Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 06084/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8816/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NOLA n. 4065/2020 depositatoil 02/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente, con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite; che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto per accettazione dai curatori della procedura; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8816/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NOLA n. 4065/2020 depositatoil 02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente, con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite; che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto per accettazione dai curatori della procedura; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Cos
Decreto Cassazione n. 06084/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris