Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 273/1974
ECLI:IT:COST:1974:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due
procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli imputati proponevano istanza di
libertà provvisoria al tribunale di Venezia. Con due ordinanze dello
stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver
rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria
spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla
sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza
sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte
costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui
attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di
libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase
preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale,
perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché
giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un
anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte
d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale.
La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio
effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le
corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli
incartamenti processuali in altra sede.
Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita
né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,
pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma,
delle Norme integrative.
:
I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione.
Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria
di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed
il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti
preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la
competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice
di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al
giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della
Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti.
Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità
costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie,
del tutto priva del requisito della rilevanza.
Avendo applicato la norma che denunzia e, per altro, trasferito ad
altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di
legittimazione a proporre una questione ad essa relativa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
I dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta,
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere