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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 33288/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10327/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].A.) siv SeceAce-- Gosi-fek-4,,.) Attanasio, dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]>" e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente in via incidentale - Avverso la sentenza n. 200/11 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 2 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in epigrafe indicata, la quale, in parziale accoglimento del gravame del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, ha condannato questi ultimi alla restituzione alla società di una somma, contenuta nel limite massimo di euro 373.771,48.

2. Resistono, con unico controricorso, le PP.AA. intimate, le quali spiegano altresì ricorso incidentale per quattro motivi.

Considerato che:

3. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell'art. 380-1)/5.1 cod. proc. civ., il procuratore speciale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La rinuncia è stata accettata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto.

4. Attesa la concorde istanza delle parti sul punto, va disposta la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

In ragione della modalità di definizione della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175). r.g. n. 103 2012 2 Cons. est. a Rossi P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 16 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] io Napolitano [OSCURATO:PERSONA] od, 11 NOV. 2021 IL '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10327/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].A.) siv SeceAce-- Gosi-fek-4,,.) Attanasio, dal quale, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]>" e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente in via incidentale - Avverso la sentenza n. 200/11 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 2 marzo 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in epigrafe indicata, la quale, in parziale accoglimento del gravame del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane, ha condannato questi ultimi alla restituzione alla società di una somma, contenuta nel limite massimo di euro 373.771,48. 2. Resistono, con unico controricorso, le PP.AA. intimate, le quali spiegano altresì ricorso incidentale per quattro motivi. Considerato che: 3. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell'art. 380-1)/5.1 cod. proc. civ., il procuratore speciale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata accettata dall'Avvocatura generale dello Stato. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto. 4. Attesa la concorde istanza delle parti sul punto, va disposta la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio. In ragione della modalità di definizione della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175). r.g. n. 103 2012 2 Cons. est. a Rossi P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 16 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] io Napolitano [OSCURATO:PERSONA] od, 11 NOV. 2021 IL '[OSCURATO:PERSONA]
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