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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 12724/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Pagani (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 573/22 della Corte di appello di Salerno del 29/03/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, riportata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 relativa a due episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo crack, riducendo la pena alla misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 18.300,00 euro di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo un unico motivo di censura, con cui si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 73 (fatto di lieve entità), pur avendo le condotte riguardato quantitativi trascurabili di sostanze stupefacenti; dall'istruttoria dibattimentale, sostiene il ricorrente, non è del resto emerso alcun collegamento tra lui e i responsabili della cd. piazza di spaccio in cui le condotte hanno avuto luogo né alcuna altra prova ha dimostrato che egli non fosse uno spacciatore occasionale, estraneo anche a quel minimo di organizzazione che configura l'ipotesi dì reato più grave di cui al comma 1. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. La sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata (in sei pagine di motivazione) del fatto che il numero limitato di cessioni di sostanze stupefacenti cui l'imputato ha preso parte costituisce dato probatorio recessivo rispetto alla circostanza di come egli risultasse "inserito a pieno regime tra coloro che erano autorizzati ad operare nell'ambito della cd. piazza di spaccio in viale Trieste di Pagani" nonché del fatto che lo stesso non agisse "in modo isolato ed autonomo, portando a compimento da solo le varie fasi delle transazioni illecite, che venivano, invece, attuate, da una pluralità di correi tra loro coordinati, con le consuete modalità operative e secondo una consolidata suddivisione di ruoli".

La valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione ha costituito, pertanto, nella prospettiva seguita dalla Corte di merito, sulla scorta anche di note pronunce di questa Corte di legittimità (Sez.

U n. 35737 del 24/06/2010, PG in proc.

Rico, Rv. 247911), ostacolo al riconoscimento dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte d'appello ha dato, altresì, debitamente atto che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 non è in astratto incompatibile con la reiterazione delle condotte di cessione, come chiaramente si desume anche dall'art. 74, comma 6. st. d.P.R. né con la pluralità dei tipi di sostanze stupefacenti oggetto di traffico illecito (tra molte v.

Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e Sez. 3, n. 31378 del 08/03/2018, Venturini, Rv. 273507), concludendo correttamente che occorre valutare le complessive peculiarità del caso concreto onde stabilire se le stesse siano indicative di una minore portata dell'attività svolta dall'agente (Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218).

Tale valutazione c'è stata, nei termini sopra riferiti, risulta condotta sulla base di principi di diritto conferenti ed ineccepibili, non presta il fianco a critiche di ordine logico - argomentativo, con la conseguenza che la doglianza •difensiva di omessa valutazione complessiva della condotta si riduce ad una infondata petizione di stretto merito.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 15 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Pagani (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 573/22 della Corte di appello di Salerno del 29/03/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, riportata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 relativa a due episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo crack, riducendo la pena alla misura di quattro anni e due mesi di reclusione e 18.300,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo un unico motivo di censura, con cui si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 73 (fatto di lieve entità), pur avendo le condotte riguardato quantitativi trascurabili di sostanze stupefacenti; dall'istruttoria dibattimentale, sostiene il ricorrente, non è del resto emerso alcun collegamento tra lui e i responsabili della cd. piazza di spaccio in cui le condotte hanno avuto luogo né alcuna altra prova ha dimostrato che egli non fosse uno spacciatore occasionale, estraneo anche a quel minimo di organizzazione che configura l'ipotesi dì reato più grave di cui al comma 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. La sentenza impugnata dà conto in maniera adeguata (in sei pagine di motivazione) del fatto che il numero limitato di cessioni di sostanze stupefacenti cui l'imputato ha preso parte costituisce dato probatorio recessivo rispetto alla circostanza di come egli risultasse "inserito a pieno regime tra coloro che erano autorizzati ad operare nell'ambito della cd. piazza di spaccio in viale Trieste di Pagani" nonché del fatto che lo stesso non agisse "in modo isolato ed autonomo, portando a compimento da solo le varie fasi delle transazioni illecite, che venivano, invece, attuate, da una pluralità di correi tra loro coordinati, con le consuete modalità operative e secondo una consolidata suddivisione di ruoli". La valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione ha costituito, pertanto, nella prospettiva seguita dalla Corte di merito, sulla scorta anche di note pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, PG in proc. Rico, Rv. 247911), ostacolo al riconoscimento dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello ha dato, altresì, debitamente atto che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 non è in astratto incompatibile con la reiterazione delle condotte di cessione, come chiaramente si desume anche dall'art. 74, comma 6. st. d.P.R. né con la pluralità dei tipi di sostanze stupefacenti oggetto di traffico illecito (tra molte v. Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e Sez. 3, n. 31378 del 08/03/2018, Venturini, Rv. 273507), concludendo correttamente che occorre valutare le complessive peculiarità del caso concreto onde stabilire se le stesse siano indicative di una minore portata dell'attività svolta dall'agente (Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218). Tale valutazione c'è stata, nei termini sopra riferiti, risulta condotta sulla base di principi di diritto conferenti ed ineccepibili, non presta il fianco a critiche di ordine logico - argomentativo, con la conseguenza che la doglianza •difensiva di omessa valutazione complessiva della condotta si riduce ad una infondata petizione di stretto merito. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 15 febbraio 2023
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