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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 273/1974

ECLI:IT:COST:1974:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli imputati proponevano istanza di libertà provvisoria al tribunale di Venezia.

Con due ordinanze dello stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale, perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale.

La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli incartamenti processuali in altra sede.

Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa, pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative. : I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione.

Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti.

Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie, del tutto priva del requisito della rilevanza.

Avendo applicato la norma che denunzia e, per altro, trasferito ad altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di legittimazione a proporre una questione ad essa relativa.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

I dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli imputati proponevano istanza di libertà provvisoria al tribunale di Venezia. Con due ordinanze dello stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale, perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale. La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli incartamenti processuali in altra sede. Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa, pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative. : I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione. Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti. Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie, del tutto priva del requisito della rilevanza. Avendo applicato la norma che denunzia e, per altro, trasferito ad altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di legittimazione a proporre una questione ad essa relativa. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] I dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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