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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 26936/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 12/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di peculato perchè estinto per prescrizione in relazione ai fatti commessi fino al giugno del 2008 ed ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per i residui fatti di pec:ulato (capo a - fatti commessi fino all'agosto del 2012) e per il reato di falso ideologico in atto pubblico (capo b- fatti commessi fino al 08/01/2013).

Cecchetti, tutore di [OSCURATO:PERSONA] interdetto e deceduto il 31.8.2012, si sarebbe appropriato di una serie di somme e per occultare il reato di cui al capo a) avrebbe depositato falsi rendiconti annuali relativi alla tutela.41

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al reato di peculato.

La premessa è che i singoli fatti di peculato siano autonomi e siano stati tutti commessi prima della entrata in vigore della legge n. 190 del novembre del 2012.

Il termine di prescrizione sarebbe stato quello di anni 12 e mesi sei tenuto conto della cornice edittale di riferimento.

Sr aggiunge che, nonostante il concordato sulla pena, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato fino al giugno del 2009.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 31- 37 cod. pen. e vizio di motivazione.

Il tema attiene alla pena accessoria della interdizione dalla professione forense, disposta senza considerare che detta pena è conseguente all'uso abnorme dei poteri che determinate professioni conferiscono: la nomina di un legale all'ufficio di tutore, si argomenta, sarebbe meramente occasionale e non vi sarebbe stato nessun abuso legato ai poteri della professione.

Sotto altro profilo, sostiene il ricorrente che l'art. 317 bis cod. pen., vigente al momento della commissione dei fatti, non prevedeva come sanzione quella della interdizione temporanea dalla professione forense.

Sotto ulteriore profilo, si deduce l'erronea determinazione della durata della pena accessoria che non avrebbe potuto essere compiuta ai sensi dell'art. 37 cod. pen., cioè in relazione alla durata di quella principale, ma avrebbe dovuto essere "proporzionata" sul piano personale.

3. È stata depositata una memoria con cui si deduce la estinzione per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata anche del reato di falso; i rendiconti depositati il 17.2.2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbero atti fidefacienti e dunque i reati sarebbero stati estinti.

Conseguentemente, si aggiunge, l'aumento di pena per la continuazione, determinato complessivamente in sei mesi, dovrebbe essere ridotto ovvero la sentenza dovrebbe essere annullata per la rideternninazione complessiva della pena.

Si sviluppano ulteriormente le argomentazioni relative alla pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, pur volendo condividere l'indirizzo secondo cui in tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. pen., deve avere forma espressa, sicchè, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione, nondimeno la Corte di appello ha correttamente spiegato come, al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, i fatti di peculato commessi dopo giugno 2008 non fossero affatto estinti per prescrizione, atteso che, al termine massimo di dodici anni e sei mesi, dovevano esser aggiunti 195 giorni di sospensione.

Sul punto il ricorso è assolutamente silente.

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo.

3.1. L'accordo sulla pena raggiunto davanti alla Corte di appello non consente di rimettere in discussione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria della interdizione dalla professione forense.

La struttura dell'istituto del c.d. concordato in appello, reintrodotto con la legge n. 103 del 2017, consiste nella previsione di una selezione consensuale delle doglianze di reale interesse - ovvero dei motivi di impugnazione ritenuti obiettivamente fondati- a cui si accompagna la rinuncia agli altri motivi di appello.

L'istituto, come è noto, si innesta su nuclei legislativi preesistenti; la rinuncia dell'appellante ai motivi proposti e la prestazione del consenso della controparte all'accoglimento dei motivi residui costituiscono evenienze connaturali alla logica dispositiva del giudizio di appello.

Il tratto originale dell'accordo consiste nell'introduzione di un rapporto sinallagmatico tra rinuncia e richiesta di accordo, che evoca immediatamente la logica di scambio di tipica impronta negoziale; la rinuncia agli altri motivi di impugnazione si configura infatti come una rinuncia condizionata a una valutazione positiva del giudice circa la fondatezza della richiesta, ovvero dei motivi patteggiati: la richiesta e la rinuncia "stanno e cadono insieme": perdono efficacia se il giudice rigetta la domanda.

Con il concordato, l'area del devoluto coincide soltanto con il motivo o con i motivi 'patteggiati', cioè nel caso di specie, con la determinazione della pena e non anche con la questione del se la pena accessoria della sospensione dalla professione di avvocato fosse stata inflitta correttamente ovvero se, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse un nesso tra l'incarico di tutore e l'attività di avvocato dell'imputato.

La Corte di cassazione ha peraltro chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.3.2.

Quanto alla durata della pena accessoria della interdizione dalla professione - condizionalmente sospesa e disposta ai sensi dell'art. 30 cod. pen.- se è vero che essa è stata determinata in misura pari a quella principale, è altrettanto vero che ciò è stato fatto non in modo automatico, quanto, piuttosto, attraverso una motivazione complessiva e specifica in cui la Corte ha fatto riferimento alla personalità dell'imputato ed al suo comportamento processuale.

4. È inammissibile infine il riferimento contenuto nella memoria alla prescrizione del reato di falso ideologico, non essendo stata la questione dedotta con i motivi principali e non essendo nemmeno con essi connessa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in eurò 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 12/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di peculato perchè estinto per prescrizione in relazione ai fatti commessi fino al giugno del 2008 ed ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per i residui fatti di pec:ulato (capo a - fatti commessi fino all'agosto del 2012) e per il reato di falso ideologico in atto pubblico (capo b- fatti commessi fino al 08/01/2013). Cecchetti, tutore di [OSCURATO:PERSONA] interdetto e deceduto il 31.8.2012, si sarebbe appropriato di una serie di somme e per occultare il reato di cui al capo a) avrebbe depositato falsi rendiconti annuali relativi alla tutela.41 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al reato di peculato. La premessa è che i singoli fatti di peculato siano autonomi e siano stati tutti commessi prima della entrata in vigore della legge n. 190 del novembre del 2012. Il termine di prescrizione sarebbe stato quello di anni 12 e mesi sei tenuto conto della cornice edittale di riferimento. Sr aggiunge che, nonostante il concordato sulla pena, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato fino al giugno del 2009. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 31- 37 cod. pen. e vizio di motivazione. Il tema attiene alla pena accessoria della interdizione dalla professione forense, disposta senza considerare che detta pena è conseguente all'uso abnorme dei poteri che determinate professioni conferiscono: la nomina di un legale all'ufficio di tutore, si argomenta, sarebbe meramente occasionale e non vi sarebbe stato nessun abuso legato ai poteri della professione. Sotto altro profilo, sostiene il ricorrente che l'art. 317 bis cod. pen., vigente al momento della commissione dei fatti, non prevedeva come sanzione quella della interdizione temporanea dalla professione forense. Sotto ulteriore profilo, si deduce l'erronea determinazione della durata della pena accessoria che non avrebbe potuto essere compiuta ai sensi dell'art. 37 cod. pen., cioè in relazione alla durata di quella principale, ma avrebbe dovuto essere "proporzionata" sul piano personale. 3. È stata depositata una memoria con cui si deduce la estinzione per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata anche del reato di falso; i rendiconti depositati il 17.2.2010 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbero atti fidefacienti e dunque i reati sarebbero stati estinti. Conseguentemente, si aggiunge, l'aumento di pena per la continuazione, determinato complessivamente in sei mesi, dovrebbe essere ridotto ovvero la sentenza dovrebbe essere annullata per la rideternninazione complessiva della pena. Si sviluppano ulteriormente le argomentazioni relative alla pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, pur volendo condividere l'indirizzo secondo cui in tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. pen., deve avere forma espressa, sicchè, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione, nondimeno la Corte di appello ha correttamente spiegato come, al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, i fatti di peculato commessi dopo giugno 2008 non fossero affatto estinti per prescrizione, atteso che, al termine massimo di dodici anni e sei mesi, dovevano esser aggiunti 195 giorni di sospensione. Sul punto il ricorso è assolutamente silente. 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo. 3.1. L'accordo sulla pena raggiunto davanti alla Corte di appello non consente di rimettere in discussione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria della interdizione dalla professione forense. La struttura dell'istituto del c.d. concordato in appello, reintrodotto con la legge n. 103 del 2017, consiste nella previsione di una selezione consensuale delle doglianze di reale interesse - ovvero dei motivi di impugnazione ritenuti obiettivamente fondati- a cui si accompagna la rinuncia agli altri motivi di appello. L'istituto, come è noto, si innesta su nuclei legislativi preesistenti; la rinuncia dell'appellante ai motivi proposti e la prestazione del consenso della controparte all'accoglimento dei motivi residui costituiscono evenienze connaturali alla logica dispositiva del giudizio di appello. Il tratto originale dell'accordo consiste nell'introduzione di un rapporto sinallagmatico tra rinuncia e richiesta di accordo, che evoca immediatamente la logica di scambio di tipica impronta negoziale; la rinuncia agli altri motivi di impugnazione si configura infatti come una rinuncia condizionata a una valutazione positiva del giudice circa la fondatezza della richiesta, ovvero dei motivi patteggiati: la richiesta e la rinuncia "stanno e cadono insieme": perdono efficacia se il giudice rigetta la domanda. Con il concordato, l'area del devoluto coincide soltanto con il motivo o con i motivi 'patteggiati', cioè nel caso di specie, con la determinazione della pena e non anche con la questione del se la pena accessoria della sospensione dalla professione di avvocato fosse stata inflitta correttamente ovvero se, come sostenuto dal ricorrente, non vi fosse un nesso tra l'incarico di tutore e l'attività di avvocato dell'imputato. La Corte di cassazione ha peraltro chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati.3.2. Quanto alla durata della pena accessoria della interdizione dalla professione - condizionalmente sospesa e disposta ai sensi dell'art. 30 cod. pen.- se è vero che essa è stata determinata in misura pari a quella principale, è altrettanto vero che ciò è stato fatto non in modo automatico, quanto, piuttosto, attraverso una motivazione complessiva e specifica in cui la Corte ha fatto riferimento alla personalità dell'imputato ed al suo comportamento processuale. 4. È inammissibile infine il riferimento contenuto nella memoria alla prescrizione del reato di falso ideologico, non essendo stata la questione dedotta con i motivi principali e non essendo nemmeno con essi connessa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in eurò 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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