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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 33387/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG T. EF('‘,0z_ye.cA czve-et CU )0 ret c'e" (A-N r‘,(4-1i4'4{2(-(ILU4 ote-e .)-(t ci:22r43 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 23 dicembre 2023 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a contestare la validità del decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in sede di notifica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod.proc.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.

Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha erroneamente ritenuto esaustive le ricerche esperite.

Non è stato realizzato un accesso presso la sede della società di cui il Ciavardini era amministratore; non sono stati interpellati i congiunti dell' attuale ricorrente (residenti nel luogo risultante dagli atti); non è stato realizzato un tentativo di rintracciare l'attuale utenza telefonica in uso al Ciavardini. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si rappresenta che era stato nominato - in una precedente procedura esecutiva - un difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Costui, pertanto, doveva ricevere notifica del nuovo decreto di cumulo, che assorbiva il precedente .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero al primo motivo vengono meramente reiterate le doglianze già rivolte al giudice della esecuzione, cui è stata data congrua e completa risposta, senza alcun confronto con il contenuto della decisione. 3.2 Quanto alla nomina difensiva, la stessa è stata operata in una procedura esecutiva antecedente, instaurata presso diversa autorità giudiziaria.

Non vi è pertanto alcuna possibilità di 'estensione degli effetti' della nomina fiduciaria operata nel primo procedimento esecutivo, in ragione della autonomia dei procedimenti di esecuzione (v.

Sez.

I n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniarie che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG T. EF('‘,0z_ye.cA czve-et CU )0 ret c'e" (A-N r‘,(4-1i4'4{2(-(ILU4 ote-e .)-(t ci:22r43 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 dicembre 2023 la Corte di Appello di Campobasso - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a contestare la validità del decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in sede di notifica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod.proc.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione. Secondo la difesa il giudice della esecuzione ha erroneamente ritenuto esaustive le ricerche esperite. Non è stato realizzato un accesso presso la sede della società di cui il Ciavardini era amministratore; non sono stati interpellati i congiunti dell' attuale ricorrente (residenti nel luogo risultante dagli atti); non è stato realizzato un tentativo di rintracciare l'attuale utenza telefonica in uso al Ciavardini. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si rappresenta che era stato nominato - in una precedente procedura esecutiva - un difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Costui, pertanto, doveva ricevere notifica del nuovo decreto di cumulo, che assorbiva il precedente . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero al primo motivo vengono meramente reiterate le doglianze già rivolte al giudice della esecuzione, cui è stata data congrua e completa risposta, senza alcun confronto con il contenuto della decisione. 3.2 Quanto alla nomina difensiva, la stessa è stata operata in una procedura esecutiva antecedente, instaurata presso diversa autorità giudiziaria. Non vi è pertanto alcuna possibilità di 'estensione degli effetti' della nomina fiduciaria operata nel primo procedimento esecutivo, in ragione della autonomia dei procedimenti di esecuzione (v. Sez. I n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniarie che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere estensor
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