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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 luglio 2024

Cassazione n. 09316/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23731/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (per il ricevimento di atti, fax n. 06/96514000 e PEC [OSCURATO:EMAIL]) -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] n.699/2024 depositata il 22/07/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23731/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (per il ricevimento di atti, fax n. 06/96514000 e PEC [OSCURATO:EMAIL]) -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] dell’ [OSCURATO:PERSONA] n.699/2024 depositata il 22/07/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 09316/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris