli sviluppi argomentativi, sia le “rationes decidendi” oggetto di censura che le norme ritenute violate, procedendo a pertinente illustrazione delle ragioni giuridico-fattuali addotte a fondamento del ricorso. 7. Può procedersi dunque “funditus” alla disamina dei motivi. 8. Emerge dal titolo del reg. n. 833 del 2015 in tema di misure antidumping (ed analogamente dal titolo del reg. n. 832 del 2015 in tema di misure compensative) che lo stesso era volto ad “apr[ire] un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che [fossero] dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, [regolamento] che dispone[va] la registrazione di tali importazioni”. Invero, “la domanda [di apertura dell’inchiesta] cont[eneva] elementi di prova ‘prima facie’ sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici […] originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese [erano] eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia e da Taiwan”, ragion percui “la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta” (punti 7 e 13; identici sono i punti 7 e 13 del reg. n. 832 del 2015). Pertanto, “a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, [era] opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta [avessero confermato] l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni provenienti dalla Malaysia o da Taiwan” (punto 20; identico è il punto 21 del reg. n. 832 del 2015). 9. Ne discende che – come correttamente rilevato, in particolare, nel secondo motivo di ricorso –l’Ufficio ha fatto diretta ed immediata applicazione dei reg. nn. 832 e 833 del 2015 e non già – secondo quanto invece erroneamente sostenuto dalla CTR soprattutto nella seconda parte della sentenza impugnata – illegittima applicazione retroattiva delle norme successive, da identificarsi nei reg. nn. 184 e 185 del 2016, che hanno definitivamente sancito l’estensione dei dazi già previsti per i prodotti cinesi. Infatti –come reso evidente dall’articolata motivazione dei reg. nn. 184 e 185 del 2016 –questi si sono limitati a prendere atto dei risultati delle inchieste aperte, concludendo che, effettivamente, a conferma di quanto ritenuto al momento dell’apertura delle stesse, l’applicazione dei dazi sui prodotti cinesi era stata elusa mediante trasbordo dalla Malaysia e da Taiwan. 10. Proprio in considerazione di ciò, viene in conto la registrazione prevista dall’art. 14, par. 5, del regolamento di base e dai reg. nn. 832 e 833 del 2015 (rispettivamente ai punti 21 e 20), la quale – diversamente da quanto opinato dalla CTR – ha la specifica funzione di declinare modalità compatibili con l’osservanza del principio di irretroattività dell’obbligazione daziaria, sul rilievo che, essendo resa pubblicamente nota l’apertura di un’inchiesta, gli operatori, in riferimento alle singole importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, sono messi nelle condizioni sin da subito di sapere che, in caso di conferma dell’elusività delle importazioni stesse e di non ricorrenza di ipotesi di esclusione, il trattamento daziario è quello già vigente per i prodotti di origine cinese. 11. Ricostruito in tal modo il meccanismo procedimentale delineato dalla normativa unionale, con precipuo riguardo alla suddetta registrazione (così passandosi ad esaminare “funditus” il primo motivo di ricorso, come detto parimenti fondato), rileva l’insegnamento della Corte di giustizia secondo cui essa non presuppone un adempimento ed un’evidenza “ad hoc”, essendo sufficiente anche una selezione automatica delle operazioni rilevanti sulla base del DAU. 11.1 Infatti, C. giust. 6 giugno 2013, in causa C-667-11, Paltrade EOOD, con riferimento al reg. n. 966 del 2010, che ha imposto la registrazione delle importazioni di taluni prodotti spediti dalla Malaysia in funzione antielusiva del reg. UE n. 91 del 2009, istitutivo di un dazio antidumping definitivo su importazioni dalla Cina, premesso che 29. […] l’obbligo di registrazione delle importazioni di cui trattasi, nel contesto specifico di un’elusione, comprende anche l’efficacia delle misure definitive estese, rendendo possibile l’applicazione retroattiva dei dazi al fine di evitare che le misure definitive applicabili siano private del loro effetto utile. A tale proposito, dato che la Commissione ha intimato alle autorità nazionali competenti di adottare le opportune disposizioni per la registrazione delle importazioni di cui trattasi al fine di garantire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi, dette autorità sono tenute a conformarsi a tale obbligo, ha affermato che, 32. […] in assenza di qualsiasi precisazione, sia nel regolamento di base che nel regolamento n. 966/2010, in ordine alle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri devono procedere alla registrazione, spetta a questi ultimi determinarne le modalità, in maniera tale che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi sia correttamente garantita e che sia così raggiunto l’obiettivo di tale regolamento. 