CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 1966
Cassazione n. 32181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25352/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SNTLCU66R07L219 ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il 07/10/1966 e residente in Leinì (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 92, elettivamente domiciliato in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] L73D10L219V) del Foro di Torino, il quale lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al Silenzio-rifiuto istanza rimborso Irap promotore finanziario controricorso; -controricorrente – -avverso l a sente nza n. 375/06 / 20 20 emessa dalla C TR Piemonte il 08/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria in ordine ad un’istanza di rimborso Irap per gli anni 2013-2016, esponendo di svolgere attività di promotore finanziario, di utilizzare come unici beni strumentali un’autovettura, un computer ed un telefono cellulare e di non aver mai avuto dipendenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che, quanto all’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso dell’imposta versata, doveva guardarsi alla data, tempestiva, nella quale era stata spedita la raccomandata contenente l’istanza di rimborso e che dalla documentazione in atti risultava che il contribuente non utilizzasse beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit , quanto strettamente necessario all’esercizio della sua attività. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso l’esistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente, nonostante i numerosi elementi rivelatori della stessa, integranti il presupposto impositivo dell’Irap, offerti dall’Ufficio. 2. Preliminarmente, merita di essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato tardivamente notificato, sollevata dal resistente. In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). In siffatta evenienza, per quanto la notifica sia nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia medio temporepassata in giudicato la sentenza impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 6164 del 05/03/2020). Se è infatti palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibile non al medesimo notificante bensì a soggetti diversi, quali l'ufficiale giudiziario o l'agente postale, del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo (v. Corte Cost. n. 477 del 2002), l'esigenza di neutralizzare il ritardo nel perfezionamento della notifica imputabile all'agente postale non viene in rilievo allorquando, come nella specie, trattisi di mancato compimento di attività doverose imposte dalla legge (v. Cass. 27/3/2017, n. 7847; Cass. 5/8/2011, n. 17023; Cass.7/7/2006, n. 15489).Nella fattispecie non può invocarsi il principio della ripresa del procedimento notificatorio, che si ha quando la prima notifica non sia andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente e sempre che la ripresa sia attivata in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass.5974/2017, Cass. 19059/2017; Cass. 12946/2015 e altre). Se, invece, la prima notifica non è andata a buon fine per cause imputabili al richiedente, si è in presenza di due autonomi procedimenti notificatori. Nel caso di specie, si evince già dall’epigrafe della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] è stato difeso nel corso del giudizio di secondo grado dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove l’Agenzia delle Entrate odierna ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione dapprima, in data 30.9.2020, al Dott. [OSCURATO:PERSONA] (che rappresentava e difendeva il Santoro nel corso del giudizio di primo grado e ne era il domiciliatario per le notifiche e per le comunicazioni) e poi, in data 8.10.2020, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la nullità della prima notificazione è imputabile in via esclusiva al mittente, con la conseguenza che non trova applicazione il principio della ripresa del procedimento notificatorio. Tuttavia, quando la seconda valida notifica si è perfezionata, la sentenza della CTR era già passata in giudicato, in quanto la stessa era stata pubblicata in data 8.6.2020 e notificata in data 1.7.2020 ed il termine di sessanta giorni, cui andava aggiunta la sospensione feriale dei termini di 31 giorni, scadeva in data 1.10.2020, laddove il ricorso per cassazione risulta notificato il successivo 8 ottobre. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4 . 10 0,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per spese, rimborso forfettario nel