CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11682-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580; - intimato - avverso l'ordinanza n. 2442/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per revocazione della ordinanza n. 2442/20 con la quale la Corte di legittimità aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla stessa ricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell'Economia e Finanze, poiché non fornita la attestazione di conformità agli originali delle ricevute di accettazione dei messaggi di posta elettronica certificata. Avverso tale decisione, con riguardo alla rilevata carenza di attestazione di conformità della ricevuta di accettazione, era proposto ricorso per revocazione affidato a un motivo con tre diversi profili di censura. L'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze rimaneva intimato. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa con riguardo alla ritenuta mancanza della attestazione di conformità delle ricevute di accettazione delle notifiche tramite pec. Ric. 2020 n. 11682 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- Con tale censura deduce l'errore di fatto poiché la ordinanza ha ritenuto la carenza di attestazione di conformità su ricevute di attestazione in realtà mai consegnate ( depositate) dalla ricorrente. 2) Con il secondo profilo è censurata la affermazione circa il "sollecito" fatto dalla proposta inviata dal Consigliere relatore con riguardo al deposito delle ricevute di accettazione. Si duole della divergenza tra il contenuto della proposta ( "verifica della regolarità della notifica del ricorso") e del richiamo in essa a Cass. 22438/2018 e quanto attestato in ordinanza quanto a "sollecito" a depositare attestazione di conformità di ricevuta accettazione. 3) Con il terzo profilo si duole dell'errato richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite che, a suo dire, non si occuperebbero del necessario deposito della ricevuta di accettazione e relativa attestazione di conformità. La ricorrente sostiene che la ricevuta di accettazione non attiene alla prova della regolarità della notifica ma solo alla prova della sua tempestività. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione ed affetti dal medesimo vizio di non pertinenza rispetto alle ragioni revocatorie. Nel valutare i motivi di revocazione diretti alle singole statuizioni espresse dalla sentenza, occorre partire dalla premessa che, come evidenziato dalle Sezioni Unite del Giudice di legittimità "Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e 1"errore di giudizio o di valutazione" (Cass. SU n. 8984/2018 ). Soggiunge la Corte che " La giurisprudenza di legittimità ha perinnetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che Ric. 2020 n. 11682 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della fallsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (vadasi tra Ile tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a § 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)". Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione , sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice, di legittimità. Nel caso di specie, escludendo ogni rilevanza, non soltanto in questa sede processuale , ad eventuali discordanze tra la proposta espressa ai sensi degli artt. 380 bis e 376 c.p.c e l'ordinanza decisoria ( secondo profilo di censura), si osserva che nella ordinanza oggetto di revocazione la Corte ha valutato la mancata presenza delle ricevute di accettazione con relativa attestazione di conformità all'originale quale vizio della regolare notifica del ricorso. Si tratta, all'evidenza, di valutazioni in diritto (processuale) circa la regolarità della notifica, estranee all'ambito delineato dai principi posti al vizio revocatorio, in quanto non riguardano "l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo". Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella misura di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze. P.Q.M. Ric. 2020 n. 11682 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali liquidate in E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 16 novembre 2021 . [OSCURATO:PERSONA]