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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 32875/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'accoglimento del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale diSorveglianza di L’Aquila ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ladetenzione domiciliare per ragioni di salute, in luogo del differimento provvisoriodella pena.In motivazione si conferma la serietà del quadro patologico e si ritieneadeguata la misura della detenzione domiciliare al fine di contemperare leesigenze di cura e la tutela della collettività da possibili condotte devianti.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.Viene evidenziato che il provvedimento non tiene conto delle autorizzazioniconcesse nel corso del tempo allo Speca dal Magistrato di Sorveglianza, specie inpunto di possibili spostamenti per ragioni diverse da quelle strettamentesanitarie.

Si tratterebbe, in tesi, di nuove limitazioni di libertà non sorrette daspecifica motivazione.Al secondo motivo il tema viene ripreso in riferimento alla asserita violazionedel principio di proporzionalità delle limitazioni di libertà.Vi sarebbe stato un aggravamento delle precedenti prescrizioni non correlatoad alcun incremento della pericolosità dello [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.Il Tribunale di Sorveglianza – con la decisione impugnata – ha rinnovato lamisura della detenzione domiciliare per intervenuto decorso del tempo in regimedi differimento pena.Si tratta pertanto di una nuova applicazione di misura alternativa alladetenzione.Le prescrizioni imposte risultano essere quelle funzionalmente correlate adetta tipologìa di misura alternativa e non sono frutto di una rivalutazione insenso peggiorativo della pericolosità dello XXXXX.Da ciò deriva che è facoltà del sottoposto prospettare le esigenze dispostamento o mobilità al competente Magistrato di Sorveglianza al fine diottenere, se del caso, nuove autorizzazioni.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'accoglimento del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale diSorveglianza di L’Aquila ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ladetenzione domiciliare per ragioni di salute, in luogo del differimento provvisoriodella pena.In motivazione si conferma la serietà del quadro patologico e si ritieneadeguata la misura della detenzione domiciliare al fine di contemperare leesigenze di cura e la tutela della collettività da possibili condotte devianti.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.Viene evidenziato che il provvedimento non tiene conto delle autorizzazioniconcesse nel corso del tempo allo Speca dal Magistrato di Sorveglianza, specie inpunto di possibili spostamenti per ragioni diverse da quelle strettamentesanitarie. Si tratterebbe, in tesi, di nuove limitazioni di libertà non sorrette daspecifica motivazione.Al secondo motivo il tema viene ripreso in riferimento alla asserita violazionedel principio di proporzionalità delle limitazioni di libertà.Vi sarebbe stato un aggravamento delle precedenti prescrizioni non correlatoad alcun incremento della pericolosità dello [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.Il Tribunale di Sorveglianza – con la decisione impugnata – ha rinnovato lamisura della detenzione domiciliare per intervenuto decorso del tempo in regimedi differimento pena.Si tratta pertanto di una nuova applicazione di misura alternativa alladetenzione.Le prescrizioni imposte risultano essere quelle funzionalmente correlate adetta tipologìa di misura alternativa e non sono frutto di una rivalutazione insenso peggiorativo della pericolosità dello XXXXX.Da ciò deriva che è facoltà del sottoposto prospettare le esigenze dispostamento o mobilità al competente Magistrato di Sorveglianza al fine diottenere, se del caso, nuove autorizzazioni.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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