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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], difensore munito di procura speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza della seconda sezione penale di questa Suprema Corte numero 34368/2022 del 14 giugno 2022 - pronunciata all'esito del ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza n. 4/2020 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta il 21 luglio 2020 di accoglimento parziale dell'appello nella parte in cui era riconosciuto la applicazione della disciplina di reato continuato esclusivamente tra due delle sentenze per le quali il ricorrente aveva riportato condanna - con la quale la Suprema Corte ha rigettato in toto il ricorso proposto, anche in relazione alla disciplina della continuazione sull'erroneo presupposto che la difesa non avesse depositato le sentenze di cui all'ordine di esecuzione rispetto alle quali si chiedeva l'applicazione del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per i reati di concorso in strage aggravata, concorso in devastazione, concorso in detenzione fabbricazione porto di esplosivi, tutti aggravati dal fine mafioso, nonché per fini terroristici (strage di Capaci).

La Corte di assise di appello ha riconosciuto la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 febbraio 2021 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

La difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione a numerose altre sentenze tutte riconducibili alla strategia della tensione a partire dal 1991, depositandole all'udienza del 19 marzo 2019 e la Corte di assise d'appello aveva rigettato l'istanza perché non supportata da alcuna argomentazione.

2. La difesa deduce, come unico motivo, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, poiché, a fronte della doglianza circa la mancata considerazione delle altre sentenze in ordine alle quali era stato richiesto il riconoscimento della continuazione fra i reati, ha affermato che la difesa non avrebbe depositato le sentenze per le quali aveva richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione, mentre tale circostanza risulta pacificamente.

Pertanto, sostiene la difesa, se la Corte di Cassazione non fosse incorsa nell'errore percettivo di ritenere non allegate agli atti del processo tutte le sentenze di merito per le quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva, sarebbe addivenuta ad opposta a determinazione, quantomeno rinviando per un nuovo esame alla Corte d'assise di appello di Caltanissetta, per decidere sulla stessa, essendo gli indici rivelatori facilmente deducibili dalla motivazione delle stesse' pronunce.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

2.1. In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236).

Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione.

Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata.

In definitiva, il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346).

3. Alla luce delle premesse svolte è agevole la verifica dell'inammissibilità del ricorso.

3.1. Deve, preliminarmente, sottolinearsi che la sentenza della Seconda g_ e,".44- Vi!mk- i Sezione di questa Corte ha messo correttament~i~assenza di interesse del ricorrente a dedurre il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione - Costituisce s receptum il principio di diritto secondo il quale colui il quale ha interesse al riconoscimento del vincolo della continuazione ha l'onere della specifica allegazione degli elementi certamente induttivi della preesistenza di quella preventiva deliberazione che include, nelle loro linee essenziali, i singoli episodi.

Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive, nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto, delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste e che si intendono come speculari agli errori "in iudicando" ed "in procedendo" dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 -dep. 19/01/2018-, Pellicoro, Rv. 271768 - 01).

3.2. Ciò premesso, il ricorrente deduce che, erroneamente, la Corte di cassazione ha ritenuto non prodotte le sentenze in relazione alle quali era chiesto il riconoscimento della continuazione.

Rileva il Collegio che, effettivamente, le sentenze risultano essere state prodotte all'udienza del 19 marzo 2019 innanzi alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, ma tale errore percettivo non è affatto decisivo.

La sentenza impugnata, infatti, a pagina 73, evidenziava la carenza di argomentazioni dirette a dimostrare che i fatti di cui alle predette sentenze si sarebbero collocati nel contesto di un medesimo disegno criminoso.

Tali considerazioni rendono, parizirdme-trer, superfluo valutare l'eccezione veicolata col ricorso in oggetto, secondo cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado ed avallato in sede di legittimità, le sentenze, di cui alle condanne per le quali si chiedeva la continuazione, erano state effettivamente allegate.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], difensore munito di procura speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza della seconda sezione penale di questa Suprema Corte numero 34368/2022 del 14 giugno 2022 - pronunciata all'esito del ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza n. 4/2020 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta il 21 luglio 2020 di accoglimento parziale dell'appello nella parte in cui era riconosciuto la applicazione della disciplina di reato continuato esclusivamente tra due delle sentenze per le quali il ricorrente aveva riportato condanna - con la quale la Suprema Corte ha rigettato in toto il ricorso proposto, anche in relazione alla disciplina della continuazione sull'erroneo presupposto che la difesa non avesse depositato le sentenze di cui all'ordine di esecuzione rispetto alle quali si chiedeva l'applicazione del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per i reati di concorso in strage aggravata, concorso in devastazione, concorso in detenzione fabbricazione porto di esplosivi, tutti aggravati dal fine mafioso, nonché per fini terroristici (strage di Capaci). La Corte di assise di appello ha riconosciuto la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 febbraio 2021 e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre. La difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione a numerose altre sentenze tutte riconducibili alla strategia della tensione a partire dal 1991, depositandole all'udienza del 19 marzo 2019 e la Corte di assise d'appello aveva rigettato l'istanza perché non supportata da alcuna argomentazione. 2. La difesa deduce, come unico motivo, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, poiché, a fronte della doglianza circa la mancata considerazione delle altre sentenze in ordine alle quali era stato richiesto il riconoscimento della continuazione fra i reati, ha affermato che la difesa non avrebbe depositato le sentenze per le quali aveva richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione, mentre tale circostanza risulta pacificamente. Pertanto, sostiene la difesa, se la Corte di Cassazione non fosse incorsa nell'errore percettivo di ritenere non allegate agli atti del processo tutte le sentenze di merito per le quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva, sarebbe addivenuta ad opposta a determinazione, quantomeno rinviando per un nuovo esame alla Corte d'assise di appello di Caltanissetta, per decidere sulla stessa, essendo gli indici rivelatori facilmente deducibili dalla motivazione delle stesse' pronunce.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 2.1. In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva, il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346). 3. Alla luce delle premesse svolte è agevole la verifica dell'inammissibilità del ricorso. 3.1. Deve, preliminarmente, sottolinearsi che la sentenza della Seconda g_ e,".44- Vi!mk- i Sezione di questa Corte ha messo correttament~i~assenza di interesse del ricorrente a dedurre il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione - Costituisce s receptum il principio di diritto secondo il quale colui il quale ha interesse al riconoscimento del vincolo della continuazione ha l'onere della specifica allegazione degli elementi certamente induttivi della preesistenza di quella preventiva deliberazione che include, nelle loro linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive, nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto, delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste e che si intendono come speculari agli errori "in iudicando" ed "in procedendo" dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 -dep. 19/01/2018-, Pellicoro, Rv. 271768 - 01). 3.2. Ciò premesso, il ricorrente deduce che, erroneamente, la Corte di cassazione ha ritenuto non prodotte le sentenze in relazione alle quali era chiesto il riconoscimento della continuazione. Rileva il Collegio che, effettivamente, le sentenze risultano essere state prodotte all'udienza del 19 marzo 2019 innanzi alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, ma tale errore percettivo non è affatto decisivo. La sentenza impugnata, infatti, a pagina 73, evidenziava la carenza di argomentazioni dirette a dimostrare che i fatti di cui alle predette sentenze si sarebbero collocati nel contesto di un medesimo disegno criminoso. Tali considerazioni rendono, parizirdme-trer, superfluo valutare l'eccezione veicolata col ricorso in oggetto, secondo cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado ed avallato in sede di legittimità, le sentenze, di cui alle condanne per le quali si chiedeva la continuazione, erano state effettivamente allegate. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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