33. A tale proposito, dal fascicolo risulta che la registrazione tramite il DAU nel sistema BIMIS in vigore rispetta l’obbligo imposto, in quanto non lascia alcun dubbio in merito all’individuazione di tutte le operazioni concernenti le importazioni imponibili dei prodotti di cui trattasi e consente di raccogliere efficacemente tutte le informazioni disponibili al fine di imporre una corretta riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi. 34. Pertanto, una registrazione come quella oggetto del procedimento principale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base […], sicché 38. […] si deve rispondere alle questioni sollevate nei termini seguenti: –L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009 […]. 12. Tornando al caso di specie, incontestata l’allegazione in fatto contenuta nel primo motivo di ricorso, a termini della quale l’Agenzia delle Dogane aveva effettuato la registrazione attraverso il DAU nel sistema informatico AIDA delle operazioni di importazione compiute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in difetto di ulteriori prescrizioni unionali ed interne, detta registrazione –al contrario di quanto ritenuto dalla CTR nella prima parte della sentenza impugnata – deve reputarsi conforme all’art. 14, par. 5, del regolamento di basee, pertanto, sufficiente a determinare, ai sensi dei punti 21 e 20 rispettivamente dei reg. nn. 832 e 833 del 2015 ed in ragione “postea” dei reg. nn. 184 e 185 del 2016, l’estensione, in funzione antielusiva, anche ai prodotti provenienti dalla Malaysa e da Taiwan del trattamento daziario già previsto per i prodotti provenienti dalla Cina. 13. Rispetto a quanto innanzi, per mera completezza, mette conto di aggiungere che alcun rilievo può attribuirsi all’allegazione, formulata in controricorso (p. 17), secondo cui “nessun dazio provvisorio era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] dopo l’apertura dell’inchiesta […]”, non ricorrendone i requisiti temporali. 13.1. Invero, oggetto del giudizio non sono “misure provvisorie” applicabili nell’ambito di un procedimento volto ad accertare pratiche di dumping, ai sensi dell’art. 7 in rapporto agli artt. 5 e, per quanto di ragione, 10 del regolamento di base, bensì misure antielusive, ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo regolamento, volte ad evitare l’aggiramento dei dazi già previsti per analoghi prodotti cinesi. Sono pertanto soltanto i suddetti artt. 13 e 14 a rendersi applicabili, come confermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Paltrade EOOD, laddove scrive che 25. [a]i sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento possono essere estesi alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, l’inchiesta è aperta con regolamento della Commissione che può stabilire che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo [1]4, paragrafo 5, del regolamento di base. 26. In particolare, dal richiamato articolo 13, paragrafo 3, risulta che, qualora sussista un’elusione, l’estensione delle misure definitive già istituite entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. 27. Secondo quest’ultima disposizione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di prendere le opportune disposizioni per registrare leimportazioni, affinché misure estese ai prodotti di cui trattasi possano essere applicate nei confronti delle loro importazioni a decorrere dalla data della registrazione. La registrazione dei prodotti di cui trattasi è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi, facendone coerentemente derivare la conclusione che, 28. […] secondo la finalità e l’economia del regolamento di base, in particolare il considerando 19 e l’articolo 13, un regolamento che estende un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia dello stesso e di evitarne l’elusione. Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo presenta un carattere soltanto accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che tutela l’applicazione efficace delle misure definitive. 14. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio, per nu
Sentenza Cassazione n. 22557/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris