CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35226/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, fatti commessi il 16 giugno 2019. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il suo difensore, con un unico motivo in cui deduce vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. per assenza del dolo in quanto l'imputato intendeva solo darsi alla fuga e non anche interrompere il servizio di trasporto che solo i controlli degli operanti intervenuti avevano prolungato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella del Tribunale di Bologna, emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte. Invero, alla luce dell'annotazione della Polizia giudiziaria e della testimonianza dell'autista dell'autobus di linea era stato accertato che l'imputato, ubriaco, durante la corsa aveva ingiuriato, sputato e minacciato i passeggeri con il martelletto rompivetro in dotazione del mezzo, tanto da avere imposto l'arresto della marcia per circa 30 minuti, l'intervento della Polizia municipale e l'ulteriore interruzione del servizio a causa della resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali. Alla luce di detti elementi di fatto è infondato l'argomento difensivo volto a sostenere l'inconfigurabilità del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. per assenza dell'elemento psicologico di Z‘ule [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'interruzione del trasporto pubblico era dipeso inizialmente dalle sue condotte aggressive ai danni dei passeggeri, tali da avere determinato l'autista a bloccare la marcia per tutelarli, ma era poi proseguito proprio per l'intervento della polizia locale, chiamata per identificarlo e fermarlo, in tal modo determinando un oggettivo ritardo del pubblico servizio sussumibile nella contestata fattispecie, per come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, a nulla rilevando l'asserita diversa e successiva condotta illecita consumata dall'imputato (resistenza a pubblico ufficiale) che, a prescindere dallo stato di ebbrezza in cui si trovava, aveva perfetta contezza che determinasse il blocco del mezzo.Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art.340 cod. pen., non è richiesto che il comportamento dell'agente sia intenzionalmente diretto a provocare l'interruzione o il turbamento del servizio, bastando l'accettazione la consapevolezza che possa cagionare detto risultato come possibile con accettazione del relativo rischio, così esprimendosi anche della forma del dolo cd. eventuale. Al riguardo si ritiene ancora valido un risalente precedente (Sez. 6, n.39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv.257081), da ribadire, che con una corretta esegesi interpretativa dell'elemento psicologica del reato ricostruisce il rapporto tra dolo generico e dolo eventuale nel delitto di interruzione di pubblico. 3. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.