CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, a seguito di annullamento con rinvio, ha confermato quella del Tribunale di Trapani che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di furto di energia elettrica; Premesso che: - una prima sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte - Quinta sezione penale n. 39120 del 2022 - aveva riguardato esclusivamente la sentenza della Corte di appello di Palermo del 8 marzo 2021 ;i vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625 n. 7 cod. pen.; - la Corte di appello di Palermo con !a sentenza del 3 ottobre 2023 aveva ritenuto non contestata l'aggravante de0a espc;sizicne alla pubblica fede bensì quella dell'essere il fatto commesso su beni destinati a pubblico servizio;- che questa sentenza della Corte palermitana era stata anche annullata, ma senza rinvio quanto alla sussistenza della aggravante della destinazione a pubblico servizio con rinvio esclusivamente quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio: così si pronunciava la Prima sezione penale della Corte di Cessazione con sentenza n. 33374/2024, rappresentando che il riconoscimento operato dalla Corte di merito della sussistenza della aggravante menzionata esorbitava dal devolutum conseguente alla prima sentenza di legittimità; - che la Corte di appello con la sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta della sussistenza della sola aggravante dell'art. 625, n. 2 cod. pen.; Rilevato che la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela; [OSCURATO:PERSONA], però, che in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cessazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 - 01, in caso di furto tentato aggravato; nello stesso senso, Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, Grignani, Rv. 287290 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dich P.Q.M